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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 giugno 2016 da
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CO 1, __________ CO 2, __________ (patrocinate dagli __________ PA 3, __________)
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contro |
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RE 1, I-__________
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giudicando sul reclamo del 13 novembre 2017 presentato dalle società RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 marzo 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di dodici imputati, in particolare PI 2, PI 5 – quale azionista di riferimento e di maggioranza (tramite PI 15) e titolare di poteri di fatto sulla gestione della RE 2 – e altri tre dirigenti (PI 10, PI 13 e PI 11) responsabili degli acquisti dei diritti di trasmissione televisivi della PI 7 – poi fusasi con la società RE 1 (in seguito RE 1) – per avere operato in concorso tra loro in un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni ’80, in forza del quale i coimputati si sarebbero appropriati di una parte rilevante (complessivamente 100 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2005) delle somme trasferite a partire dal 1999 dalla PI 7 alla PI 6 (riferibile ad PI 2) a titolo di pagamento di diritti di trasmissione televisivi acquistati principalmente dalla PI 9 a prezzi “gonfiati”, e successivamente depositate, fra altri, sui conti correnti presso lPI 1 di Lugano delle società CO 1, CO 2. e CO 3, di cui PI 2 è presunto titolare attraverso le sue fiduciarie PI 3 e PI 4, nonché su conti aperti a nome di PI 13 e di PI 11. Con riferimento ai fatti allora non coperti da prescrizione, è stato imputato loro il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 646 del Codice penale italiano, in seguito CPit.) del 45% circa dei 25 pagamenti erogati dalla PI 7 all’PI 6 dal 27 settembre 2002 al 30 novembre 2005 (capo d’imputazione “a”).
A PI 11, PI 10 e PI 8 (quest’ultimo quale socio occulto di PI 10 nelle società PI 14 e __________) è stata inoltre contestata l’appropriazione indebita di oltre la metà delle somme accreditate dalla RE 1 alla PI 14 dal 31 marzo 2004 al 28 dicembre 2005 a titolo di pagamento di diritti televisivi (capo d’imputazione “b”).
Il rinvio a giudizio delle stesse persone, oltre a PI 17 (quale presidente della RE 1 e vicepresidente della AP 1), PI 16 (quale presidente della RE 2 dall’aprile 2003) e PI 8, è stato chiesto anche per dichiarazione fraudolenta destinata a evadere imposte sui redditi sulla base di falsa rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali consolidate della RE 2 dal 2005 al 2008 (capo d’imputazione “c”).
A PI 3 e PI 4 è stato invece imputato il reato di riciclaggio dei proventi di quelle appropriazioni indebite, nella loro qualità di beneficiarie economiche dei conti presso PI 1 delle società CO 1, CO 2 e CO 3 (capo d’imputazione “e”). Lo stesso reato è stato contestato all’ex direttore generale della RE 2 PI 12 (capo “d”) e a __________ (capo “f”).
B. Con sentenza del 18 ottobre 2011, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Milano ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di PI 2, PI 11, PI 10 e PI 13 in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata (capo “a”) fino al 27 febbraio 2004, “perché il reato è estinto per prescrizione”, e di PI 5 in ordine ai reati dei capi “a” e “c” “per non avere commesso il fatto”. Con decisione separata dello stesso giorno, il GIP ha invece rinviato a giudizio tutti gli imputati (tranne PI 5), limitando però il reato del capo “a” alle appropriazioni successive al 27 febbraio 2004, dando così avvio al processo n. __________ comunemente chiamato “PI 7” (per rapporto al processo cosiddetto “RE 2” o “__________” [n. __________] riferito a reati fiscali analoghi riguardanti il periodo precedente dal 1995 al 1998).
C. Con sentenza n. __________ dell’8 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 2a penale, ha dichiarato fra l’altro di non doversi procedere in relazione con il capo d’imputazione “a” perché il reato, anche per il periodo successivo al 27 febbraio 2004, è estinto per intervenuta prescrizione, ed è giunto alla medesima conclusione per il capo d’imputazione “e”, riqualificato in concorso nell’appropriazione indebita aggravata di cui al capo “a”. Decisione poi confermata su questi due punti dalla Corte d’appello di Milano, Sezione II penale, all’udienza del 17 marzo 2016 e diventata definitiva con la sentenza della Corte suprema di Cassazione, seconda Sezione penale, del 18 ottobre 2016.
D. Con istanza del 10 giugno 2016 diretta contro PI 2, la RE 1 e la RE 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (poiché il convenuto, cittadino americano, è residente negli Stati Uniti) il sequestro presso l’PI 1 delle relazioni intestate alla CO 1 (n. __________), alla CO 3 (n. __________) e alla CO 2 (n. __________), il tutto fino a concorrenza di € 113'729'639.48 “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale minimo, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno come saranno quantificati nel giudizio civile di danno instaurato all’estero”, e di € 34'118'891.70 “pari al 30% del predetto ammontare complessivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come saranno quantificati nel giudizio civile di danno”, “oltre interessi successivi alla sentenza civile di danno”. Quale titolo di credito gli istanti hanno indicato: “responsabilità da atto illecito, come da sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 2° Penale n. __________ dell’8 luglio 2014 e da sentenza della Corte d’Appello di Milano Sezione II n. __________ del 17 marzo 2016, non definitive”.
E. Con decreto del 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, ordinato il sequestro – eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale n. __________) – e fatto obbligo alle istanti di prestare una garanzia di fr. 10'000'000.– nel senso dell’art. 273 LEF. Il 27 giugno 2016 la CO 1, la CO 2 e la CO 3 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice e postulato in via subordinata l’aumento della garanzia a fr. 12'000'000.–. All’udienza di discussione del 15 novembre 2016 le predette società hanno confermato la loro opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro sulla scorta di un allegato scritto di riposta. Entro il termine assegnato loro, le opponenti, mediante un memoriale di replica del 19 dicembre 2016 e le sequestranti, tramite duplica del 9 febbraio 2017, hanno ribadito le rispettive posizioni.
F. Statuendo con decisione del 31 ottobre 2017 il Pretore ha accolto l’opposizione, annullato il sequestro e respinto le domande di aumento e di revoca della garanzia, ponendo a carico delle sequestranti le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 40'000.– a favore delle opponenti.
G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro, la conferma dello stesso, la reiezione della domanda di aumento della garanzia e l’accoglimento di quella di revoca della garanzia. In via preliminare le reclamanti hanno postulato l’assegnazione alle opponenti di un termine per dimostrare la loro effettiva capacità processuale e in via subordinata l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
H. Dando seguito all’ordinanza 15 dicembre 2017 del presidente della Camera, con “osservazioni preliminari” dell’11 gennaio 2018 le opponenti hanno prodotto un plico di documenti destinati a dimostrare che la firmataria della procura del 20 giugno 2016 conferita ai propri patrocinatori, PI 3, era abilitata ad agire individualmente per conto loro. Il 17 gennaio, esse hanno integrato la loro produzione con due nuovi documenti. Con osservazioni spontanee del 23 gennaio 2018, la controparte ha chiesto in via principale di dichiarare tardiva la seconda produzione documentale e irricevibile l’opposizione al sequestro quale conseguenza del difetto di capacità processuale delle opponenti. In via subordinata le sequestranti hanno domandato di fare ordine alla controparte di produrre in forma originale e muniti della postilla dell’Aia la maggior parte dei documenti prodotti. Nella loro replica spontanea del 26 gennaio 2018, le opponenti hanno contestato le domande avverse del 23 gennaio e trasmesso gli originali dei documenti già prodotti. Le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive tesi con duplica spontanea del 5 febbraio, triplica dell’8 febbraio e quadruplica del 23 marzo 2018.
I. Entro il termine impartito loro il 14 maggio 2018, le società opponenti hanno concluso per la reiezione del reclamo con osservazioni scritte del 25 maggio 2018. Replicando in modo spontaneo il 7 giugno 2018, le sequestranti hanno riconfermato le loro domande. Il 12 giugno 2018 le opponenti hanno comunicato di non ritenere necessaria alcuna ulteriore presa di posizione scritta.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 novembre 2017 contro la sentenza notificata ai patrocinatori delle sequestranti il 2 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 In via preliminare le reclamanti ripropongono l’eccezione – non trattata dal Pretore – di carente potere di rappresentanza delle società opponenti da parte di PI 3, osservando come i certificati prodotti dalla controparte (“Certificate of Incumbency”) attestino i poteri sociali della firmataria della procura del 20 giugno 2016 (doc. 5) solo per il periodo dal 1999 al 2005 e non precisino se il suo diritto di firma era individuale o collettivo con la condirettrice PI 4 (doc. 6.1, 6.2 e 6.3).
a) Per quanto concerne la CO 1, risulta dagli estratti del registro delle società di Hong Kong (Compagnies Registry) per gli anni 2016 e 2017 (doc. 7 pag. 4 e doc. 8 pag. 4 prodotti con le osservazioni preliminari dell’11 gennaio 2018, act. XXVI) che l’unica direttrice della società (“Director”) è PI 3, e ciò dal 25 marzo 2014, data in cui l’altra condirettrice, PI 4 si è dimessa dalla sua carica (doc. 5) per poi assumere quella di “Reserve Director” (doc. 6 ad 7, doc. 7 pag. 6 e doc. 8 pag. 6), autorizzato ad agire al posto del direttore solo in caso di decesso di quest’ultimo (doc. 2 pag. 2). PI 3 è quindi abilitata a impegnare da sola la società, sicché la procura del 20 giugno 2016 è valida (art. 86 dello statuto della società, doc. 4 pag. 18).
