Incarto n.
14.2017.215

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Pfister

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 147/B/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 giugno 2017 dalla

 

 

IS 1,

(patrocinata dall’ PA 1)

 

 

contro

 

 

RE 1,

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 novembre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 novembre 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la IS 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'693.30 oltre agli interessi del 5% dal 22 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito la “Fattura n° 635'117 del 22.02.2016 Fr. 73.30 – Fattura n° 636'437 del 19.12.2016 Fr. 1'163.15 – Fattura n° 637'306 del 30.03.2017 Fr. 456.85”.

 

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 luglio 2017 la IS 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 luglio 2017. Con replica del 17 agosto 2017 l’istante ha confermato la sua domanda.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 7 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’i­­stante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017, la IS 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 novembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la conferma d’ordine del 30 giugno 2016 firmata dalla RE 1 e recante il suo timbro costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il giudice di prime cure ha altresì rilevato che l’eccezione sollevata dalla RE 1, secondo cui il firmatario di quell’atto, __________, non aveva diritto di firma, risulta pretestuosa in quanto a quel tempo l’attuale amministratore unico della RE 1, __________, non risultava far parte della società “e pertanto non spetta a lui valutare tale aspetto”.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 contesta l’esistenza di un valido contratto sottoscritto con la IS 1. A suo dire, dopo aver ricevuto il 30 giugno 2015 una proposta dalla IS 1 per la sostituzione gratuita del sistema di stampa, ha ritornato al mittente l’offer­­ta, firmata dall’impiegato della reception __________, con l’aggiunta in calce di ulteriori condizioni. Sostiene però di non avere firmato il contratto successivamente inviatole dalla IS 1, in quanto non conforme alle condizioni indicate nell’offerta. L’escussa contesta inoltre l’ammontare della fattura del 19 dicembre 2016 indicante la stampa di 7'348 copie a colori, asserendo di non stampare alcunché a colori. Inoltre, a mente della RE 1, la stampante presentava dei difetti e non funzionava correttamente già dal 2016, ma la IS 1 non ha mai fornito il servizio di manutenzione e riparazione promesso.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Lo è in particolare il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’im­­porto riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

 

                                5.1   Nella fattispecie va innanzitutto chiarito che con l’istanza la procedente ha postulato che l’opposizione venisse rigettata per complessivi fr. 1'693.30, composti di fr. 73.30 per la fattura n. 16/635'117 del 22 febbraio 2016 concernente le spese esecutive di un precedente precetto esecutivo notificato alla RE 1, di fr. 1'163.15 per la fattura n. 16/636'437 del 19 dicembre 2016 relativa al noleggio della fotocopiatrice da ottobre a dicembre 2016 oltre al conguaglio per le fotocopie stampate, e di fr. 456.86 per la fattura n. 17/636'306 del 30 marzo 2017 relativa al noleggio della fotocopiatrice da gennaio a marzo 2017 oltre al conguaglio per le fotocopie stampate.

 

                                5.2   Contrariamente a quanto sancito dal primo giudice, la fattura n. 16/635'117 con la quale la IS 1 chiede il pagamento delle spese di un precedente precetto esecutivo non rappresenta un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, dal momento che non è allestita da un pubblico ufficiale né è firmata dalla RE 1. Nulla muta al riguardo il fatto ch’essa abbia ammesso l’esistenza di un precedente precetto esecutivo, poiché non ha riconosciuto di dovere pagare i fr. 73.30 oggetto della fattura n. 16/635'117, sicché su questo punto il reclamo è fondato e merita accoglimento.

 

                                5.3   Quanto alla censura della RE 1 in merito al contratto di noleggio del luglio 2015, sarà pur vero ch’essa non l’ha firmato, ma è altrettanto vero che agli atti vi è una conferma d’ordine del 30 giugno 2015 per la fornitura di un sistema multifunzionale (stampante, scanner, fax e fotocopiatrice) recante in calce il timbro della RE 1 e una firma, seppur non molto ben visibile. Detto documento, che elenca chiaramente i costi fissi mensili nonché i costi per ogni stampa oltre le 3'000 mensili incluse nel costo del noleggio, a mente della RE 1 sarebbe stato firmato dall’im­­piegato __________, il quale non avrebbe però avuto alcun potere per vincolare la società.

 

                                  a)   In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’or­­gano era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di un siffatto potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

 

                                  b)   Nella fattispecie non è dato sapere chi abbia apposto la firma sulla conferma d’ordine del 30 giugno 2016. Essendo la medesima indirizzata ad __________, appare verosimile che la firma posta in calce sia la sua, come sostiene l’escussa. __________ però, come dimostra il registro di commercio, non risulta aver mai disposto di un diritto di firma in seno alla RE 1. Sia come sia, nulla certifica che la firma sia stata apposta da una persona autorizzata a firmare il riconoscimento di debito.

