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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 novembre 2016 dalla
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RE 1
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 febbraio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’appalto per opere d’architettura e con contratto d’appalto per opere d’ingegneria civile, entrambi firmati dalla RE 1 (in seguito: RE 1) in veste di “assuntore opere” il 23 marzo 2016, da CO 1 in qualità di “proprietà” il 21 e il 23 aprile 2016 e dalla PI 1 (__________) come “committenza/GU/TU” in data sconosciuta, quest’ultima ha affidato all’“assuntore opere” determinati lavori o forniture relativi alla progettata “Residenza __________” sulla particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di CO 1. Il primo contratto prevede un prezzo forfettario di fr. 715'000.– e il secondo uno di fr. 90'000.–, entrambi stabiliti sulla base dell’offerta del 12 febbraio 2016. Il punto 6.1 di entrambi i contratti stabilisce, tra l’altro, che al momento della firma è dovuto il 20% del prezzo pattuito.
B. Il 29 settembre 2016 la RE 1 ha inviato a CO 1 la fattura n. __________ relativa a un “primo acconto, secondo avanzamento progetto” di fr. 191'268.– IVA compresa.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 191'268.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2016, menzionando quale titolo di credito la “Fattura n. __________”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 16 febbraio 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta, producendo delle osservazioni scritte. In sede di replica e duplica orale le parti si sono riconfermate nelle relative e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore della parte convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2017 per ottenerne la riformulazione, l’accoglimento dell’istanza e la rifusione di ripetibili per fr. 2'295.25, e subordinatamente la reiezione dell’istanza, la riduzione delle spese processuali a fr. 200.– e l’assegnazione all’istante di fr. 2'295.25 (anziché fr. 3'000.–) per ripetibili. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 febbraio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato prima di tutto che l’istante fonda la propria domanda sulla fattura n. __________, che non risulta espressamente riconosciuta dalla debitrice e di conseguenza non costituisce valido riconoscimento di debito. Pur volendo integrare nel titolo di credito i due contratti d’appalto d’architettura e d’ingegneria civile firmati da CO 1 come proprietaria, a mente del primo giudice non si giungerebbe a un diverso esito, tali documenti non contenendo una dichiarazione di volontà chiara ed esplicita con la quale la convenuta – meramente indicata come “proprietà” senz’alcuna specifica di obblighi o doveri – si obbligherebbe a pagare l’importo posto in esecuzione. Tenuto conto che entrambi i contratti sono stati sottoscritti pure dalla “committenza/GU/TU” PI 1, persona giuridica che non si confonde con CO 1, occorrerebbe chiedersi se il pagamento vada imputato alla proprietà o alla committenza e chiarire i rapporti esistenti tra loro. In considerazione di tali incertezze e del fatto che i contratti menzionano soltanto la mercede pattuita e il soggetto che otterrà il pagamento (la RE 1), ma non chi è tenuto a pagare quegli importi, il Pretore ha respinto l’istanza.
4. Nel reclamo, la RE 1 sostiene che il pagamento, stante il punto 6.5 dei contratti, va imputato alla “committenza/proprietà”, da considerarsi debitori solidali secondo l’art. 144 CO, diventati morosi alla scadenza del termine di pagamento di 30 giorni. La fattispecie, le parti e anche il debitore sarebbero pertanto tutti incontrovertibilmente definiti. In ogni caso, e quindi anche se questa Camera dovesse respingere il reclamo, l’istante contesta la quantificazione delle ripetibili, a mente sua da fissare in fr. 2'295.25 ([fr. 191'268.– x 6%] x 20%) e non in fr. 3'000.–. Infine egli indica le spese processuali di prima sede in fr. 200.–.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1 Nel caso specifico, come correttamente accertato dal primo giudice, l’istante ha indicato come titolo di credito nella domanda d’esecuzione e di conseguenza anche nel precetto esecutivo soltanto la fattura n. __________ (doc. A e B), che, siccome non è firmata da CO 1, non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo di rigetto provvisorio (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a con rinvio).
