Incarto n.
14.2017.236

Lugano

3 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.776 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 29 settembre 2017 dalla

 

 

CO 1

(rappr. dall’RA 3,)

 

 

contro

 

 

RE 1

(rappr. dal socio e gerente RA 1,

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2017 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2017 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 29 settembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'743.60 più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 15 novembre 2017 è comparsa unicamente la parte convenuta, che si è impegnata a saldare l’in­­tero scoperto entro il 31 gennaio 2018 mediante tre versamenti rateali, il primo di fr. 3'700.– entro il 30 novembre 2017, il secondo di fr. 3'700.– entro il 31 dicembre 2017 e la rimanenza entro il 31 gennaio 2018. Il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine di dieci giorni per comunicare una sua eventuale adesione a tale proposta. Il 22 novembre 2017, essa ha dichiarato di non accettarla e ha chiesto la continuazione della procedura, versando poi l’anticipo richiesto il 12 dicembre 2017.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 29 dicembre 2017, la reclamante ha inoltrato un atto complementare allegandovi diversi nuovi documenti. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 18 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento inoltrato il 29 dicembre durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 14 dicembre 2017 dall’UE di Locarno (doc. B) relativa al versamento di fr. 11'156.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio 29 dicembre 2017 dell’UE (doc. V) prodotto con il complemento di reclamo si evince che nei suoi confronti erano pendenti sei esecuzioni per complessivi fr. 74'524.45, aven­do la reclamante estinto tre altre esecuzioni dopo l’apertura del fallimento versando all’UE fr. 12'332.90 in totale (doc. C e Q). Una delle esecuzioni pendenti (n. __________ per fr. 42'108.90) risulta però sospesa da opposizione dal 16 settembre 2016 (doc. E) e il procedente pare avere rinunciato a proseguirla, siccome ha omesso di promuovere causa entro il termine di tre mesi impartitogli nell’autorizzazione ad agire rilasciatagli il 23 ottobre 2013 (doc. F e G). Dal conteggio, d’altronde, non si evincono attestati di carenza di beni a carico della reclamante.

 

                                         A fronte di un carico esecutivo di poco più di fr. 30'000.– (fatta astrazione dell’esecuzione sospesa da opposizione), il pagamento di oltre fr. 13'000.– nel novembre del 2017 (doc. M) e di più di fr. 23'000.– dopo l’apertura del fallimento porta a ritenere che la situazione finanziaria della reclamante non sia compromessa a medio termine, tanto più che sta incassando fatture ammontanti complessivamente a oltre fr 50'000.– (doc. I, J, K e P) e ha ricevuto importanti incarichi (doc. L e U). Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 dicembre 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti dell’RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente del­l’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–;

    ;

–  Ufficio di esecuzione, Locarno;

–  Ufficio dei fallimenti, Locarno;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).