Incarto n.
14.2017.23

Lugano

18 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (inventario prima del fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 dicembre 2016 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2,)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dagli avv. PA 1 e __________ __________

)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2017 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con istanza del 20 dicembre 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, “in via supercautelare, cautelare e nel merito”, che fosse ordinato all’Uf­­ficio d’esecuzione di Lugano di allestire, in conformità dei combinati art. 83 cpv. 1 e 162 LEF, l’inventario dei beni della RE 1.

 

                            B.  Il 22 dicembre 2016 il Pretore ha accolto l’istanza in via supercautelare e ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere all’inventario di tutti i beni della RE 1, assegnando a quest’ultima un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–. Il primo giudice ha inoltre disposto che l’Uf­­ficio d’esecuzione avrebbe intimato una copia della decisione alla società debitrice una volta eseguito l’allestimento dell’inventario.

 

                            C.  Il 23 dicembre 2016 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha provveduto all’allestimento dell’inventario conservativo ordinato.

 

                            D.  Constatato come fosse trascorso infruttuoso il termine assegnato alla RE 1 per presentare le proprie osservazioni, statuendo con decisione del 30 gennaio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza, confermato l’ordine di erezione dell’inventario decretato il 22 dicembre 2016 in via superprovvisionale e posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 200.– senza assegnare ripetibili.

 

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2017 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il 14 febbraio il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2017, l’CO 1 ha concluso in via principale per la reiezione del reclamo e in via subordinata per il suo accoglimento nel senso dell’annullamento della decisione e del rinvio dell’incarto al primo giudice “affinché completi l’istruttoria.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di erezione d’in­­ventario giusta gli artt. 83 e 162 LEF – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 febbraio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 31 gennaio in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Benché prodotti per la prima volta in sede di reclamo, i documenti D (inventario) ed E (scritto dell’Ufficio d’esecuzione) sono ricevibili, poiché alla stregua dell’art. 99 cpv. 1 LTF l’art. 326 cpv. 1 CPC non osta all’addurre nova se ne dà motivo la decisione impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2).

 

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver constatato che la RE 1 non aveva presentato osservazioni all’i­­stanza nel termine impartito, ha accolto l’istanza e confermato l’ordine di erezione di inventario di tutti i beni della società convenuta, considerando che le condizioni per le quali era stato disposto il provvedimento non erano nel frattempo mutate.

 

                             3.  Nel reclamo la RE 1 rileva anzitutto di aver ricevuto la decisione supercautelare e la relativa istanza del 20 dicembre 2016 solo il 18 gennaio 2017, giorno in cui i cursori dell’Uffi­­cio d’esecuzione si sono presentati presso la sua sede per la sottoscrizione dell’inventario dei beni allestito il 23 dicembre 2016. A mente della reclamante la decisione del 30 gennaio 2017 è dunque prematura, essendo il termine di 20 giorni impartitole per presentare le proprie osservazioni iniziato a decorrere solo il 18 gennaio 2017.

 

                             4.  Notificata la comminatoria di fallimento, a richiesta del creditore il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina all’uffi­­cio d’esecuzione di allestire un inventario di tutti i beni dell’escus­­so (art. 162 LEF). Tale ordine è una misura cautelare (nel senso dell’art. 98 LTF) a tutela dei diritti dei creditori (DTF 137 III 144 consid. 1.3). È discussa la questione di sapere se il debitore deb­ba necessariamente essere sentito prima che venga ordinata l’e­­rezione dell’inventario (in tal senso: Diggelmann in: SchKG, Kurz­kommentar, 2010, n. 6 ad art. 162 LEF; contra: Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 12 ad § 36, secondo cui il provvedimento ha carattere unilaterale). Prima dell’entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, in caso d’urgenza o di pericolo incombente era ammesso che l’inventario fosse ordinato in via superprovvisionale senza previa audizione del debitore, purché gli fosse poi conferita la facoltà di esprimersi prima che il giudice confermasse o revocasse la misura con una decisione emessa in via cautelare (Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 7 ad art. 162 LEF con riferimento a una decisione della Cour de Justice ginevrina, SJ 1993 167-168; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 162 LEF). La situazione non è mutata con l’adozione del CPC (v. D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11a ad art. 83 LEF; Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 162 LEF), anzi in caso di particolare urgenza, il giudice è esplicitamente abilitato a ordinare ogni provvedimento cautelare immediatamente e inaudita altera parte (art. 265 cpv. 1 CPC), convocando nel contempo le parti a un’udienza o assegnando alla parte toccata dal provvedimento un termine per presentare per iscritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, egli deve poi d’ufficio pronunciarsi sull’istanza (art. 265 cpv. 2 CPC).

                           4.1  Nel caso in esame, il Pretore ha quindi giustamente assegnato alla convenuta un termine (di venti giorni) per esprimersi sull’i­­stanza. Il problema è ch’egli ha statuito, in via cautelare (e nel merito, trattandosi di una misura cautelare), senz’attendere la scadenza del termine da lui impartito. In effetti, l’Ufficio d’esecu­­zione ha notificato la decisione del 22 dicembre 2016 alla reclamante solo il 18 gennaio 2017 in occasione della consegna della copia del verbale definitivo dell’inventario (doc. D, pag. 2 ed E acclusi al reclamo), sicché il termine di venti giorni – iniziato a decorrere il 19 gennaio – sarebbe scaduto il 7 febbraio 2017, ossia sette giorni dopo la decisione del 30 gennaio 2017 prematuramente emessa dal Pretore, in violazione del diritto di essere sentita della convenuta.

                           4.2  La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso munita dello stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la cognizione della Camera in merito all’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice, contestato dalla reclamante, è limitata alla correzione degli errori manifesti. D’altronde, i documenti nuovi che le parti pretendono di produrre in sede di reclamo sono irricevibili (sopra consid. 1.2). Certo, entrambe chiedono alla Camera in via principale di statuire essa stessa direttamente sull’istanza. La richiesta, tuttavia, stravolge la natura del reclamo, specie in una causa in cui al (primo) giudice è lasciato un ampio potere d’ap­­prezzamento (l’inventario va decretato quando egli “lo reputi opportuno”) e l’esito è tutt’altro che scontato. In assenza di qualsiasi istruttoria, la causa non può del resto ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché essa va retrocessa al Pretore per completare l’istruttoria e, al termine della stessa, emanare un nuovo giudizio. Tenuto conto dell’effet­­to sospensivo conferito al reclamo, prima di pronunciarsi il Pretore assegnerà alla convenuta un nuovo termine per esprimersi sull’istanza o citerà le parti a un’udienza.

                           4.3  Il giudizio odierno non ha effetti sulla decisione supercautelare del 22 dicembre 2016, che rimane in vigore fino a quando non sarà stata emanata la nuova decisione cautelare.

                             5.  Poiché la necessità del rinvio della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Per quanto concerne le ripetibili, esse sono da compensare (art. 106 cpv. 2 CPC), avendo anche l’CO 1 nelle sue osservazioni al reclamo postulato in via subordinata il rinvio dell’incarto al primo giudice, mentre le spese di prima sede saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione.

 

                             6.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 900'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.   Il reclamo è accolto nella sua domanda subordinata, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore affinché emani una nuova decisione dopo aver dato alla RE 1 l’occasione di esprimersi sull’istanza.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).