b) Anche per la CO 2 risulta dagli estratti del registro delle società di Hong Kong per gli anni 2015 a 2017 (doc. 14-16 pag. 4) che l’unica direttrice della società è PI 3, e ciò dal 25 marzo 2014, data in cui l’altra condirettrice, PI 4 si è dimessa dalla sua carica (doc. 12) per poi assumere quella di “Reserve Director” (doc. 13 ad 6, 14-16 pag. 6). PI 3 è quindi abilitata a impegnare da sola la società, sicché la procura del 20 giugno 2016 è valida (art. 86 dello statuto della società, doc. 11 pag. 19).
c) Per quanto attiene alla CO 3, si evince dall’estratto del registro di commercio di Curaçao (Antille Olandesi) prodotto con le osservazioni preliminari dell’11 gennaio 2018 che PI 3 è direttrice della società dalla sua fondazione il 27 marzo 1985 (doc. 18) e dal 1° settembre 2014 è ridiventata unica direttrice nell’accettare le dimissioni di PI 4 e della __________ (doc. 20), come confermato da quest’ultima il 18 dicembre 2017 (doc. 21), ed è quindi abilitata a impegnare da sola la società, sicché la procura del 20 giugno 2016 è valida (art. 6.4 dello statuto della società, doc. 19 pag. 3).
d) Nelle sue osservazioni spontanee del 23 gennaio 2018, le reclamanti chiedono in via principale di dichiarare tardiva la produzione dei documenti complementari inoltrati dalle controparti il 17 gennaio 2018 (dichiarazione 11 gennaio 2018 del registro di commercio di Curaçao e parere legale di stessa data relativi alla CO 3). La domanda è però priva di rilievo, siccome la legittimazione di PI 3 come unica direttrice della CO 3 risulta già dai documenti tempestivamente prodotti l’11 gennaio 2018.
e) Nello stesso allegato, le reclamanti postulano in via subordinata di ordinare alle controparti di produrre in forma originale e muniti di “Apostilla [recte: postilla] dell’Aia”. Sennonché, secondo l’art. 180 CPC citata dalle stesse reclamanti, nella procedura civile di principio i documenti possono essere prodotti in copia. Unicamente se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia autentica.
Nella fattispecie, le reclamanti non hanno invocato alcun motivo di dubbio, limitandosi a rilevare che i documenti provengono da __________ e __________, sicché sarebbe tutt’altro che agevole per il giudice del reclamo sincerarsi dell’autenticità delle copie prodotte. Tuttavia, siffatta verifica sarebbe necessaria soltanto se vi fossero circostanze concrete tali da suscitare dubbi sull’autenticità o sull’attendibilità della documentazione in questione (v. anche l’art. 178 CPC), circostanze che spettava alle reclamanti allegare e rendere plausibili (Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 9 ad art. 180 CPC; Müller in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 12 ad art. 180 CPC). Non ne hanno addotte nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2018, mentre i motivi di sospetto esposti nella duplica spontanea del 5 febbraio 2018 non possono essere considerati, poiché il diritto a una replica spontanea non comprende quello di allegare fatti nuovi (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio a Rainer Egli, Das Rechtsöffnungsverfahren und seine Einbettung in der ZPO, in: Rechtsöffnung und Zivilprozess, 2014, pagg. 84 ad 6.2). In assenza di particolari ragioni di dubbio – che pure il giudice deve avere per intervenire d’ufficio (Müller, op. cit., n. 14 ad art. 180), anche se non le deve necessariamente esplicitare secondo Rüetschi (op. cit. loc. cit.) – la Camera non ritiene di dare seguito alla domanda delle ricorrenti.
f) Anche l’esigenza della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) pertiene alla questione della prova dell’autenticità dei documenti ufficiali da acquisire agli atti e come tale va valutata alla luce dell’art. 180 CPC (ritenuto che il diritto interno dello Stato in cui l’atto è prodotto può escludere o semplificare la formalità della postilla in virtù dell’art. 3 cpv. 2 della Convenzione). Spetta quindi al giudice, nei limiti del suo potere d’apprezzamento, decidere se esigere che l’atto pubblico estero sia munito della postilla dell’Aia, ciò che ordinerà in caso di dubbio sulla sua autenticità (Müller, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 179). Nel caso in rassegna, non appare dato alcun motivo di esigere la postillatura della documentazione prodotta l’11 gennaio 2018. Per tacere del fatto che le stesse reclamanti, nel merito, riconoscono PI 3 come rappresentante delle società opponenti (reclamo, pag. 32 ad 2.VI).
1.3 Nelle osservazioni al reclamo (ad n. 11) le opponenti chiedono preliminarmente alla Camera di verificare l’eventuale decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 n. 1 LEF. Tale competenza spetta però esclusivamente alle autorità esecutive (DTF 143 III 584 consid. 3.2.1). Incombeva quindi semmai alle opponenti interpellare l’ufficio d’esecuzione al proposito e invocare l’eventuale carenza d’interesse giuridico già davanti al Pretore. Ad ogni buon conto, l’atto di citazione di PI 2, PI 3 e PI 4 presentato dalle sequestranti davanti al Tribunale di Milano il 1° giugno 2016 (doc. I) pare avere convalidato tempestivamente il sequestro decretato dal Pretore il 13 giugno 2016 (art. 279 cpv. 1 LEF a contrario).
1.4 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che, rispetto al momento della concessione del sequestro, la situazione al termine della procedura di opposizione non era sostanzialmente mutata sul fronte delle cause penali italiane, l’impianto accusatorio essendo sfociato, tra assoluzioni e prescrizioni, in un sostanziale nulla di fatto in tutti e tre i gradi di giurisdizione. Sul versante svizzero della procedura di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale richiesta dall’Italia, il primo giudice ha considerato invece che la situazione fosse radicalmente mutata in seguito alla sentenza 2 agosto 2016 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con cui è stato disposto il rinvio della causa al Ministero pubblico della Confederazione per sentire l’autorità rogante prima di procedere allo sblocco dei conti intestati alle società opponenti, lasciando intendere che le autorità italiane non sarebbero in grado di accertare un nesso tra un preteso reato e i valori sequestrati in Svizzera. Tenuto conto anche dell’effettivo dissequestro penale dei conti in questione il 21 ottobre 2016, il Pretore ha giudicato la tesi delle sequestranti significativamente scalfita, in relazione sia all’esistenza che all’importo del credito da esse vantato.
Egli ha inoltre intravvisto un “elemento di forte e sostanziale contraddizione intrinseco alle parti sequestranti”, nell’affermare di essere venute a conoscenza del carattere fittizio dell’intermediazione di PI 2 solo con la sentenza 8 luglio 2014 del Tribunale di Milano, mentre il presidente della RE 1 e vicepresidente della RE 2 (PI 17) ha sostenuto per contro nel suo appello incidentale che l’intermediazione di PI 2 era effettiva. Del resto – rileva il Pretore – l’ipotesi che quest’ultimo fosse un referente inevitabile si evince anche dal rapporto finale allestito dal Giudice istruttore federale Prisca Fischer il 15 dicembre 2010, da cui emerge, in base a quanto riportato dalla SRG SSR Idée Suisse, che PI 2 sarebbe stato per un certo tempo proprietario esclusivo dei prodotti PI 9 per l’Italia. Contrariamente a quanto conclude il rapporto della KPMG sul quale si sono fondate le autorità italiane, sarebbe quindi difficile stabilire quale fosse il mercato più favorevole alla AP 1 senza i prodotti PI 9, tanto che pure secondo la sentenza dell’8 luglio 2014 del Tribunale ordinario di Milano, le risultanze probatorie emerse a tal riguardo non consentono di affermare in modo certo che PI 2 abbia agito per “esigenze” prevalenti dell’una piuttosto dell’altra parte e non invece nell’interesse di entrambe per ragioni connesse al mercato dei diritti che stava evolvendo in modo differente rispetto al passato.
Il Pretore ha quindi accolto le opposizioni senza esaminare le altre censure mosse dalle opponenti e, inoltre, ha respinto le domande sia di aumento sia di soppressione della garanzia, a suo giudizio poiché, da una parte, l’eventuale maggior danno non è stato comprovato, e dall’altra i motivi per i quali la garanzia è stata predisposta non sono venuti meno.
Della verosimiglianza delle pretese vantate dalle sequestranti
4. Nel merito le reclamanti rimproverano anzitutto al Pretore di avere considerato a torto ch’esse avessero fondato la verosimile esistenza del loro credito anche sulla sentenza del Tribunale federale 1C_464/2014 del 18 agosto 2015 (doc. E) e sulla comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione del 22 febbraio 2016 (doc. S). Non specificano però quale pregiudizio è derivato loro da tale errore sicché la censura, insufficientemente motivata, risulta inammissibile.
5. Le reclamanti ritengono poi arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui la verosimiglianza del credito sarebbe scemata in sede di opposizione al sequestro in particolare a causa del fatto che PI 2 non è stato condannato in nessuno dei tre gradi di giurisdizione.
5.1 In realtà, il Pretore ha invece esplicitamente rilevato che le evoluzioni sul fronte penale italiano non avevano sostanzialmente mutato la situazione rispetto a quella esistente al momento della concessione del sequestro (sentenza impugnata, pagg. 7 in fondo e 8 in alto). Altri sono i motivi per cui egli ha in definitiva accolto l’opposizione: le risultanze della procedura svizzera di assistenza giudiziaria e la carente linearità delle tesi delle sequestranti. La censura cade quindi nel vuoto.
