Incarto n.
14.2017.210

Lugano

9 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Pfister

 

 

statuendo nella causa n. 0255-2017-se (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 30 agosto 2017 dall’

 

 

CO 1,

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo 18 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 9 novembre 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, l’ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 648.90 oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2015, menzionando quale titolo di credito il “Mancato pagamento fatture dal 26.07.2014 al 16.12.2015 per contributi vendemmia dal 2013 al 2015. Si richiamano le fatture/bollette cresciute in giudicato”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 agosto 2017 l’ CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 settembre 2017. Con replica del 29 settembre 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 23 ottobre 2017.

 

                                  C.   Statuendo con decisione 9 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2012, l’ CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 10 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Nel caso in esame, al reclamo è accluso un estratto della sentenza 52.2009.270 del 15 marzo 2013 del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) (pagg. da 11 a 14) mentre in prima istanza sono state presentate le pagg. 11, 13, 14 e 15 della medesima sentenza. Nella misura in cui non è stato prodotto già in prima istanza (pag. 12), l’estratto risulta essere un mezzo di prova nuovo e pertanto inammissibile.

 

                                1.3   Nel reclamo RE 1 chiede che venga valutata la competenza per materia del Giudice di pace alla luce della sentenza del Tribunale d’appello 16.2009.5 del 2 febbraio 2009 (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza). Egli invero non formula alcuna conclusione, ma in ogni stadio di causa il giudice è chiamato a esaminare d’ufficio se esistono i presupposti processuali, tra i quali figurano la giurisdizione e la competenza per materia (art. 59 cpv. 2 let. b CPC). Ora, l’art. 31 cpv. 1 let. c LOG attribuisce al Giudice di pace la competenza di giudicare le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), legge che disciplina l’esecuzione tanto dei crediti di diritto privato quanto di quelli di diritto pubblico (v. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Nel precedente citato dal reclamante, invece, la causa riguardava una questione di merito – il Giudice di pace era stato adito dall’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese affinché accertasse il debito di RE 1 – e non di rigetto dell’opposizione, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (sotto consid. 2). La decisione citata dal reclamante non è quindi di rilievo nella fattispecie in esame.

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni 26 luglio 2014, 10 dicembre 2014 e 16 dicembre 2015, ormai passate in giudicato, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso, ritenendo implicitamente le basi legali esistenti sufficienti per prelevare i contributi di solidarietà posti in esecuzione.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ripropone le stesse domande poste al Giudice di pace, ritenendo che la richiesta di pagamento formulata dall’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese non sia sorretta da una sufficiente base legale. Egli si rifà in particolare alla sentenza del TRAM 52.2009.270 del 15 marzo 2013, secondo la quale né la legge (cantonale) sull’agricoltura (LA; RL 8.1.1.1) allora in vigore né il relativo regolamento di applicazione (RLA; RL 8.1.1.1.1) fissavano il sistema di imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello smercio e della qualità (contributi di solidarietà) ovvero non ne determinavano l’importo massimo né il metodo di calcolo. Non sorretta da una sufficiente base legale, la tassa si poneva dunque in urto con il principio della legalità sancito dall’art. 127 cpv. 1 Cost. Accertata la mancanza in Ticino di una solida piattaforma attuativa come quella realizzata dalla Confederazione con l’Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP, RS 919.117.72), il TRAM ha esortato Governo e Parlamento a porre rimedio alle carenze allora presenti.

 

                                         Alla luce di tale giurisprudenza, RE 1 critica il decreto dell’8 luglio 2014 con cui il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento sull’agricoltura (RLA), inserendovi un allegato tramite il quale veniva determinato l’ammontare delle imposte di solidarietà. A mente del ricorrente infatti, il Consiglio di Stato non dispone della necessaria competenza e il decreto non è altro che “uno scimmiottamento dell’OOCOP”. Egli chiede anche che venga valutato il quadro generale in cui agisce l’ CO 1. Pur ammettendo di non aver pagato le tasse poste in esecuzione, asserisce che non era necessario ricorrere contro le medesime, siccome fondate su un decreto del Consiglio di Stato a suo dire abusivo.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).

 

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.

 

                                5.2   Nella fattispecie l’opposizione non avrebbe dovuto essere rigettata in via provvisoria, siccome agli atti non figura alcun riconoscimento di debito, constatato mediante atto pubblico o scrittura privata nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, relativo al credito posto in esecuzione. Invero l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto su tre decisioni (fatture n. 205060, 205343 e 206198) relative ai contributi di solidarietà per gli anni 2013, 2014 e 2015 (doc. A-C acclusi all’istanza), con le quali è stato chiesto il versamento di complessivi fr. 648.90, pari al contributo di fr. 267.30 per l’anno 2013, di fr. 163.10 per l’anno 2014 e di fr. 218.50 per l’anno 2015, calcolato sulla base del punto 1.1 lett. a e b dell’Allegato 1 al RLA. Entra quindi in considerazione solo un rigetto definitivo dell’opposizione.

