Incarto n.
14.2017.191

Lugano

26 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 14 settembre 2017 da

 

 

RE 1

(patrocinato dall’abg. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’in­­casso di fr. 4'950.– oltre agli interessi del 5% dal 27 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la “fattura non pagata (controvalore euro 4'500.00) per perizia di stima”.

 

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 settembre 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 28 settembre 2017 la parte convenuta ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza irricevibile e in subordine di respingerla.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 9 ottobre 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 ottobre 2017 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 10 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie al reclamo sono acclusi numerosi documenti che sembrano a prima vista essere la copia di quelli prodotti con l’istanza. Ne fossero alcuni nuovi, per la norma appena ricordata sarebbero da ritenere irricevibili.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il debitore del credito posto in esecuzione non è il convenuto, bensì la società PI 1 menzionata sulla fattura originale prodotta dall’istante. Onde la reiezione dell’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 fa valere, in estrema sintesi, di avere cambiato l’intestazione della fattura (indicando come cliente la PI 1) a domanda dell’escusso, ma sostiene che tutta la documentazione da lui prodotta dimostra che l’incarico di allestire la perizia, i cui costi sono stati posti in esecuzione, gli è stato conferito dalla persona fisica CO 1.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                         Nella fattispecie, prima ancora di esaminare se vi è identità tra escusso e debitore occorre verificare l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio in conformità dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata recante la firma manoscritta dell’escusso nel sen­so dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b). Orbene, nessun documento annesso all’istanza risulta firmato dal convenuto né riveste le caratteristiche di un atto pubblico. Nell’esito la decisione impugnata merita quindi conferma. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'950.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).