Incarto n.
14.2017.195

Lugano

28 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.3100 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 giugno 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(titolare della ditta individuale __________, __________

 patrocinato dall’__________. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 6 giugno 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale __________, per il mancato pagamento di fr. 847.– più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 20 settembre 2017 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 5 ottobre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 6 ottobre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 25 ottobre 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Invitata a determinarsi sul reclamo, l’CO 1 è rimasta silente.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 ottobre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 20 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. C) relativa al versamento di fr. 1'026.30 a saldo dell’esecu­­zione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 23 ottobre 2017, doc. E) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 9 esecuzioni per quasi fr. 12'000.– nominali, oltre a 5 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 4'911.35. Essa ha però dimostrato di avere saldato, unitamente all’esecuzione già menzionata, altre 13 esecuzioni per fr. 8'646.10 totali (doc. D), tra cui una figurante nell’estratto esecutivo (n. __________). La Camera ha d’altronde accertato d’ufficio che nel frattempo sono state pagate anche tutte le esecuzioni sfociate in un attestato di carenza di beni e altre cinque in corso, sicché sono tuttora pendenti unicamente 7 esecuzioni (oltre a due nuove per fr. 400.–-), di cui due sono sospese da opposizione, due sono giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e le altre si trovano ancora nella fase preliminare della procedura. Per tre procedimenti (tra cui i due giunti alla comminatoria di fallimento) la creditrice, la medesima CO 1, ha concesso una dilazione (doc. G). Tolte le esecuzioni sospese da opposizione o da dilazione, le due rimanenti esecuzioni vertono su fr. 972.– complessivi. Il reclamante risulta d’altronde pagare regolarmente il canone di locazione del negozio (__________) da lui gestito (doc. L).

 

                                         Ciò porta a ritenere la mancanza di liquidità sufficiente solo passeggera e la sopravvivenza dell’attività aziendale non minacciata nell’immediato futuro. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile, fermo restando ch’egli dovrà comunque provvedere a pagare appena possibile almeno le esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, perché non potrà contare in un’eventuale futura procedura di fallimento sulla stessa indulgenza dimostrata oggi dalla Camera. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del/la reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado le sarà riversata prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 ottobre 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal/la reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

    ;

    ;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).