5.2 Per il medesimo motivo non va a segno il rimprovero al Pretore di non aver tenuto in alcuna considerazione le deduzioni da esse tratte dalla sentenza del Tribunale di Milano, per cui nei confronti di PI 2 non è stata sancita l’assoluzione perché non avrebbe commesso i reati imputatigli (giusta l’art. 129 del Codice di procedura penale italiano [CPPit.]) – come invece avvenuto per PI 8 in relazione con il capo d’imputazione “b” – bensì il proscioglimento per estinzione del reato a seguito di prescrizione (art. 531 CPPit.). Il Pretore ha infatti considerato che le decisioni penali italiane andavano a favore della tesi delle sequestranti, anche se ha ritenuto preponderanti altri indizi. Del resto il tipo di decisione in sé non è di rilievo per la causa in esame, giacché se ne potrebbe tutt’al più dedurre che il tribunale italiano non ha considerato provata l’innocenza dell’imputato, ma non che la sua colpevolezza sia più verosimile della sua innocenza nel senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF (v. sopra consid. 1.2). Il non aver giudicato pertinente il genere di decisione adottata dall’autorità penale italiana non può quindi dirsi manifestamente errato con riferimento all’art. 320 lett. b CPC.
5.3 È inoltre irrilevante che la sentenza penale non vincoli il giudice civile e che il proscioglimento penale non significhi necessariamente l’assenza di responsabilità civile (sentenza della CEF 14.2004.17 del 17 dicembre 2004 consid. 3.3/b). Tutti gli accertamenti dei fatti e la motivazione delle reclamanti poggiano sulla sentenza penale del Tribunale di Milano. Quindi delle due l’una: o la loro tesi appare verosimile alla luce di tale decisione e il reclamo va accolto, oppure la stessa non risulta verosimile sotto questo profilo e il reclamo va respinto senz’altro esame.
6. A tal riguardo, le reclamanti evidenziano come dalla sentenza del Tribunale di Milano si evince testualmente che “dall’istruttoria dibattimentale è risultata provata la fittizietà dell’intervento degli intermediari sia con riferimento ad PI 2 e alle società a lui riconducibili (quali CO 2, CO 1, CO 3 e PI 6) nei rapporti intrattenuti con RE 2” (doc. D, pag. 60). Pertanto il Tribunale ha ritenuto “evidente che non può essere pronunciata una sentenza assolutoria” (pag. 63), né a favore di PI 2 né a favore di PI 3 e PI 4 (pag. 75), in merito all’ipotesi di appropriazione indebita contemplata nei capi d’imputazione “a” e, dopo riqualificazione, “e” (sopra ad A). La Corte d’appello di Milano ha poi confermato la decisione di prima sede, adducendo che l’imputazione di appropriazione indebita “non ha ricevuto alcuna palese smentita dagli atti processuali, prospettandosi invece come ipotesi criminosa più che plausibile, e nondimeno neutralizzata – quanto a punibilità – dal tempo trascorso dai fatti” (doc. 9 pag. 46).
6.1 Il Pretore non si è determinato direttamente sulla pertinenza delle decisioni penali italiane. Implicitamente egli le ha considerate meno convincenti delle decisioni emanate dalle autorità svizzere in ambito di assistenza internazionale e ha ritenuto plausibile il carattere effettivo dell’intermediazione prestata da PI 2 sulla scorta del rapporto finale del Giudice istruttore federale Prisca Fischer e di un passo della stessa sentenza del Tribunale di Milano.
6.2 In sé, gli accertamenti delle autorità penali italiane, fondate su una consistente documentazione contabile e bancaria, su interrogatori e perizie, sono sicuramente idonei a rendere perlomeno verosimili le appropriazioni indebite imputate in particolare a PI 2. In base alla consulenza della KPMG, pare in particolare accertato che l’attività di quest’ultimo fosse priva di giustificazione economica, perché erano i dirigenti del gruppo RE 2 a segnalargli i prodotti da acquistare, le società a lui riferibili essendo prive di qualsivoglia struttura atta a svolgere tali operazioni, sicché il costo da lui fatturato costituiva verosimilmente una maggiorazione indebita, pari al 54,4% del prezzo pagato dalla PI 7 e dalla RE 1, poi in parte riversata su conti bancari i cui beneficiari economici erano gli stessi dirigenti del gruppo RE 2 che operavano all’interno dell’Ufficio acquisti (doc. D pagg. 21, 60 e 61). Già quest’ultima circostanza basterebbe in sé a ritenere molto dubbi i numerosi e opachi trasferimenti del denaro. Rimane solo da verificare se gli argomenti invocati dal Pretore per giungere alla conclusione inversa siano giuridicamente validi e fondati su fatti accertati in modo non manifestamente errato.
7. Relativamente alla sentenza 2 agosto 2016 del Tribunale penale federale (TPF), le reclamanti sostengono che il Pretore ne ha travisato il senso e la portata. A loro parere, una decisione di dissequestro resa in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non può “inficiare un sequestro LEF”, quando nell’incarto esecutivo vi sono solidi elementi che depongono per la sussistenza di atti illeciti commessi dal debitore sequestrato. Ora, nel passo citato dal Pretore, il TPF si è limitato a considerare che, a undici anni dall’adozione del sequestro rogatorio dei conti litigiosi e alla luce della prescrizione del reato, difficilmente lo Stato rogato avrebbe avuto la possibilità di dimostrare il nesso tra il reato e i valori bloccati e di ordinarne la confisca, onde la revoca del blocco. A mente delle reclamanti, il TPF non si è quindi espresso sulla questione della responsabilità di PI 2 e delle amministratrici cinesi, ma ha solo applicato le regole dell’assistenza internazionale. E lo sblocco dei conti risulta già dall’art. 323 CPPit. in caso di non luogo a procedere. Sarà il giudice civile a determinarne gli aventi diritto economici e nel frattempo il sequestro va mantenuto, proprio perché la funzione del giudice penale sta per esaurirsi. L’arbitrio del Pretore – esse concludono – è di non avere considerato che il giudice dell’assistenza non può e non deve entrare nel merito della colpevolezza dell’indagato all’estero.
7.1 Nelle loro osservazioni le opponenti riportano testualmente tutti i passi della sentenza impugnata in cui il Pretore deduce dalla decisione del TPF che l’illecita provenienza degli averi sequestrati non è stata accertata. A loro parere la prova “più luminosa e insuperabile” del fatto che i fondi oggetto del sequestro penale non derivano da alcun atto illecito sono le decisioni di dissequestro emesse dalla Corte d’appello di Milano e dal Ministero pubblico della Confederazione. Se avessero riscontrato il minimo indizio d’illiceità queste autorità avrebbero invece disposto la confisca degli averi e le autorità svizzere avrebbero processato e condannato PI 3 e PI 4 per riciclaggio.
7.2 Nei passi della sentenza 2 agosto 2016 da cui il Pretore ha dedotto che né le autorità penali italiane, né lo stesso TPF hanno accertato l’origine delittuosa degli averi sequestrati penalmente, il TPF si è limitato a rilevare che “non si comprende infatti come nel caso concreto l’autorità rogante possa ancora assodare l’esistenza di un nesso tra un preteso reato ed i valori attualmente sequestrati in Svizzera” e che “il principio della buona fede fra Stati va infatti ponderato con le garanzie dello stato di diritto e con la legittima pretesa delle ricorrenti di rientrare in possesso dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l’esistenza di una loro origine delittuosa” (doc. 27 pagg. 19 e 20 consid. 9).
a) Isolate dal loro contesto, queste frasi potrebbero a prima vista essere interpretate come l’ha fatto il Pretore. Sennonché i giudici del TPF hanno in realtà ritenuto la prospettata confisca praticamente impossibile perché, da una parte, la Corte suprema di cassazione di Milano (con decisione 18 maggio 2012, doc. GG) aveva ordinato la restituzione agli aventi diritto di tutte le somme in sequestro non prese in considerazione nel decreto di rinvio a giudizio del GIP del 18 ottobre 2011 (perché già prescritte, v. sopra ad B), e dall’altra perché per il resto il Tribunale e la Corte d’appello di Milano hanno prosciolto PI 3 e PI 4 (oltre che lo stesso PI 2) dall’accusa di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione (doc. 27 pag. 18). Non si evince quindi da tale decisione che il TPF abbia esaminato la questione dell’origine delle somme sequestrate né che si sia voluto scostare dagli accertamenti effettuati dal Tribunale di Milano, il quale sulla qualifica del comportamento del debitore come appropriazione indebita è chiaro (sopra consid. 6). La decisione del TPF ha una portata meramente processuale, come giusto che sia in ambito di assistenza internazionale. Quanto il Pretore ne ha dedotto sul piano sostanziale è pertanto manifestamente errato. Su questo punto il reclamo è fondato.
b) Le decisioni di dissequestro emesse dalla Corte d’appello di Milano il 17 marzo 2016 (doc. 9) e dal Ministero pubblico della Confederazione il 21 ottobre 2016 (doc. 29) sono solo la conseguenza della decisione di merito emessa nella causa penale in Italia e confermata in ultima istanza dalla Corte suprema di cassazione con decisione del 18 ottobre 2016 (sopra ad C). Contrariamente a quanto sostengono le opponenti, né le autorità italiane né le autorità svizzere erano legittimate a mantenere il sequestro penale in vista di confisca dei beni sequestrati, dopo che era stata appurata definitivamente la prescrizione del reato, anche se gli elementi costitutivi ne fossero stati provati, nella misura in cui i beni in questione erano da restituire al loro legittimo avente diritto (per il diritto italiano, v. la stessa decisione della Corte d’appello di Milano del 17 marzo 2016, doc. 9 pagg. 49 seg. ad 5; per il diritto svizzero: art. 70 cpv. 1 CP in nesso con l’art. 267 cpv. 1 CPP e Madeleine Vouilloz, La confiscation en droit pénal, AJP/PJA 2001, 1393 ad 2). Parimenti non si sarebbe potuto giustificare l’avvio di un procedimento penale per riciclaggio nei confronti d’imputate prosciolte per prescrizione con decisione definitiva (DTF 126 IV 262 consid. 3/b/bb; Pieth in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 25 ad art. 305bis CP).
