Incarti n.
14.2017.205

14.2018.30

Lugano

13 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 30 giugno 2017 e del 31 agosto 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sui reclami del 9 novembre 2017 e del 2 marzo 2018 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse l’8 novembre 2017 e il 28 febbraio 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito di una prima esecuzione (n. __________) dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 30 giugno 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'517.30 più interessi e spese.

 

                                  B.   Il 31 agosto 2017, l’CO 1 ha presentato alla medesima Pretura una seconda istanza di fallimento contro la stessa debitrice nell’esecuzione n. __________ intesa all’incasso di fr. 446.05 oltre agli accessori e dedotti eventuali acconti.

 

                                  C.   Sia all’udienza di discussione del 18 ottobre 2017 relativa alla prima istanza sia a quella dell’11 ottobre 2017 riferita alla seconda istanza nessuno è comparso.

 

                                  D.   Statuendo sulla prima istanza con decisione dell’8 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 9 novembre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 novembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 13 novembre 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnatole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

 

                                  F.   Statuendo sulla seconda istanza con decisione del 28 febbraio 2018 il Pretore ha nuovamente dichiarato il fallimento di RE 1 dal 1° marzo 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  G.   Anche contro questa seconda sentenza RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 marzo 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e due altre esecuzioni. Il 5 marzo 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.

 

                                  H.   Il 9 marzo 2018, la reclamante ha reiterato la sua domanda di effetto sospensivo e di annullamento del (secondo) fallimento facendo valere di avere estinto tutte le esecuzioni dirette contro di lei.

 

                                    I.   Il (secondo) reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di fallimento – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 novembre 2017 contro la prima sentenza notificata a RE 1 al più presto lo stesso giorno, in concreto il primo reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il secondo reclamo, inoltrato il 2 marzo 2018, due giorni dopo l’ema­nazione della seconda decisione impugnata.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel primo caso in esame la reclamante ha prodotto quattro giustificativi di pagamento a favore dell’UE di Lugano, che tuttavia non dimostrano l’estinzione dei suoi debiti in assenza di ogni indicazione sugli stessi e in ogni caso in assenza di alcuna conferma da parte dell’UE. La Camera ha però appurato d’ufficio che l’esecuzione (n. __________) che ha portato al primo fallimento è stata effettivamente pagata il 13 novembre 2017, dopo la sua pronuncia dell’8 novembre, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Lo è pure per il secondo reclamo, la Camera avendo verificato d’ufficio che il versamento di fr. 512.65 effettuato il 9 ottobre 2017 con la polizza acclusa al secondo reclamo ha estinto la (seconda) esecuzione n. __________. Essendo il pagamento intervenuto ancora prima della pronuncia del secondo fallimento (del 28 febbraio 2018), esso può essere revocato senza preventivo esame della solvibilità della reclamante (art. 174 cpv. 1 LEF), la quale, ad ogni modo, è verosimile, come esposto nel prossimo considerando.

                                2.4   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della prima decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere estinto tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti il 9 marzo 2018, come risulta dall’estratto del registro delle esecuzioni annesso al suo scritto di stessa data. Nei suoi confronti non risultano poi attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia stata ristabilita. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato, non senza invitarla in futuro a pagare i propri debiti prima del fallimento per evitare spese giudiziarie ed esecutive inutili e per evitare il rischio che il fallimento non possa più essere revocato (v. la decisione 5 marzo 2018 sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nel secondo reclamo).

 

                                   3.   Le tassa di giustizia (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi e procedure a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio delle cause giudiziarie (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al primo reclamo e non essendo stata chiamata a farlo per il secondo. Le tasse di giustizia di primo grado saranno riversate all’istante prelevandole sugli anticipi ver­sati in questa sede.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo del 9 novembre 2017 (inc. 14.2017.205) è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 novembre 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, anticipata come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                                  III.   Il reclamo del 2 marzo 2015 (inc. 14.2018.30) è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 febbraio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, anticipata come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                                 IV.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 70.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. III.2.

 

                                  V.   Notificazione a:

 

;

–;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).