 

                                  a)   L’ CO 1 è l’organizzazio­­ne mantello che si occupa di tutto ciò che ruota attorno alla filiera vitivinicola cantonale. Nel 2004, e poi nuovamente nel 2014, il Consiglio di Stato ha autorizzato l’ CO 1, già riconosciuta quale organizzazione di categoria per il prodotto “vino”, a procedere al recupero di un contributo destinato al finanziamento della promozione dello smercio del vino, facoltà prevista dall’art. 14 LA (v. risoluzione governativa del 7 settembre 2004, punto 1 [FU 73/2004] e modifica al RLA dell’8 luglio 2014, punto 4.1 dell’Allegato 1 [BU 39/2014]).

 

                                  b)   La facoltà dell’ CO 1 di emanare una decisione di tassazione, e non una semplice fattura, risulta dall’art. 14 LA, secondo cui i contributi di solidarietà sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (cpv. 3) mediante decisioni di tassazione, che una volta passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF (cpv. 5), e contro le quali è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia (cpv. 4). Il punto 4.1 dell’Allegato 1 al RLA, cui rinvia l’art. 23 cpv. 1 lett. d RLA, precisa poi che l’ CO 1 procede all’imposizione e al prelevamento annuale in base ai quantitativi ufficialmente controllati.

 

                                         Le fatture prodotte dall’istante (doc. A-C) sono quindi decisioni amministrative parificabili a titoli di rigetto definitivo dell’opposi­­zione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (e dell’art. 14 cpv. 5 LA). Vero è che la qualità di decisione, dal profilo formale, non balza agli occhi, siccome gli atti in questione si presentano come fatture, ma l’indicazione di una via di ricorso permetteva d’intuir­­ne la natura di decisione (per altri casi di fatture considerate come decisioni: sentenze della CEF 14.2017.122 del 29 novembre 2017 consid. 5.2/a, 14.2016.270 del 23 febbraio 2017 consid. 6.2/a e 14.2015.215 del 7 marzo 2016, RtiD 2016 II 650 n. 40c, consid. 5.2). Invero l’indicazione sulla prima fattura era errata, poiché l’autorità di ricorso è, come visto, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (art. 14 cpv. 5 LA e punto 6 dell’Allegato 1 al RLA) e non la medesima CO 1. Con il richiamo del 23 agosto 2016 (doc. A secondo foglio) quest’ultima ha però menzionato correttamente la facoltà di sporgere reclamo (recte: ricorso) al Dipartimento entro 30 giorni. Che il reclamante avesse capito che si trattasse di una decisione si evince dalle sue stesse allegazioni, con cui egli dice di non avere ritenuto necessario ricorrere contro le fatture, siccome fondate su un decreto del Consiglio di Stato a suo dire abusivo. Di conseguenza esse sono da considerare passate in giudicato, come d’altronde attestato sulle medesime dal Dipartimento delle finanze e dell’economia. Sarebbe comunque molto opportuno che l’ CO 1 modifichi i suoi modelli di decisioni in modo da indicare esplicitamente la natura decisionale delle stesse, sostituendo il titolo “Fattura” con “Decisione di tassazione”.

 

                                5.3   A mente del reclamante, tuttavia, le decisioni di tassazione del­l’ CO 1 non sono sorrette da una sufficiente base legale. Il ricorrente contesta infatti la legalità dell’Allegato 1 al RLA emanato dal Consiglio di Stato, rifacendosi alla decisione del TRAM del 15 marzo 2013 (doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza), secondo cui la Legge sull’a­­gricoltura non fissa il sistema di imposizione dei contributi di solidarietà, né prevede una delega legislativa in favore del Governo per fissare le relative imposte.

 

                                  a)   Il 26 novembre 2013 il Gran Consiglio ha decretato una modifica di legge, entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2013 (BU 10/2014), che prevede all’art. 14 cpv. 1 LA una delega legislativa in favore del Consiglio di Stato per la fissazione degli importi dei contributi di solidarietà. Su tale base, con decreto del­l’8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha quindi apportato una modifica al RLA inserendo nel medesimo un allegato, con il quale ha fissato l’ammontare dei contributi di solidarietà (punto 1) e autorizzato l’ CO 1 a procedere al recupero del contributo (punto 4.1). Il punto 5.1 dell’Alle­­gato 1 al RLA prevede l’applicabilità della misura a decorrere dalla vendemmia 2013 e fino al 30 giugno 2018.