8. Fondandosi sul rapporto finale e sull’ordinanza del Giudice istruttore federale Prisca Fischer del 15 dicembre 2010, da cui emerge, in base a quanto riportato dalla SRG SSR Idée Suisse, che PI 2 sarebbe stato per un certo tempo proprietario esclusivo dei prodotti PI 9 per l’Italia, il Pretore ne ha dedotto che quest’ultimo fosse un referente inevitabile per le reti interessate a diritti della PI 9, contrariamente a quanto concluso dalla KPMG, per cui l’intermediazione di PI 2 era solo fittizia.
8.1 Per le reclamanti le deduzioni del Pretore sono arbitrarie, perché il rapporto è stato prodotto solo parzialmente, riguarda un reato (il riciclaggio di denaro) e dei fatti (retrocessioni ai funzionari infedeli delle società reclamanti) differenti da quelli in esame (appropriazioni indebite ai danni delle reclamanti), nonché delle persone (PI 11, PI 13 e PI 12) diverse dalle odierni opponenti. Esso si fonda d’altronde su informazioni fornite dalle autorità italiane nel 2010, prima dell’assunzione delle informazioni fornite dalle autorità giudiziarie di Hong Kong (pervenute a fine 2013) e dell’emanazione della decisione 8 settembre 2014 del Tribunale di Milano. Anche per la sua natura, l’ordinanza ha una valenza probatoria minore di quella della sentenza italiana di primo grado, che ha in particolare sancito la pertinenza della perizia della KPMG.
8.2 Secondo le opponenti, per contro, gli accertamenti del giudice istruttore svizzero non si pongono affatto in conflitto con la sentenza dell’8 settembre 2014, la quale riporta diverse dichiarazioni rese a pena di falsa testimonianza dai massimi vertici della PI 9 e della RE 1/RE 2, confermate da scambi di corrispondenza, dai quali si evince che PI 2 era effettivamente un acquirente-rivenditore dei prodotti della PI 9 e non certo un intermediario fittizio. E proprio sulla base di tali elementi probatori sia il Giudice per l’udienza preliminare (GUP) di Roma sia la Corte di cassazione italiana hanno prosciolto nel merito, con la formula “perché il fatto non sussiste”, PI 2, le fiduciarie cinesi e numerosi altri coimputati (tra cui i vertici delle sequestranti) dalle accuse di frode fiscale in relazione alla cessione dei diritti televisivi dalla PI 6 alle sequestranti nel periodo 1999-2004. Del resto, aggiungono le opponenti, nessun procedimento penale è stato aperto in Svizzera né per amministrazione infedele né per riciclaggio di denaro.
8.3 Sulla questione della ricevibilità formale – contestata dalle sequestranti in sede di replica spontanea – del rapporto finale (troncato) e dell’ordinanza di chiusura dell’istruttoria preparatoria emessi dal Giudice istruttore federale (GIF) Prisca Fischer il 15 dicembre 2010 (doc. 35) si può soprassedere, anche se a prima vista la possibilità di produrre nova in seconda sede (art. 278 cpv. 3 LEF) pare comunque sanare un eventuale ritardo a addurli in prima sede. In effetti, le deduzioni che ne traggono il Pretore e le opponenti non permettono nel merito di contraddire in modo sostenibile gli accertamenti contenuti nella sentenza milanese dell’8 settembre 2014.
a) Anzitutto, i documenti in questione sono di quasi quattro anni precedenti alla sentenza del Tribunale di Milano e riguardano un reato (il riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP) e dei fatti (retrocessioni a funzionari infedeli delle società reclamanti) differenti da quelli in esame (appropriazioni indebite ai danni delle reclamanti) nonché delle persone (PI 11, PI 13 e PI 12) diverse dalle odierne opponenti, ancorché il contesto delle due procedure sia comune. Il GIF Fischer non ha quindi potuto tenere conto del materiale probatorio assunto dalle autorità italiane dopo il 2010 (in particolare delle informazioni fornite dalle autorità giudiziarie di Hong Kong a fine 2013) né dell’esame in contraddittorio del rapporto della KPMG, la cui pertinenza è stata confermata dal Tribunale di Milano (doc. D pagg. 23 seg.), mentre il GIF, comprensibilmente allo stadio dell’istruttoria raggiunto nel 2010, l’ha considerato alla stregua di una perizia di parte (doc. 35, pag. 33 ad c). D’altronde, il GIF non ha avuto conoscenza degli addebiti contenuti nella decisione italiana del 2014 a carico dei responsabili degli acquisti dei diritti di trasmissione televisivi della RE 1 e della RE 2, sicché non ha potuto valutare correttamente il fatto che l’attività di “consulenza” di quegli addetti a favore di PI 2 era ben nota all’interno dello stesso gruppo RE 2 (doc. 35 pag. 34 ad 4). Dalla sentenza de 2014 risulta che le sequestranti siano in realtà vittime dei propri dipendenti. Far prevalere in queste condizioni il rapporto del GIF sulla sentenza del 2014 è già in sé manifestamente errato.
b) D’altra parte, le informazioni consegnate dalla SRG SSR Idée Suisse, sulle quali sia il GIF sia il Pretore nella sentenza impugnata hanno fondato le proprie conclusioni, sono imprecise. Ne risulta infatti che PI 2 ha avuto “per un certo numero di anni” (non meglio specificato) il diritto esclusivo di vendere i prodotti della PI 9 per l’Italia, sicché “si può difficilmente stabilire” quale fosse il mercato più favorevole alla RE 2 senza i prodotti della PI 9 (doc. 35 pag. 33 ad c). Orbene, che PI 2 fosse il rivenditore esclusivo dei diritti televisivi della PI 9 fino al 1999 si evince anche dal rapporto della KPMG, come evidenziato dallo stesso GIF (doc. 35 pag. 32). Che lo fosse ancora nel periodo successivo (dal 2000 al 2005) cui si riferisce il credito vantato dalle sequestranti (doc. D, 2° foglio) è perlomeno dubbio, giacché la PI 9 aveva concluso in quel periodo un contratto di esclusiva con la __________ (doc. D pag. 23). Ad ogni modo il Tribunale di Milano ha stabilito che l’intermediazione di PI 2 è stata fittizia, il suo apporto e il suo rischio imprenditoriale nulli e il suo margine privo di qualsiasi ragione economica (doc. D pagg. 60 e 62), e ciò già nel periodo precedente, come accertato definitivamente nel processo cosiddetto “RE 2” (doc. D pag. 23). Al riguardo il GIF non si è ovviamente determinato (non ne aveva conoscenza), mentre le opponenti non si confrontano direttamente con il dettagliato ragionamento dei giudici milanesi (doc. D, pagg. 60-63).
c) Vero è che alcune dichiarazioni dei massimi vertici della PI 9 e della RE 1/RE 2 riportate nella sentenza del 2014 (doc. D pagg. 35-37, citate nelle osservazioni al reclamo ad n. 65) potrebbero indiziare a favore della tesi per cui PI 2 sarebbe stato un referente inevitabile per le reti interessate a diritti della PI 9. Le opponenti evidenziano però solo gli elementi a discarico di PI 2 e non quelli di segno opposto citati nella sentenza milanese, in particolare il fatto ch’egli, nei suoi rapporti con le società del gruppo RE 2, pare non essersi mai assunto un vero rischio imprenditoriale, poiché i prodotti erano individuati dall’utilizzatore finale, che gliene garantiva l’acquisto (doc. D pagg. 15 segg.). Anche su questo punto, peraltro non trattato nella sentenza impugnata, le obiezioni delle opponenti non sono idonee a scalfire la fondatezza del reclamo.
8.4 Come l’ordinanza del GIF Fischer, la decisione di proscioglimento di PI 2 resa dal GUP presso il Tribunale di Roma il 27 giugno 2012 (doc. 7) riguardava un reato (frode fiscale) e delle persone in parte diverse dalle odierne opponenti, oltre a fondarsi su un materiale probatorio più limitato di quello assunto dai giudici milanesi (v. doc. D pag. 13). Ma soprattutto, i giudici milanesi, sulla base in particolare degli esami di PI 10 e di PI 2, così come dei documenti ottenuti dalle autorità di Hong Kong, si sono scostati dalla valutazione dei fatti operata dal GUP di Roma, ritenendo che il sovraprezzo consecutivo all’intermediazione di PI 2 e delle società a lui riferibili, sostanzialmente prive di una reale struttura, non aveva alcuna giustificazione economica ed era quindi del tutto indebito (doc. D pagg. 13-20). Il Pretore non si è determinato al riguardo, mentre le opponenti non hanno spiegato perché la valutazione del GUP dovrebbe essere preferita a quella del Tribunale ordinario di Milano. La censura si rivela dunque finanche irricevibile, poiché insufficientemente motivata.
8.5 Già si è detto, per il resto, dell’irrilevanza del fatto che nessun procedimento penale è stato aperto in Svizzera né per amministrazione infedele né per riciclaggio di denaro (sopra consid. 7.2/b).
9. Il Pretore ha fondato la decisione impugnata (a pag. 11) anche su una frase della stessa sentenza dell’8 luglio 2014, in cui i giudici milanesi hanno considerato che “la contraddittorietà delle risultanze probatorie emerse a tal riguardo non consente di affermare in modo certo che la presenza di PI 2 sia continuata – nel corso degli anni oggetto di questo procedimento – per “esigenze” prevalenti dell’una piuttosto dell’altra parte e non piuttosto per esigenze di entrambe, dovute a ragioni connesse al mercato dei diritti che stavano evolvendo in modo differente rispetto al passato” (doc. D pag. 37).
