Incarto n.
14.2017.225

Lugano

21 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Pfister

 

 

statuendo nella causa SO.2017.4659 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2017 da

 

 

 CO 1

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 agosto 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013, indicando quale titolo di credito: “Pigioni arretrate”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 settembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 ottobre 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione del 20 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2017 chiedendo che le sue due caparre pari a fr. 2'560.– ancora in possesso della controparte siano “sottratte” al suo debito totale di fr. 8'800.–. Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo (v. l’adesivo postale sulla busta di spedizione). Lo scritto del 29 maggio 2018 con cui l’escussa ha prodotto copia del contratto di locazione è invece ovviamente tardivo e pertanto inammissibile.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Oltre alla tempestività CO 1 censura anche l’inosser­­vanza da parte della reclamante dei requisiti formali stabiliti agli art. 319 e 321 CPC. Priva di motivazione, la doglianza è pure infondata. In merito alla prima norma basta rinviare al considerando 1 che precede, mentre per quanto attiene alla seconda è incontrovertibile che il reclamo è scritto, motivato – in modo intellegibile (v. sotto consid. 7.1) – e tempestivo (sopra consid. 1.1).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato il contratto di locazione agli atti come valido titolo di riconoscimento di debito per i canoni di locazione arretrati. Da qui l’accoglimento dell’i­­stanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 contesta parzialmente la sentenza pretorile e ribadisce che CO 1 è ancora in possesso delle sue “due caparre” di fr. 2'560.–, somma che chiede di sottrarre dal proprio debito di fr. 8'800.–.

 

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, oltre alle censure formali già citate in precedenza,  fa valere che RE 1 non sostanzia in alcun modo la sua “vaga e poco comprensibile” censura e conclude pertanto alla reiezione del reclamo.

 

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per i canoni scaduti. Se il contratto è di durata indeterminata, vale come titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

 

                                         Nella fattispecie è pacifico che in sé il contratto di locazione, debitamente firmato dal conduttore, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate, ciò che del resto neppure viene contestato da RE 1.

 

                                   7.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

 

                                7.1   Nel caso specifico con il reclamo RE 1 chiede di dedurre la sua caparra ancora in possesso di CO 1 dal credito da lui vantato. In termini giuridici, la reclamante eccepisce la compensazione parziale del credito posto in esecuzione con il deposito di garanzia da lei versato al locatore (art. 120 CO), ciò che è possibile anche nella procedura di rigetto, purché l’escusso ne renda verosimili i presupposti (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi). In forza dell’art. 124 cpv. 1 CO il debitore, affinché si produca la compen­sazione, deve manifestare al creditore la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto unilaterale che necessita ricezione e non richiede forme particolari (sentenza del Tribunale federale 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1). Può quindi anche avvenire per atto concludente, in particolare se il debitore, come nel caso in esame, comunica la sua volontà di dedurre un suo credito da quello fatto valere dal creditore (Jeandin in: Commen­taire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 124 CO).

 

                                7.2   Il problema, però, è che in prima istanza RE 1 non ha eccepito la compensazione, neppure per atti concludenti. Ha sì allegato nelle sue osservazioni all’istanza che il locatore non le aveva restituito la sua caparra di fr. 2'560.–, la quale era ancora in suo possesso, poiché non era mai stata depositata in banca su un conto comune. L’escussa non ha però dedotto alcuna conclusione specifica da tale allegazione. Non ha in particolare postulato la deduzione della caparra dal credito posto in esecuzione, ma ha invece contestato tale credito, invocando in­adempienze del locatore circa riparazioni e sostituzioni che sarebbero state a suo carico e contestando le modalità della disdetta del contratto di locazione. In tale modo la convenuta non ha manifestato in modo chiaro di volersi prevalere della compensazione, ovvero di sacrificare il proprio credito (in restituzione della garanzia locativa) per ridurre la somma posta in esecuzione.

 

                                         Ciò posto, v’è da chiedersi se RE 1 poteva legittimamente eccepire la compensazione solo in seconda sede. Contrariamente a quanto ritiene una parte della dottrina (Stae­helin, op. cit., n. 86 ad art. 82; Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kost­kiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 25 ad art. 82 LEF), il divieto dei nova in sede di reclamo prescritto all’art. 326 cpv. 1 CPC non costituisce un problema nel caso in rassegna perché l’escussa aveva già allegato in prima sede i fatti sui quali fonda l’eccezione di compensazione. Per contro l’art. 82 cpv. 2 LEF, per cui l’opposizione va rigettata in via provvisoria sempreché il debitore non giustifichi “immediatamente” delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, osta a ch’egli eccepisca la compensazione solo in seconda sede (Staehelin, op. cit., loc. cit. e n. 90/a ad art. 84 nell’Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, con i rinvii alla giurisprudenza cantonale; Abbet in : Abbet/Veuil­let (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 138 ad art. 84 LEF e Veuillet, n. 106 ad art. 82; Eric Muster, La reconnaissance de dette abstraite, 2004, pag. 195). Il reclamo va di conseguenza respinto. Ciò non impedisce alla reclamante di far valere un eventuale suo diritto sul deposito di garanzia in una procedura separata (cfr. sopra consid. 2).

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante, che non ha motivato la sua richiesta in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'560.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).