 

                                  b)   Ora, il legislatore cantonale ha così dato seguito all’invito del TRAM a stabilire il sistema d’imposizione dei contributi di solidarietà e a prevedere nella legge una delega a favore del Consiglio di Stato per determinare l’importo del contributo (art. 14 cpv. 1 LA in vigore dal 1° settembre 2013 [BU 10/2014]), com’era il caso nella precedente versione della LA, sulla falsariga della legislazione federale in materia di contributi di solidarietà, il cui disciplinamento è stato demandato al Consiglio federale (art. 9 e 177 cpv. 1 LAgr, RS 910.1), il quale ha adottato l’art. 11 OOCOP, che quantifica l’importo del contributo con un rinvio a un allegato, ciò che risulta conforme al principio di legalità (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.61/2005 del 22 marzo 2006, consid. 3.4). È stata dunque creata la “piattaforma attuattiva come quella realizzata dalla Confederazione con l’adozione dell’OOCOP” auspicata dal TRAM (sentenza 52.2009.270 del 15 marzo 2013, consid. 3.3). Le considerazioni del reclamante fondate su quest’ultima sentenza sono così superate.

 

                                  c)   Accertata l’esistenza di una base legale formale, per il resto non spetta a questa Camera, nella sua veste di autorità esecutiva, esaminare in modo approfondito se il nuovo assetto legislativo è materialmente conforme al principio della legalità o se viola il principio d’irretroattività. Incombeva piuttosto al reclamante di esercitare il proprio diritto di referendum contro la modifica del­l’art. 14 LA o d’impugnarla al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. b LTF), chiedendone un controllo (detto astratto) della legalità, facoltà che gli sarebbe stata riconosciuta anche per contestare la legalità della modifica del RLA. Per ottenerne invece un esame concreto completo, in alternativa RE 1 avrebbe dovuto ricorrere contro le decisioni di tassazione. Questi rimedi giuridici, in effetti, sono istituiti proprio per consentire di far verificare e sanzionare da un tribunale eventuali contrasti con la Costituzione o le leggi federali (e cantonali per quanto attiene al controllo concreto). Sono gli unici modi legali di contestare leggi e regolamenti cantonali. In difetto d’impugnazione le decisioni sono, come detto, passate in giudicato e vincolano sia il Giudice di pace sia questa Camera.

 

                                  d)   Per il medesimo motivo, oltre alla limitazione delle eccezioni statuita all’art. 81 LEF (sotto consid. 6), Camera e Giudice di pace non sono neppure abilitati a vagliare le altre critiche rivolte dal reclamante alla legislazione cantonale, segnatamente il fatto che le disposizioni attualmente in vigore conterrebbero iniquità, favorendo “una certa cerchia di persone a scapito di una quantità di piccoli produttori”, nel senso che obbliga chi coltiva uve di seconda categoria, anche in ronchi fuori Cantone, a pagare come se fossero di prima categoria una tassa, poi usata per la pubblicità di un vino DOC tagliato con uve di altra provenienza esentate da tale tassa.

 

                                5.4   Le decisioni di tassazione del 26 luglio 2014 (relativa al contributo di fr. 267.30 per l’anno 2013), 10 dicembre 2014 (di fr. 163.10 per l’anno 2014) e 16 dicembre 2015 (di fr. 218.50 per l’anno 2015) costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo del­l’opposizione per complessivi fr. 648.90 oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO per analogia) dalla data media di scadenza del 20 marzo 2015. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va di conseguenza rettificato d’ufficio circa il tipo di opposizione concesso (sopra consid. 5.2).

 

                                   6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                                6.1   Nel caso concreto, RE 1 sostiene che per definire i contributi di solidarietà si debba far capo solo e unicamente al­l’OOCOP. Si tratta però di un argomento ch’egli avrebbe potuto e dovuto far valere impugnando le decisioni di tassazione (sopra ad consid. 6), per tacere del fatto che la suddetta ordinanza è applicabile solo alle organizzazioni agricole che si occupano di provvedimenti di promozione dello smercio a livello nazionale e regionale (art. 12 cpv. 1 LAgr). Alle organizzazioni agricole cantonali tornano per contro applicabili le norme del diritto cantonale e quindi in Ticino la LA e il RLA.

 

                                6.2   Il reclamante critica poi l’operato dell’CO 1, la quale non avrebbe cancellato dei precetti esecutivi “a carico di un cittadino che giustamente non ha pagato delle tasse incostituzionali” e ritiene che sostenere un’associazio­­ne che promuove la vendita del vino e nel contempo istituire campagne contro l’alcolismo sia “un comportamento che lascia un po’ perplessi”. Orbene nessuna di queste eccezioni rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF né poggia su fatti successivi al­l’emanazione delle decisioni prodotte dall’istante. Esulano quindi dal limitato potere di cognizione di questa Camera.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non avendo la controparte, non rappresentata professionalmente in giudizio, formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                  2.   Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è rettificato d’ufficio, nel seguente modo:

                                         1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione opposta al precetto esecutivo __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona è rigettata in via definitiva.

 

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

       ;

      .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).