9.1 Le reclamanti rimproverano a ragione al Pretore di aver interpretato la frase in questione in modo assolutamente decontestualizzato e manifestamente errato, perché il passo citato riguarda il capitolo relativo alla frode fiscale (capo d’imputazione “c”) e serve a escludere la prova dell’elemento soggettivo in capo ai vertici delle società, ma non rimette in discussione la responsabilità di PI 2 e dei suoi correi circa l’appropriazione indebita, come esplicitamente specificato più in là nella stessa sentenza (“Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve rilevarsi che anche negli anni oggetto di questo procedimento è stato realizzato un meccanismo fraudolento nel cd “giro dei diritti”, ma non è stata raggiunta la prova certa che questo sia stato realizzato al fine di evadere le imposte da parte del gruppo RE 2, difettando la prova certa circa il contributo consapevole da parte dei vertici del Gruppo RE 2, e, segnatamente di PI 16 e di PI 17, imputati in questo dibattimento”, doc. D pag. 50).
9.2 In proposito, nelle osservazioni al reclamo (al n. 46) le opponenti si accontentano di riprodurre una serie di frammenti di deposizioni testimoniali (peraltro riprese tali quali anche nel n. 65, v. sopra consid. 8.3/c) sulle quali il Tribunale di Milano si è fondato per formulare la frase evidenziata dal Pretore. Non spendono invece una parola sul fatto che le considerazioni in questione riguardano le imputazioni di natura fiscale e che i giudici milanesi hanno invece appurato la persistenza, anche dopo il 1999, del meccanismo fraudolento di appropriazione indebita della parte “gonfiata” del prezzo dei diritti di trasmissione televisivi (doc. D pagg. 50, 60-62 e sopra consid. 6). Anche su questo punto, dunque, il reclamo merita accoglimento.
10. Circa l’“elemento di forte e sostanziale contraddizione intrinseco alle parti sequestranti” che il Pretore ha dedotto dal fatto che il presidente della RE 1 e vicepresidente della RE 2 (PI 17) ha sostenuto nel suo appello incidentale avverso la sentenza del 2014 che l’intermediazione di PI 2 era effettiva, le reclamanti lamentano una violazione dell’obbligo di motivazione, il primo giudice non essendosi determinato sulle loro argomentazioni, neppure per confutarle. Ribadiscono di avere, con le persone al loro vertice, sostenuto durante tutto il processo di primo grado che l’intermediazione di PI 2 era effettiva, siccome egli si era assicurato l’esclusiva su molti titoli della PI 9, e i prezzi da lui pagati erano in linea con quelli di mercato, le retrocessioni ai dipendenti di RE 2/RE 1 essendo da qualificare come dazioni illecite, di marca corruttiva. È solo con la sentenza del 2014 – a loro dire – ch’esse hanno saputo che l’intermediazione era in realtà fittizia, perché i titoli da comprare erano indicati ad PI 2 dai dipendenti corrotti ed egli si procurava l’esclusiva a prezzi molto vantaggiosi per rivenderli alla RE 2 a prezzo di mercato, all’insaputa dei vertici del gruppo, onde l’assenza dell’elemento psicologico della frode fiscale accertata dai giudici milanesi.
È solo per contrastare l’appello interposto dalla Procura della Repubblica di Milano contro la sua assoluzione – esse precisano – che PI 17 sarebbe tornato a sostenere nel suo appello adesivo, in una prospettiva tecnico-difensiva, l’effettività dell’intermediazione di PI 2. Quella del Pretore, secondo le reclamanti, sarebbe quindi “un’arbitraria forzatura logico-giudiziaria”, che confonde persone fisiche e persone giuridiche.
10.1 La tesi delle reclamanti è condivisibile. È arbitrario ascrivere a una persona giuridica le allegazioni rilasciate da un suo organo in un processo penale in cui è imputato personalmente. È ragionevole pensare che in una simile situazione la persona fisica rappresenti anzitutto sé stessa e non la persona giuridica di cui è organo. Seguendo l’impostazione del Pretore, del resto, si dovrebbero anche assegnare alle società opponenti le allegazioni delle loro rappresentanti PI 3 e PI 4, che nel processo innanzi alla Corte di cassazione italiana hanno ammesso la propria responsabilità per correità per il reato di appropriazione indebita, a loro dire giustamente accertata dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’appello, onde contestare il reato di riciclaggio imputato loro dal Ministero pubblico (doc. Y pagg. 37-39). Così facendo si giungerebbe alla conclusione che il credito vantato dalle reclamanti è verosimile.
10.2 Nelle osservazioni al reclamo, le opponenti obiettano che sia la memoria difensiva finale presentata dalla RE 1 il 26 giugno 2014 nel processo milanese (doc. 15), sia la relazione del suo consulente tecnico, prof. __________, del 17 ottobre 2013 (doc. 17) confermano quanto accertato dal Pretore circa la mancanza di coerenza e di linearità delle posizioni delle istanti. Rilevano d’altronde che PI 17 ha continuato a sostenere la tesi dell’effettività dell’intermediazione di PI 2 fino davanti alla Corte di cassazione (doc. EE della duplica, pag. 20) e che persino nella loro erronea ricostruzione del ruolo di PI 2, le reclamanti ne avrebbero ammesso l’effettiva intermediazione fino in sede di reclamo, siccome allegano ch’egli si procurava l’esclusiva per l’Italia sui diritti televisivi (a prezzi molto vantaggiosi) per poi rivenderli alla RE 2 (a prezzi di mercato).
a) Orbene, i documenti citati dalle opponenti non fanno che confermare le allegazioni delle reclamanti, secondo cui esse hanno sostenuto la tesi dell’effettiva intermediazione di PI 2 fino alla decisione del 2014, mentre PI 17 l’ha mantenuta anche dopo per motivi personali. Le opponenti non spiegano invece perché le allegazioni formulate da quest’ultimo relativamente a un capo d’imputazione che lo riguardava personalmente dovrebbero essere opponibili alle società di cui è organo. Ora, è proprio la deduzione tratta da queste due diverse posizioni giuridiche (in sé correttamente accertate) ad essere insostenibile, poiché poggia su una confusione dei ruoli personali e aziendali.
b) Per quanto attiene alla frase del reclamo incriminata (pag. 28) – “Ricevuta l’informazione egli [PI 2] si procurava (a prezzi molto vantaggiosi) l’esclusiva per l’Italia sui diritti televisivi, che poi rivendeva a AP 1 (a prezzi di mercato)” – non si deve misconoscere che nella frase precedente le reclamanti hanno ricordato che l’intermediazione di PI 2, nei rapporti con la RE 2, è stata giudicata dal Tribunale di Milano del tutto inutile, poiché egli non assumeva alcun rischio d’impresa. In questo senso la stessa è stata qualificata come “fittizia” (doc. D pag. 60). E ancora una volta, proprio perché una parte degli incassi di PI 2 sono stati versati su conti ricollegabili a dipendenti delle reclamanti pare verosimile che il noto “giro dei diritti” televisivi non avesse quale fine gli interessi di quelle società. Le obiezioni delle opponenti non si oppongono pertanto all’accoglimento della censura delle reclamanti anche sulla pretesa contraddittorietà intrinseca della sua posizione processuale.
11. In definitiva, la decisione impugnata deve quindi essere annullata, perché il Pretore ha ritenuto inverosimili le pretese vantate dalle sequestranti, misconoscendo la particolare pertinenza delle decisioni penali italiane invocate da queste ultime (sopra consid. 6), ritenendo manifestamente a torto più convincenti le decisioni emanate dalle autorità svizzere in ambito di assistenza internazionale (consid. 7) e il rapporto finale del Giudice istruttore federale Prisca Fischer (consid. 8), e interpretando in modo insostenibile un passo della stessa sentenza del Tribunale di Milano (consid. 9) e il comportamento processuale di PI 17 (consid. 10). La causa andrebbe quindi rinviata al Pretore per determinarsi sulle questioni di prescrizione delle pretese civili (sotto consid. 12) e di causa del sequestro (consid. 13), che ha rinunciato a trattare nella sentenza impugnata (v. pag. 11). Dal momento, però, che la causa è matura per il giudizio, che le reclamanti hanno concluso in via principale alla reiezione dell’opposizione al sequestro e che le parti hanno discusso anche in questa sede le questioni non trattate dal Pretore, i principi di celerità e di economia processuale giustificano che la Camera statuisca anche sulle altre censure delle opponenti (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), pur senza il limite dell’art. 320 lett b CPC.
Della questione della prescrizione
12. Fondandosi su un parere giuridico (“parere pro-veritate”) del prof. avv. __________ C__________, già prodotto in sede di replica davanti al primo giudice, nelle osservazioni al reclamo le società opponenti sollevano di nuovo l’eccezione di prescrizione della pretesa civile di risarcimento del danno vantata dalle sequestranti, che quantificano in soli $ 29'466'825.– (anziché € 147'848'531.18 fatti valere con l’istanza di sequestro), pari al 45% dei 25 pagamenti effettuati da RE 1 a PI 6 tra il 31 marzo 2004 e il 30 novembre 2005. Le opponenti fanno infatti valere che la legge n. 251 del 5 dicembre 2005 ha ridotto la durata della prescrizione penale a 6 anni. Poiché è entrata in vigore – il successivo 8 dicembre – prima della scadenza del termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita imputato ad PI 2, tale legge disciplina anche la prescrizione dell’azione civile di risarcimento del danno in virtù dell’art. 2947 comma 3 del Codice civile italiano (CCit.), senza le sospensioni e interruzioni (fino a 1 anno e 6 mesi) previste in ambito penale. Ritenuto che anche la prescrizione civile decorre dalla consumazione del reato, le opponenti sostengono che l’ultimo singolo termine prescrittivo, cominciato alla data dell’ultimo dei 25 pagamenti, il 30 novembre 2005, è scaduto “molti anni” prima che, il 10 aprile 2014, venisse formalizzato il primo atto di richiesta di risarcimento del danno, potenzialmente interruttivo della prescrizione.
