Incarto n.
14.2017.222

Lugano

10 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Pfister

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 477 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 9 ottobre 2017 dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 1° dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 80.–, indicando quale titolo di credito il decreto di multa n. 4__________.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 ottobre 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 ottobre 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione del 25 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’i­­stante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 26 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                               1.2.   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

 

                                         Nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché l’allegato di RE 1 appare sprovvisto di conclusioni. Il medesimo è nondimeno ammissibile in quanto dalla motivazione – seppur scarsa – si capisce ch’egli intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione del reclamo (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 1.2).

 

                               1.3.   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         Ora, nel caso specifico la Camera non ha potuto disporre degli atti allegati all’istanza di rigetto (v. elenco in fondo alla stessa) siccome non figuravano tra gli atti trasmessi dal Giudice di pace. Cionondimeno l’esistenza dei medesimi documenti è pacifica e incontestata da RE 1, il quale ha finanche prodotto copia del decreto d’accusa n. 4__________ del 9 dicembre 2016, di modo che detti documenti possano comunque essere presi in considerazione anche in questa sede. Ad ogni buon conto, occorre ricordare al Giudice di pace l’obbligo di conservare nel suo incarto una copia di tutti gli allegati allestiti in forma cartacea (art. 131 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto di multa accluso all’istanza, siccome intimato e passato in giudicato, costituisce, ai sensi degli art. 80 e 81 LEF, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso. In merito alle censure sollevate da RE 1, il giudice di prime cure si limita ad asserire che “gli argomenti della parte convenuta, che non ha esperito le vie di ricorso per questa multa”, mettono in discussione il fondamento stesso della decisione, ciò che, contrariamente a quanto fatto, “andava contestato, nei tempi e nei modi proceduralmente corretti, al momento del ricevimento della decisione di multa”.

                                   4.   Nel suo stringato reclamo RE 1 ribadisce di ritenere “ingiuste” le motivazioni del Giudice di pace, sostenendo di aver contestato per tempo la multa presso la polizia comunale di Bellinzona, la quale “per leggerezza o negligenza” non avrebbe approfondito la documentazione fornitagli “così come l’ufficio Giuridico di Camorino”. Egli sostiene inoltre che “si poteva evitare spese inutili a carico del contribuente se le parti coinvolte (polizia comunale di Bellinzona e ufficio Giuridico di Camorino) avessero svolto il loro lavoro con puntiglio e in modo professionale”.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                               5.1.   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.

 

                               5.2.   Nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa sul decreto d’accusa n. 4__________ emesso il 9 dicembre 2016, con cui l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di fr. 40.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 30.– e a spese di fr. 10.–, per i fatti accertati il 1° luglio 2016 dalla polizia comunale di Bellinzona.

 

                                5.3   Ora, tale decreto rappresenta sicuramente una valida decisione amministrativa di carattere esecutivo, il reclamante non dimostrando di esservisi opposto entro il termine di 10 giorni indicato in calce al decreto. Ne segue che, esecutiva e addirittura passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP), la decisione giustifica il rigetto definitivo per l’importo di fr. 80.– nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                                         Nel caso concreto, RE 1 sostiene che la multa sarebbe oggetto della sentenza di proscioglimento __________ del 16 settembre 2016 della Pretura penale, misconoscendo tuttavia che detta sentenza concerne un’altra multa, precedente, inflitta in merito ai fatti dell’8 settembre 2015 e non del 1° luglio 2016, ciò che trova conferma nel fatto che il decreto d’accusa per i fatti da cui egli è stato prosciolto reca il n. 5__________ del 12 febbraio 2016, non il n. 4__________ del 9 dicembre 2016 indicato sul precetto esecutivo e figurante sul decreto prodotto dallo stesso reclamante. RE 1 rimarca altresì che la Polizia comunale della città di Bellinzona ha annullato la multa disciplinare n. __________, sennonché anche quest’ultima, comminatagli per i fatti del 6 aprile 2017, nulla ha a che vedere con quella oggetto del decreto n. 4__________ del 9 dicembre 2016. Il reclamo si rivela di conseguenza infondato.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–  Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

    Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).