Incarto n.
14.2017.229

Lugano

6 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 agosto 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 182'582.35 oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2016, di fr. 30.– e di fr. 95.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la “Restituzione da ottobre 2016”, le “spese d’ingiunzione” e la “commissione d’incasso”;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 agosto 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona, limitando la sua domanda alla sola somma principale di fr. 182'582.35, oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2016;

                                         che nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 19 settembre 2017;

                                         che statuendo con decisione del 30 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 182'582.35 oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2016, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato l’11 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 dicembre, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso in esame, il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già sollevate davanti al primo giudice, sostenendo in particolare sia un’errata applicazione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) – che al suo art. 3 LAINF prevede l’obbligo assicurativo dal giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e non dall’annuncio da parte del datore – sia una violazione del principio della buona fede (ai sensi dell’art. 9 Cost.) da parte della CO 1 che per anni non ha avanzato alcuna pretesa di rifusione delle indennità a lui riconosciute e da lui percepite;

                                         che tale motivazione è ad ogni modo irricevibile poiché RE 1 propone censure di merito che esulano dal potere d’esa­­me del giudice del rigetto;

                                         che, in effetti, in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

                                         che invece motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

                                         che la procedura di rigetto, infatti, è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, il giudice verificando solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva ove l’escusso non provi immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                         che, nel caso specifico, il reclamante non solleva nessuna delle eccezioni proponibili secondo l’art. 81 LEF, ma prova a rimettere in discussione le suddette decisioni e la buona fede dell’istante;

                                         che le censure fatte valere dall’escusso – rivolte contro la sentenza di merito – andavano semmai proposte, entro il termine di trenta giorni menzionato nella decisione su opposizione del 29 giugno 2016, con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) (doc. A, ultima pagina);

                                         che non avendo RE 1 inoltrato alcun gravame davanti all’autorità competente, come risulta dal timbro apposto dallo stesso Tribunale (doc. A accluso all’istanza, in alto), egli non può pretendere che le censure che avrebbe dovuto sollevare in quella sede vengano esaminate nella presente procedura di rigetto, per cui né il Pretore – né tantomeno questa Camera – sono come visto competenti per verificare l’esistenza del credito;

                                         che per il resto il reclamante non contesta che la decisione su opposizione del 29 giugno 2016 – debitamente passata in giudicato (doc. A) – con cui è stato confermato l’obbligo (precedentemente stabilito con la decisione formale della CO 1 dell’11 novembre 2015, doc. D) da parte sua di rifondere le indennità giornaliere indebitamente percepite per infortunio e costi di cura medica, per un totale di fr. 182'582.35, costituisca titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (così come d’altronde previsto dall’art. 54 cpv. 2 LPGA) e giustifichi di conseguenza il rigetto definitivo della sua opposizione;

                                         che la decisione impugnata va pertanto confermata;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non entra invece in linea di conto di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, la quale non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 182'582.35, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  RE 1, ,;

–  CO 1, ,.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).