 

                                  c)   Ad ogni buon conto, qualora un contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non dispone di una procura esplicita in tal senso, il rappresentato è nondimeno vincolato se ratifica esplicitamente o per atti concludenti il contratto (art. 38 cpv. 1 CO). Orbene, nel caso concreto, la RE 1 non ha respinto la stampante consegnatale dalla IS 1 il 2 luglio 2015 e ha finanche ammesso di averla utilizzata fino al mese di dicembre 2016, ciò che costituisce una ratifica del contratto per atti concludenti. È del resto la medesima RE 1 a criticare la IS 1 per non avere fornito la necessaria assistenza tecnica, ciò che presuppone necessariamente l’esistenza di un contratto tra le parti. Contratto che, stando a quanto versato agli atti, non risulta nemmeno essere mai stato formalmente disdetto. Esso rappresenta quindi in principio un valido titolo di rigetto provvisorio.

 

                                5.4   La RE 1, tuttavia, contesta il conteggio e la relativa fatturazione di 7'348 copie a colori per complessivi fr. 653.97 (fattura n. 16/636'437 del 19 dicembre 2016), asserendo di non stampare nulla a colori, tanto che le cartucce di toner a colori non sono nemmeno inserite nell’apparecchio. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la conferma d’ordine del 30 giugno 2015 non può, da sola, assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per quanto riguarda le fotocopie, poiché non verte su alcun importo determinato o determinabile al momento della sua sottoscrizione (v. sopra consid. 5). La conferma d’ordine del 30 giugno 2015 può valere quale riconoscimento di debito solo per le rate mensili non pagate, ma non per il costo delle fotocopie oltre le 3'000 comprese nel nolo, perché dalla conferma d’ordine non si può desumere l’ammontare delle stampe supplementari. E nella documentazione agli atti non figura alcun riconoscimento da parte della RE 1 del numero delle stampe a colori effettuate né un’altra prova, il conteggio di cui alla fattura n. 16/636'437 del 19 dicembre 2016 essendo solo un atto unilaterale senza valore probatorio. Non vi è quindi riconoscimento di debito per l’importo di fr. 706.28, equivalente al costo delle fotocopie fatturate, di fr. 653.97, oltre all’IVA dell’8%.

 

                                5.5   Tanto nelle osservazioni presentate al Giudice di pace, quanto nel reclamo, la RE 1 obbietta alla procedente di non avere correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, omettendo di prestare la dovuta assistenza e la necessaria manutenzione dell’apparecchio fornito. Invoca, cioè, la cosiddetta “exceptio non adimpleti contractus” fondata sull’art. 82 CO. Ora, ove l’escus­­so contesti in modo non palesemente insostenibile e sufficientemente circostanziato la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale, incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi per ottenere il rigetto provvisorio del­l’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”, cui questa Camera ha recentemente aderito, v. sentenza 14.2017.73 del 27 dicembre 2017 consid. 5.5/c).

 

                                  a)   Nel caso concreto, la conferma d’ordine del 30 giugno 2016 non contiene alcuna clausola che obbliga la IS 1 a fornire assistenza e manutenzione dell’apparecchiatura noleggiata, se non nella nota manoscritta apposta dalla RE 1 solo dopo la ricezione della conferma d’ordine medesima. È però la stessa IS 1 ad aver ammesso di essersi assunta degli obblighi d’assi­­stenza e manutenzione. Essa ha infatti allegato alla propria replica del 17 agosto 2017 il bollettino relativo a un intervento di controllo e pulizia della stampante effettuato il 7 marzo 2016. Ciò non bastasse, nelle proprie osservazioni al reclamo, ha pure contestato di non aver “adempito integralmente agli obblighi di assistenza e di manutenzione e, in particolare, di non essere intervenuta tempestivamente in caso di chiamata”. Non è però necessario analizzare più approfonditamente la questione poiché l’ecce­­zione di cattivo adempimento deve in ogni caso essere respinta.

 

                                  b)   In effetti, tanto in prima istanza quanto con il reclamo, la RE 1 si è limitata ad asserire apoditticamente che la IS 1 non ha adempiuto ai propri obblighi, senza circostanziare in alcun modo questa sua affermazione. Ora, pur non dovendo le allegazioni dell’escusso raggiungere nemmeno il grado della verosimiglianza, egli deve comunque specificare il difetto in modo sufficientemente preciso perché la controparte possa recare la prova ch’esso non sussiste o è stato sanato (già citata sentenza 14.2017.73, consid. 5.6/d). Ciò presuppone in particolare che l’e­­scusso precisi quando ha segnalato i difetti o le carenze di eventuali riparazioni. Nel caso specifico, la RE 1 ha eccepito in modo del tutto generico il malfunzionamento della stampante “già dal 2016”. Insufficientemente circostanziata, tale contestazione a ragione non è stata considerata dal primo giudice.

 

                                5.6   Con il precetto esecutivo n. 2390394, la IS 1 ha chiesto il pagamento d’interessi del 5% dal 22 febbraio 2016. Ora, sia la fattura del 19 dicembre 2016 sia quella del 30 marzo 2017 prevedano un termine di pagamento di 10 giorni. Ne viene dunque che gli interessi di mora decorrono dalle scadenze rispettivamente del 30 dicembre 2016 e del 10 aprile 2017, e non dal 22 febbraio 2016. Anche su questo punto il dispositivo della sentenza impugnata dev’essere riformato.

 

                                   6.   La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di seconda istanza, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'693.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 913.70 oltre agli interessi del 5% su fr. 456.85 dal 30 dicembre 2016 e su fr. 456.85 dal 10 aprile 2016.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).