Secondo il prof. C__________, d’altronde, “è indubbio che alla data di metà ottobre del 2005 i vertici di RE 1 e RE 2 fossero consapevoli della potenziale irregolarità/illiceità dei rapporti di acquisizione dei diritti televisivi da PI 2/ PI 6, e fossero dunque in condizioni di esercitare la relativa azione di risarcimento danni”, come risulterebbe da una loro lettera 11 novembre 2005 a PI 11, in cui è fatto riferimento alla notifica del decreto di perquisizione. Per le società opponenti, la consapevolezza della RE 2 risalirebbe addirittura al 24 settembre 2001, quando ricevette un’informazione di garanzia come persona offesa in merito al reato di falso in bilancio contestato al suo presidente PI 16 per costi gonfiati in occasione dell’acquisto di diritti televisivi per il tramite di società off-shore ed era ad ogni modo potenzialmente in grado di esercitare l’azione di risarcimento danni dopo la notifica del verbale 1° marzo 2002 di constatazione di violazioni tributarie per gli anni dal 1997 al 2000. Tanto più, esse aggiungono, che nella sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati di falso in bilancio emessa il 7 luglio 2006 nel processo cosiddetto RE 2, il GIP ha dato atto del sistema di acquisto di diritti televisivi da parte della RE 2 attraverso una serie di passaggi per società off-shore controllate dalla PI 15, mentre la Corte suprema di cassazione ha confermato tale attività, precisando che ha coinvolto quasi tutti i più stretti collaboratori di PI 5 e ha procurato a quest’ultimo un’immensa disponibilità economica all’estero, in danno non solo dello Stato, ma anche della stessa RE 2 (sentenza n. __________ del 1° agosto 2013).
12.1 Nella replica spontanea, per contro, le società sequestranti contestano il parere prodotto dalla controparte, che ritengono superato dalle proprie allegazioni di duplica e dal parere “pro veritate” annesso, firmato dall’avv. prof. __________ V__________, il quale sostiene che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria civile sia quello penale di 10 anni che prevedeva l’art. 157 del Codice penale italiano (CPit.) prima della legge n. 251 del 5 dicembre 2005. In effetti, se la novella si applica alla prescrizione del reato commesso da PI 2 quale norma più favorevole al reo (art. 2 comma 4 CPit.), contrariamente all’ottica “panpenalistica” del parere avverso, agli effetti civilistici vale invece il principio d’irretroattività delle norme in ambito civile (art. 11 delle disposizioni preliminari del CCit.). Secondo la giurisprudenza italiana la disciplina della prescrizione da applicare è così quella vigente al momento del fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
Quanto al dies a quo di tale prescrizione decennale, secondo il parere in questione l’art. 2947 1° comma CCit. – a tenore del quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato – va coordinato con l’art. 2935 CCit., in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero da quando il danneggiato abbia percepito, o possa aver percepito usando l’ordinaria diligenza, l’illecito, il danno e la derivazione causale dell’uno dall’altro nonché dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota tale illecito. Nel caso di azione risarcitoria del danno derivante da un fatto costituente reato, secondo la giurisprudenza il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio, ossia dal 14 maggio 2010 per quanto attiene alla richiesta formulata nella fattispecie dalla Procura della Repubblica di Milano il 9 marzo 2010. Ne consegue, a mente del prof. V__________, che la richiesta di risarcimento del 10 aprile 2014 ha interrotto la prescrizione anche se la si volesse considerare sessennale alla stregua delle opponenti. E ciò non solo per l’indebito profitto connesso ai noti 25 pagamenti, ma anche per i pagamenti anteriori al 31 marzo 2004, quantificati nella sentenza n. 8282/14 dell’8 luglio 2014 complessivamente in 100 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2005.
Per le sequestranti, le risultanze del processo citate dalla controparte nelle osservazioni sono peraltro senza rilievo, poiché esso ha un oggetto diverso, concerne strutture societarie e soggetti differenti ed è addirittura anteriore al procedimento penale sul quale si fondano i sequestri, avviato nel 2005. Esse allegano di avere avuto una prima indicazione circa le somme indebitamente sottratte da PI 2 e dai suoi sodali solo in occasione della piena “discovery” degli atti processuali, e segnatamente del deposito della consulenza KPMG nel 2010, ma l’evidenza piena dell’illecito è a suo dire contemporanea alla pronuncia del primo grado di giudizio nel luglio del 2014.
12.2 È anzitutto doveroso ricordare che i pareri giuridici versati agli atti sono parificabili a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante (DTF 141 III 435 consid. 2.3), specie se vertono su questioni giuridiche (iura novit curia). Anche i curricula dei loro autori sono in sé senza rilievo. Contano solo la forza argomentativa e i riferimenti alla legge, alla giurisprudenza e alla dottrina, che la Camera deve valutare sotto l’angolo della verosimiglianza (art. 272 cpv. 1 LEF).
12.3 Al riguardo, il parere prodotto dalle opponenti appare d’acchito carente, poiché non tratta frontalmente dell’art. 2935 CCit., giusta il quale la prescrizione (civile) comincia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, limitandosi a citarne il tenore con una semplice nota a piede di pagina (doc. 36, pag. 12 nota 5) e a esporre indizi di consapevolezza dei vertici delle sequestranti al momento dell’ultimo pagamento circa la potenziale irregolarità dei rapporti di acquisizione dei diritti televisivi da PI 2 (a pagg. 22-23), senza spiegare in che misura gli stessi sono da ritenere sufficienti a far scattare il termine di prescrizione nel senso dell’art. 2935 CCit. e della relativa giurisprudenza e dottrina. Il parere della controparte, invece, è più preciso e completo, nella misura in cui chiarisce, con parecchi rinvii alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, che il dies a quo non corrisponde già al momento in cui il fatto illecito è commesso o causa il danno, ma quello in cui il danneggiato ha percepito, o avrebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, il danno ingiusto quale derivante dal comportamento doloso o colposo dell’autore, momento che le sequestranti situano in concreto al più presto nel 2010 (notifica della richiesta di rinvio a giudizio [doc. L], con piena “discovery” degli atti processuali). Ne consegue che la richiesta di risarcimento del 10 aprile 2014 ha interrotto la prescrizione anche se la si volesse considerare sessennale alla stregua delle opponenti. Né in prima sede né in seconda le società opponenti si sono confrontate con la tesi delle reclamanti, che appare lineare, documentata e convincente, ovvero più verosimile di quella dei loro antagonisti. Già per questo motivo il reclamo si appalesa fondato anche sulla questione della prescrizione.
12.4 Si considerassero anche processualmente sufficienti le contestazioni delle opponenti, l’esito del giudizio non ne uscirebbe mutato.
a) In effetti, sebbene l’art. 2947 comma 1 CCit., nella sua portata letterale, sembri dare rilievo al dato oggettivo della verificazione del fatto illecito, da tempo la Corte suprema di cassazione italiana l’interpreta nel senso che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Perché il “fatto” al quale si riferisce la norma possa fungere da esordio della prescrizione occorre che sia percepito (o possa esserlo usando l’ordinaria diligenza) non nella sua realtà fenomenica che può essere giuridicamente insignificante, ma – secondo la previsione dell’art. 2043 CCit. – in tutte le sue circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento doloso o colposo di un terzo (o comunque imputabile a un terzo) (sentenza n. 2645 del 21 febbraio 2003; v. anche le sentenze n. 6921 del 7 aprile 2015 pag. 13, e i riferimenti a quelle precedenti n. 12666/2003, 9927/2000, 8845/1995, 3206/1989 e 4532/1987, e n. 576/2008 consid. 10.2 con un rinvio alla n. 1716/1979), non potendosi altrimenti riscontrare nel comportamento del danneggiato l’atteggiamento d’inerzia che giustifica il correre della prescrizione (sentenza n. 26685/ 2013 consid. 3.2). Egli deve quindi avere percepito, o potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, l’illecito, il danno e la derivazione causale dell’uno dall’altro nonché dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota tale illecito (sentenza n. 17572/2013, consid. 2.1). Oltre alla “conoscibilità del danno” è richiesta anche la “rapportabilità causale”.
