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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Pfister |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 184/B/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 21 luglio 2017 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 26 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 1'185.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017 e di 2) fr. 110.–, indicando quali titoli di credito: “1. Premi LCA: RE 1 01-2017/06-2017 fr. 1'185.30, 2. Spese amministrative”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 luglio 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 settembre 2017.
C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.–, senza assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2017 opponendosi al pagamento di quanto richiesto dall’istante. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica a RE 1 avvenuta il 20 settembre 2017, il termine di dieci giorni è scaduto sabato 30 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 ottobre 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 26 settembre 2017 il reclamo è pertanto tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3. Nel caso specifico, il reclamo è sprovvisto di conclusioni, ma si capisce dalla motivazione – seppur scarsa e al limite dell’irricevibilità (sotto consid. 6) – che il reclamante intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 1.2).
1.4. Al reclamo è acclusa un’e-mail che RE 1 ha ricevuto dalla SUVA. Non essendo stata presentata in prima istanza, risulta essere un mezzo di prova nuovo e pertanto inammissibile. Lo stesso vale per il conteggio (doc. 4) annesso alle osservazioni al reclamo.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la proposta d’assicurazione sottoscritta dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di doversi astenere dal pagare i costi addebitatigli dalla controparte in quanto, essendo egli obbligato ad assicurarsi presso la SUVA per infortuni, rendite d’invalidità e rendite per superstiti quale dipendente di una società operante in campo edile, i medesimi sarebbero dei “doppioni”.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1. La proposta d’assicurazione complementare della durata minima di 5 anni sottoposta dall’CO 1 a RE 1 (acclusa all’istanza) è stata sottoscritta di proprio pugno da quest’ultimo. È stata accettata dall’assicuratore come risulta dalla polizza acclusa all’istanza, che il reclamante non contesta di avere ricevuto. Come tali, gli atti in questione costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 143 ad art. 82 LEF) per l’importo riconosciuto di fr. 199.60 mensili. A giusta ragione, dunque, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso per fr. 1'185.30 (pari a sei mensilità di fr. 197.55 ognuna, inferiore al premio riconosciuto), oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), non dal 1° gennaio 2017 però, bensì dal 1° marzo 2017, data media del periodo (gennaio a giugno) oggetto della pretesa.
5.2. Ciò vale anche per le “spese amministrative” di fr. 110.– menzionate nel precetto esecutivo, come si evince dai punti 13.3 e 13.4 delle condizioni generali dell’assicurazione, ma non per le spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1 Nel caso specifico il reclamante sostiene che il fatto di aver smesso di lavorare da indipendente e di essere ora assicurato obbligatoriamente alla SUVA quale dipendente avrebbe fatto decadere il contratto con l’CO 1. Egli non spiega però il motivo della propria obiezione, se non affermando che le prestazioni dell’CO 1 e della SUVA sarebbero ridondanti (dei “doppioni”), ciò che in sé ancora non significa che i premi della prima non siano più dovuti. Al limite del ricevibile (sopra consid. 1.2), la censura è ad ogni modo infondata.
6.2 In effetti, il contratto con l’CO 1 non prevede la possibilità di una disdetta prima della scadenza del termine contrattuale quinquennale, per tacere del fatto che le prestazioni pattuite non si confondono con quelle della SUVA, in particolare per quanto concerne il rimborso delle spese mediche non coperte dalle assicurazioni sociali, ma anche per quanto attiene alle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, le quali appaiono stipulate come assicurazioni di somme, cui non si applicano i limiti previsti dall’art. 53 LCA in caso di doppia assicurazione (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed. 1995, pagg. 271 segg., 410 ad III/1 e 529 ad n. 2). È pertanto inverosimile, in assenza di ogni indizio oggettivo a favore della tesi del reclamante, che il contratto con l’CO 1 sia decaduto quando egli ha iniziato a lavorare come dipendente. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.
7. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede né in seconda.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'295.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è cosi riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'295.30 oltre agli interessi del 5% su fr. 1'185.30 dal 1° marzo 2017.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).