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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 260 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 16 agosto 2017 dallo
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Stato Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017 e di fr. 1.25, indicando quali titoli di credito “la fattura no __________ del 21 dicembre 2016 + interessi al 5.00% dal 20.01.2017, importo dovuto” e gli “interessi calcolati fino al 19.04.2017”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 agosto 2017 lo Stato Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 settembre 2017 e con atto separato di stessa data ha postulato la concessione del gratuito patrocinio sotto la forma dell’esonero da anticipo e spese giudiziarie.
C. Il 26 settembre 2017 il Giudice ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare la domanda di gratuito patrocinio in conformità delle disposizioni dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC “in particolare per quanto riguarda il numero dell’incarto al quale è riferito”.
D. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore della parte istante.
E. Con osservazioni scritte dello stesso 2 ottobre, RE 1 ha contestato la lacunosità della domanda di gratuito patrocinio, sottolineando di avere indicato il numero dell’incarto, salvo poi scusarsi in un “errata corrige” separato per l’incorretta menzione (n. __________ anziché n. __________).
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Con istanza separata, la reclamante ha postulato la concessione del gratuito patrocinio sotto la forma dell’esonero da anticipo e spese giudiziarie, fermo restando che se il reclamo dovesse essere ritenuto privo di possibilità di esito favorevole, essa ha dichiarato di rinunciare a ricevere la sentenza e di contestare recisamente ogni addebito a suo carico.
G. Il 12 ottobre 2017 il Giudice ha dichiarato la domanda di gratuito patrocinio irricevibile.
H. Il 30 ottobre 2017 RE 1 ha ripresentato a questa Camera l’istanza di gratuito patrocinio già formulata in prima sede.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza emessa il 2 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC).
2. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel reclamo RE 1 censura una violazione del suo diritto di essere sentita, perché il Giudice di pace non avrebbe indicato i requisiti formali mancanti nella sua domanda di gratuito patrocinio né il riferimento alla norma secondo cui il trattamento della domanda rientrerebbe nella competenza del Tribunale d’appello. A prima vista, la censura è priva di rilievo concreto, dal momento che la reclamante non ha impugnato la decisione del 12 ottobre 2017, posteriore al reclamo, con cui la sua domanda è stata dichiarata irricevibile. Ad ogni modo, il diritto di essere sentito della reclamante non appare, a prima vista, essere stato violato, siccome il Giudice di pace le ha appunto concesso la facoltà di correggere la propria domanda, segnalando il problema relativo al numero d’incarto (non indifferente, viste le numerose cause che la coinvolgono).
3. Nel rilevare come nessuna autorità, sia amministrativa o giudiziaria, abbia l’obbligo di tassare l’utente, bensì la facoltà di esentarlo, la reclamante tenta di rimettere in discussione la decisione del 10 ottobre 2016 presentata dall’istante, con cui il Tribunale cantonale amministrativo (TCA) ha respinto il ricorso interposta da RE 1 contro la decisione 31 agosto 2016 del Consiglio di Stato (CdS), che pone a suo carico una tassa di giudizio di fr. 100.–. Ora, come la reclamante ben sa (sentenza della CEF 14.2017.170 del 20 ottobre 2017, che rinvia a decisioni anteriori), e come giustamente ricordato nella decisione impugnata, il giudice del rigetto non è competente per esaminare la validità delle decisioni invocate come titoli di rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), essendo il suo compito limitato all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione. Nel caso in esame, la decisione 31 agosto 2016 del CdS (doc. B) appare manifestamente un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la pretesa posta in esecuzione, poiché è esecutiva e addirittura passata in giudicato. La reclamante non pretende infatti di avere impugnato la decisione 10 ottobre 2016 del TCA (doc. C) e ancora meno di averne ottenuto la sospensione dal Tribunale federale (TF). Il reclamo appare pertanto d’acchito privo di possibilità di successo, come del resto lo erano già le osservazioni all’istanza del 5 settembre 2017, incentrate sulla questione del condono delle spese, di esclusiva competenza dell’autorità che le ha decretate (il CdS) e delle autorità di ricorso (TCA e TF). Di conseguenza l’istanza di gratuito patrocinio va respinta (art. 117 lett. b CPC).
4. La dichiarazione di RE 1 secondo cui, ove il reclamo dovesse essere ritenuto privo di possibilità di esito favorevole, essa rinuncia a ricevere la sentenza (sopra ad F) va considerata come una desistenza condizionale, diventata effettiva con la decisione odierna. Ne segue che la causa dev’essere stralciata dai ruoli (art. 241 CPC) senza necessità d’impartire alla reclamante un termine per anticipare le spese processuali.
5. L’istanza di gratuito patrocinio del 30 ottobre 2017 (sopra ad H) è doppiamente inammissibile, siccome tardiva e presentata a questa Camera anziché al Giudice di pace (che del resto ha già statuito su quella precedente del 5 settembre 2017, sopra ad G).
6. Anche in caso di desistenza la legge prevede che il reclamante debba corrispondere spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso concreto si può prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La reclamante è tuttavia nuovamente avvertita che se dovesse in futuro ripresentare lo stesso tipo di censure, i suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art. 132 cpv. 3 CPC (v. già la decisione del 20 ottobre 2017 citata sopra).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di gratuito patrocinio del 5 ottobre 2017 è respinta.
2. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
3. L’istanza di gratuito patrocinio del 30 ottobre 2017 è inammissibile.
4. Non si riscuotono spese processuali.
5. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).