Sviluppata inizialmente in ipotesi di danno alla salute lungolatente (sentenza n. 581/2008 consid. 3), tale giurisprudenza è riconosciuta pienamente applicabile anche in tema di danno consecutivo a un reato contro il patrimonio (sentenza n. 21255 del 17 settembre 2013 nel noto caso PI 15 c/ __________, pagg. 43 segg.). In quel precedente, la Corte suprema di cassazione ha confermato la sentenza n. 2087/2011 della Corte d’appello di Milano (citata nel parere del prof. V__________), ritenendo che la compiuta conoscenza/conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto azionato (risarcimento del danno causato da fatti di corruzione giudiziaria) doveva collocarsi in coincidenza con la notifica alla danneggiata della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, decisiva in particolare per la concreta identificazione del corruttore e del corrotto.
b) Certo, la questione del dies a quo della prescrizione delle pretese risarcitorie è discussa. L’art. 2935 CCit., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non può giustificare la giurisprudenza appena ricordata, poiché ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio, mentre gli impedimenti di fatto, compresa l’ignoranza anche incolpevole dell’esistenza della pretesa, non sono di rilievo (ad es. sentenze della Corte suprema di cassazione n. 14249/2004 o 19355/2007). Gli art. 2947 e 2935 CCit. si collocano però su diversi piani di operatività giuridica (sentenza n. 8297/1997). Fatto sta che a un esame limitato alla verosimiglianza la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione sarà senz’altro rilevante nel processo civile intentato dalle sequestranti per risolvere la questione della prescrizione dell’azione risarcitoria.
c) Ora, nel caso specifico non si evince dagli atti che le sequestranti abbiano avuto – o potuto avere facendo uso della dovuta diligenza – notizia degli estremi della pretesa risarcitoria fatta valere in sede civile prima della notifica della richiesta di rinvio a giudizio di PI 2 del 9 marzo 2010 nella causa n. __________ (doc. L), con il contestuale deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, fra cui la relazione della KPMG del 10 settembre 2009 (doc. R).
aa) In particolare, l’informazione di garanzia 24 settembre 2001 al presidente PI 16 per il reato di falso in bilancio (doc. 31) e il verbale 1° marzo 2002 di constatazione di violazioni tributarie per gli anni dal 1997 al 2000 (doc. 32), notificati alla RE 2 nella causa cosiddetta “AP 1” o “diritti” (n. __________), non paiono, a prima vista, contenere le informazioni necessarie a identificare appropriazioni indebite da parte di PI 2 (e in ogni caso le opponenti non ne indicano di precise), già per il fatto che si riferiscono a ipotesi di reati fiscali e di falso in bilancio. Quanto alla sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati di falso in bilancio emessa il 7 luglio 2006 nella stessa causa, non solo il passo citato dalle opponenti non fornisce indicazioni precise, ma il documento non è neppure stato prodotto nella causa di sequestro. Anche la sentenza n. 2694/01 emessa il 1° agosto 2013 dalla Corte suprema di cassazione non figura agli atti ed è comunque successiva alla richiesta di rinvio a giudizio 9 marzo 2010 nella causa n. 40382/05 ritenuta determinante al riguardo della prescrizione.
bb) Infine, la lettera 11 novembre 2005 di RE 1 a PI 11 e l’articolo 15 ottobre 2015 della Repubblica.it acclusi al parere del prof. C__________ (doc. 36, all. 4 e 5) rendono sì verosimile che nel 2005 le sequestranti sapevano dell’esistenza d’ingenti trasferimenti di denaro dal 1998 al 2001 dalla CO 1 su conti cifrati in Svizzera, di cui uno riconducibile alla dipendente PI 11. Non risultava invece noto alle stesse né la precisa origine dei fondi né il loro importo. E non pare neppure ch’esse avessero potuto conoscere quei dati, visto il massimo riserbo – evidenziato nell’articolo della Repubblica.it – osservato dalle autorità inquirenti sui dettagli dell’inchiesta. Rimane così attendibile che la compiuta conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi del diritto risarcitorio non sia intervenuta prima della richiesta di rinvio a giudizio di PI 2 del 9 marzo 2010 nella causa n. __________ (doc. L). L’eccezione di prescrizione va così respinta.
Della causa del sequestro
13. Fondandosi su un parere giuridico (“avis de droit”) dei prof. __________ e __________ e dell’avv. __________, già prodotto in sede di replica davanti al primo giudice, nelle osservazioni al reclamo le società opponenti ribadiscono l’inesistenza di un legame sufficiente del credito vantato dalle sequestranti con la Svizzera nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, e pertanto della causa di sequestro da esse allegata. Sostengono infatti che nessuno dei reati penali ipotizzabili in astratto (appropriazione indebita [art. 138 CP], amministrazione infedele [art. 158 CP] e riciclaggio di denaro [art. 305bis CP]) si è realizzato in Svizzera. I due primi reati sono stati, semmai, commessi in Italia e si sono materializzati al più tardi al momento dell’incasso del prezzo asseritamente maggiorato sui conti bancari dell’PI 6 presso la __________ in Irlanda. Secondo le società opponenti il suo trasferimento sui loro conti in Svizzera è un atto susseguente, che non è un elemento costitutivo né del reato penale né dell’atto illecito sul piano civile. I versamenti sui conti svizzeri non potrebbero neppure essere considerati a loro volta illeciti (come atti di ricettazione o di riciclaggio di denaro) poiché il Giudice d’istruzione federale e il Ministero pubblico della Confederazione nelle loro ordinanze del 15 dicembre 2010 hanno definitivamente chiuso le procedure aperte in Svizzera per riciclaggio di denaro a carico di PI 11, PI 13 e PI 12 in mancanza di un’infrazione soggiacente, giacché i versamenti effettuati sui loro conti da PI 2 per servizi di consulenza non configurano secondo il diritto svizzero il reato di appropriazione indebita.
Secondo gli autori del parere anche se si volesse poi ammettere che una parte della condotta illecita si è svolta in Svizzera nel senso dell’art. 129 LDIP, il nesso del credito con il territorio svizzero sarebbe comunque sia molto debole – e pertanto insufficiente – giacché gli atti illeciti sono stati commessi e il loro risultato si è prodotto all’estero (Italia, Stati Uniti e Irlanda), il diritto applicabile è quello italiano e le sequestranti hanno scelto di procedere sia penalmente che civilmente in Italia. La litispendenza della causa civile in quello Stato esclude peraltro una competenza dei giudici svizzeri e ad ogni modo un’eventuale azione aperta in Svizzera sarebbe prescritta e dovrebbe essere respinta per motivi di merito. Infine, i versamenti sui conti in Svizzera non sarebbero abusivi, poiché i conti esistono da molto tempo e i versamenti, eseguiti da conti aperti fuori dall’Italia, non hanno reso più difficile l’accesso al patrimonio del debitore.
13.1 Nella replica spontanea, invece, le società sequestranti contestano il parere prodotto dalla controparte, che ritengono superato dalle proprie allegazioni di duplica e dal parere annesso a firma dell’avv. __________. Ricordano che sono più di uno i criteri di cui il giudice del sequestro deve tenere conto per stabilire se è verosimile la sussistenza di un legame sufficiente tra il credito e la Svizzera: non solo il luogo di commissione di un reato penale, ma anche il luogo di commissione di un atto illecito o il luogo in cui il risultato si è realizzato (art. 129 LDIP). D’altronde – sottolineano le sequestranti – l’esistenza di un nesso sufficiente con la Svizzera basta anche in presenza di un legame più forte con un altro Stato ed è pure ammesso in casi in cui difetta sia un foro in Svizzera sia l’applicabilità del diritto svizzero. È dunque a loro parere di rilievo il fatto che nelle sentenze penali italiane i giudici abbiano qualificato come appropriazione indebita anche la condotta delle amministratrici cinesi finalizzata ai trasferimenti di denaro in Svizzera. Visto il carattere sommario della procedura, il giudice del sequestro, come risulta dalla giurisprudenza della Camera, può ritenere esistente il legame sufficiente del credito con la Svizzera senza fare esplicito riferimenti ai criteri della LDIP e senza “vivisezionare” i reati costituenti i diversi atti illeciti, purché siano resi verosimili elementi di collegamento con il territorio elvetico, quali il fatto che, nella fattispecie, il risultato delle illecite maggiorazioni di costo siano confluite su conti bancari in Svizzera anche per il tramite di società di cui il debitore è il dominus. A detta delle sequestranti, infine, il loro interesse alla protezione del proprio credito risulta prima facie ampiamente prevalente rispetto a quello delle resistenti a disporre dei beni sequestrati, interesse quest’ultimo peraltro garantito dalla somma di fr. 10'000'000.– depositata dalle sequestranti giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF.
13.2 Preliminarmente va ribadito che i pareri giuridici versati agli atti sono parificabili a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante (sopra consid. 12.2). D’altronde, il rinvio a quello prodotto dalle società opponenti contenuto nelle osservazioni al reclamo non è processualmente inammissibile, siccome il primo giudice non si è determinato sulla questione della causa di sequestro, sicché non può essere rimproverato alle stesse di non essersi confrontate con una motivazione invero inesistente.
13.3 Secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro quando il debitore non dimora in Svizzera e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 220 consid. 3; 123 III 496, consid. 3/a ; sentenza del Tribunale federale 5A_60/2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrotti, Le séquestre international, tesi 2001, pagg. 190 seg.).
a) È comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 91 ad art. 271) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 75 ad art. 271 LEF) oppure quando il diritto applicabile al credito è quello svizzero (sentenza della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3 e i riferimenti).
Il giudice del sequestro può inoltre riferirsi ai criteri di collegamento previsti dalla LDIP anche se, nel caso concreto, non entrano in considerazione né la competenza di un’autorità svizzera né l’applicazione del diritto svizzero (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_60/2013, consid. 4.2.2.1). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1 e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457; sentenza della CEF 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 753 n. 50c consid. 6.3/a).
b) Nel caso in esame le sequestranti fondano sull’art. 129 cpv. 2 LDIP il legame sufficiente con la Svizzera della loro pretesa di restituzione delle maggiorazioni indebite percepite da PI 2, sostenendo che il luogo dove quell’appropriazione indebita ha prodotto i suoi effetti sia in Svizzera, presso l’PI 1 di Lugano, dove sono situati i conti sequestrati sui quali sono confluite parte delle somme ottenute in modo illecito, in particolare grazie all’intermediazione di PI 3 e PI 4, ritenuta dai giudici italiani a sua volta costitutiva di appropriazione indebita (doc. D pagg. 73-75).
aa) Orbene, le opponenti rilevano a ragione che il risultato delle appropriazioni illecite si è prodotto già con il deposito delle somme maggiorate sui conti bancari dell’PI 6 presso la __________ in Irlanda. Questo punto di vista pare anche essere quello del Tribunale federale, che per i casi di truffa reputa quale luogo del risultato il luogo in cui il danneggiato ha disposto del proprio patrimonio (sentenza del Tribunale federale 5P.414/2003 consid. 3.2.2; la questione è però discussa in dottrina, v. Umbricht/Rodriguez/Krüsi in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 28 ad art. 129 LDIP).
bb) V’è però da chiedersi se il trasferimento del maltolto su un conto bancario in Svizzera non sia da considerare un ulteriore atto illecito, distinto dall’appropriazione indebita o dalla truffa.
Sotto questo punto di vista, pare verosimile che il trasferimento del provento dell’appropriazione indebita da un conto in Irlanda su conti svizzeri intestati a società off-shore configuri un caso di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), imputabile al debitore: la giurisprudenza del Tribunale federale reputa infatti punibile anche l’autoriciclaggio (DTF 124 IV 276; sentenza del Tribunale federale 6B_291/2012 del 16 luglio 2013 consid. 5.2), la pena massima per il reato di appropriazione indebita è di 5 anni (art. 138 n. 1 CP), superiore alla soglia di 3 anni stabilita dai combinati art. 10 cpv. 2 e 305bis n. 1 CP), e il trasferimento all’estero degli averi ottenuti con l’antefatto penalmente punibile (DTF 136 IV 191 consid. 6.1) o il bonifico su un conto intestato a un’entità non chiaramente riconducibile all’autore (vedi sentenza del Tribunale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.2) ricadono sotto l’art. 305bis CP. Ora, la violazione di questa norma costituisce anche un atto illecito sul piano civile (DTF 133 III 330 consid. 5.1), da considerarsi commesso in Svizzera ove l’autore abbia fatto capo a un intermediario svizzero (cfr. Cassani in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 6 ad art. 305bis CP).
Che poi il giroconto in questione abbia complicato il recupero del maltolto risulta già dalla procedura in esame, promossa dalle società formalmente intestatarie dei conti sequestrati. Quanto alle ordinanze 15 dicembre 2010 del Giudice d’istruzione federale e del Ministero pubblico della Confederazione (doc. 35), esse non vincolano il giudice civile (art. 53 CO), specie perché appurano la mancanza di un’infrazione soggiacente (mentre nella procedura in esame, come visto, l’esistenza di appropriazioni indebite è da ritenere verosimile) e perché riguardavano altri prevenuti e altri conti (sopra consid. 8.3/a). Neppure la prescrizione penale dei reati a monte osta all’ammissione di un possibile riciclaggio del loro provento, dato che al momento (determinante: DTF 126 IV 262 consid. 3/b/bb) del trasferimento in Svizzera i reati non erano ancora prescritti. Ciò basta a ritenere verosimilmente adempiuto il presupposto del legame sufficiente del credito di risarcimento civile con la Svizzera.
cc) Più in generale, del resto, si potrebbe identificare un legame sufficiente tra il credito del sequestrante e la Svizzera dal semplice fatto che il credito tende alla restituzione del maltolto depositato su un conto svizzero. Vero è che la sola localizzazione in Svizzera del bene di cui è chiesto il sequestro non costituisce un nesso sufficiente (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 già citata, consid. 5.2). La questione è tuttavia diversa se la causa del credito è proprio la restituzione dei beni da sequestrare tolti indebitamente al creditore, perché il luogo di situazione di quei beni non è più l’unica circostanza che collega il credito alla Svizzera (in questo senso, a contrario: sentenza della CEF 14.2002.82 del 20 ottobre 2002 consid. 3.1/b). La questione può essere lasciata aperta nella fattispecie perché il trasferimento dei fondi in Svizzera appare abusivo – e quindi illecito – non solo perché essi sono verosimilmente stati acquisiti in modo illecito, ma anche perché sono stati depositati su un conto intestato a un’entità diversa dal debitore, verosimilmente a scopo di occultamento.
13.4 Dal profilo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF nulla muta il fatto che le sequestranti abbiano promosso la causa civile di risarcimento in Italia, di modo che un processo in Svizzera appaia ora escluso. L’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non pone l’esigenza di un foro sul territorio elvetico, ma rinvia solo implicitamente (anche) ai criteri di collegamento della LDIP (sopra consid. 13.3/a). Per il medesimo motivo non è decisivo che il nesso del credito con la Svizzera sembri più debole di quello con l’Italia (sopra consid. 13.3/a). Infine, già si è detto che verosimilmente l’azione civile non è prescritta (sopra consid. 12) né pare dover essere respinta per motivi di merito (sopra consid. 11). Ne discende che la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF pare verosimile.
14. In conclusione, tutti i presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro appaiono dati – le opponenti, in questa sede, non contestano più la verosimile appartenenza dei valori sequestrati a PI 2–, sicché il reclamo va accolto e l’opposizione al sequestro respinta.
Della garanzia giusta l’art. 273 LEF
15. Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
15.1 Nel caso concreto, le reclamanti si dolgono della reiezione della loro domanda di revoca della garanzia di fr. 10'000'000.– posta a loro carico in sede di decreto del sequestro, il Pretore essendosi limitato a addurre come motivazione la pretesa inverosimiglianza del credito da loro vantato, mentre le opponenti non hanno reso verosimili l’esistenza e l’entità del danno solo ipotizzabile che causerebbe loro il sequestro. Queste ultime hanno del resto evitato di determinarsi, con la replica in prima sede, sulla questione della garanzia, perché, a mente delle reclamanti, le controparti sono perfettamente consapevoli che il sequestro non può arrecare loro alcun danno, dal momento che non sono operative, non avendo mai avuta un’attività propria che non fosse quella di far transitare proventi illeciti. Le reclamanti criticano d’altronde la decisione del Pretore di mantenere l’intera garanzia a favore delle tre opponenti, mentre l’ha revocata nella causa di opposizione al sequestro interposta da PI 2.
15.2 Nelle osservazioni al reclamo le opponenti postulano la conferma della garanzia siccome il Pretore, dopo averla decretata, ha secondo esse correttamente accertato che la verosimiglianza del credito era venuta meno.
15.3 Un elemento essenziale per stabilire una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è l’esistenza di un eventuale danno che il sequestro come tale può causare al debitore (DTF 126 III 100 consid. 5/c). Il debitore sequestrato deve rendere verosimile che il blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo. Se egli ci riesce, il giudice, qualora ritenga che i presupposti per la concessione del sequestro non siano certi, può valutare se obbligare il sequestrante a prestare una garanzia. Se invece nessun danno è reso verosimile, nessuna garanzia può essere posta a carico del sequestrante, a prescindere dalla verosimiglianza dei presupposti del sequestro. Va di regola ritenuto che il sequestro di un conto bancario non arreca in sé pregiudizio al sequestrato, visto ch’esso generalmente continua a fruttare interessi così come prima del sequestro, a meno che il debitore renda verosimile che la mancata disponibilità del conto è all’origine di una perdita effettiva (ad esempio per la necessità di accendere un mutuo, con il relativo carico d’interessi, o per l’impossibilità di tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad esempio per l’impossibilità di effettuare un investimento con un rendimento superiore a quello generato dal conto sequestrato) (sentenze della CEF 14.2010.60 del 24 settembre 2010 consid. 15; 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 935 n. 73 c, consid. c. 5.3).
Nel caso in esame, è inutile disquisire circa il grado di verosimiglianza dei presupposti del sequestro – la pretesa delle sequestranti non potendo del resto in concreto né ritenersi inverosimile (sopra consid. 11), come allegano le opponenti, né considerarsi accertata da una decisione passata in giudicato, come sostengono le sequestranti, le decisioni penali italiane nulla statuendo sulla pretesa civile di cui si dibatte in questa sede. Le opponenti, in effetti, non hanno specificato né reso verosimile l’esistenza e l’entità del danno che deriverebbe loro dal sequestro. La decisione del Pretore di mantenere la garanzia decretata con la concessione del sequestro si rivela pertanto errata, sicché va riformata nel senso della revoca della garanzia.
16. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di principio fissate in base al valore litigioso (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell’art. 96 CPC), di almeno fr. 142'000'000.– nella fattispecie, pari all’importo complessivo sequestrato penalmente sui conti delle opponenti presso l’PI 1 (v. doc. FF pag. 10 nota 5), valore considerato determinante, quando è noto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2), in luogo di quello della pretesa da garantire (in concreto di € 147'848'531.18, pari a fr. 160'933'126.15 al tasso di cambio dell’1.0885 applicato dall’Ufficio di esecuzione di Lugano in sede di esecuzione del sequestro n. __________).
16.1 Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 142'000'000.– determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 170'400.–. L’impegno lavorativo dei patrocinatori delle sequestranti si è però limitato alla redazione del reclamo (di 42 pagine), mentre non si deve considerare la replica spontanea del 7 giugno 2018, che non è stata richiesta né era necessaria. Pur tenendo conto di un colloquio con le clienti, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di non soverchia difficoltà, più di 50 ore. L’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di oltre fr. 4'260.–, manifestamente sproporzionato.
16.2 Giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 600.– l’ora pare adeguato a tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sugli avvocati, da commisurare in funzione del valore litigioso, in casu molto elevato (sentenza della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c), sicché alle sequestranti va attribuita un’indennità di fr. 30'000.– (fr. 600.– x 50), comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.
17. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 142'000'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 3 e 4 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’opposizione al sequestro presentata dalle società CO 1, CO 2 e CO 3 è respinta.
3. La domanda delle parti sequestranti intesa alla revoca della garanzia a norma dell’art. 273 LEF disposta con il sequestro è accolta.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.–, già anticipate dalle opponenti, sono poste a loro carico in solido. Esse sono tenute a rifondere alle sequestranti, sempre in solido (attivamente e passivamente), fr. 40'000.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a carico delle società CO 1, CO 2 e CO 3 in solido, tenute a rifondere alle società RE 1 e RE 2, sempre in solido (attivamente e passivamente), fr. 30'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).