5.2 RE 1 ha tuttavia elencato, nell’istanza di rigetto dell’opposizione sotto “motivazione”, la fattura in questione insieme ai due contratti d’appalto d’architettura e d’ingegneria civile (act. I), motivo per cui è lecito considerarli nell’ambito dell’esame del titolo di credito. Il riconoscimento può infatti essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82).
a) Nel caso in esame, dal titolo di entrambi i contratti d’appalto, firmati dall’istante come “assuntore opere”, da CO 1 come “proprietà” e dalla PI 1 come “committenza/GU/TU”, risulta anzitutto che “… la committenza/GU/TU affida all’assuntore i seguenti lavori o forniture” (doc. E e F, pag. 1). Gli appalti in sé vincolano quindi solo la PI 1 e la RE 1. Il modulo d’offerta e il capitolato d’appalto del 12 febbraio 2016, indicato al punto 1 come parte integrante dei contratti, non si trova agli atti e non se ne può quindi dedurre nient’altro.
b) Non si disconosce, invero, che in virtù del punto 6.5 dei due contratti “la committenza/proprietà diventa automaticamente morosa alla scadenza di detto termine [di 30 giorni]”, un ritardo nel pagamento comportando l’addebito di un interesse di mora annuo del 5%. Sennonché la clausola non indica la relazione tra “committenza” e “proprietà”. Non è dato di sapere, in altri termini, se la PI 1 e CO 1 rispondono del debito congiuntamente, solidalmente, ognuno per una parte o l’uno sussidiariamente all’altro.
c) Secondo l’art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. La solidarietà dev’essere provata dal creditore. La sua esistenza non è presunta, sorge solo in forza di una dichiarazione di volontà del debitore o per legge (art. 143 cpv. 2 CO). È sufficiente, tuttavia, che la volontà d’impegnarsi personalmente a eseguire l’intero debito risulti dall’atto stesso oppure in modo inequivocabile dalle circostanze (sentenza della CEF 14.2010.61 del 16 settembre 2010 consid. 1 pag. 4 in fondo; Staehelin, op. cit., n. 52 ad art. 82). Nella fattispecie una tale volontà non è desumibile dai due contratti agli atti. Non è infatti chiaro il ruolo di CO 1, indicata semplicemente come “proprietà”. In base agli atti, non è in particolare possibile stabilire se il suo scopo sia comune a quello della PI 1, sicché risponderebbero per legge (art. 544 cpv. 3 CO) di quell’impegno quali membri di una società semplice (in tal senso per gli inquilini di un unico appartamento, sentenza della CEF 14.2005.152 del 1° giugno 2006, consid. 3). Nelle circostanze descritte, l’apprezzamento del primo giudice circa la volontà di CO 1 non può dirsi manifestamente errato né l’espressione “committenza/proprietà”, secondo il principio dell’affidamento, indica in modo univoco l’esistenza di un nesso di solidarietà tra le parti, non potendosi escludere sulla base dei soli atti che l’impegno dell’escussa fosse invece congiunto – nel qual caso l’escutente doveva agire contro la PI 1 e CO 1 congiuntamente – o sussidiario. Poiché non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dalla reclamante che l’escussa abbia riconosciuto l’intero debito posto in esecuzione, il reclamo non può ch’essere respinto.
6. Subordinatamente la reclamante chiede di fissare le ripetibili in fr. 2'295.95 (anziché in fr. 3'000.–), calcolati nel seguente modo: (fr. 191'268.– x 6%) x 20%.
6.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 6 e il 9% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
6.2 Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 191'268.–, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 2'295.– (6% x 20% di fr. 191'268.–) e fr. 12'050.– (9% x 70% di fr. 191'268.–) arrotondati. La reclamante non spiega perché nel caso specifico si dovrebbe applicare il minimo previsto dalla legge. Il reclamo, insufficientemente motivato (sopra consid. 1.2), si appalesa irricevibile.
6.3 Sia come sia, i fr. 3'000.– riconosciuti dal Pretore superano di poco l’importo minimo di fr. 2'295.– e rientrano così nella fascia bassa della forchetta prescritta dalla legge, che prevede indennità fino a fr. 12'050.–. La sua decisione, dunque, non risulta esulare dai limiti del potere d’apprezzamento riconosciutogli nel determinare spese e ripetibili (DTF 135 III 264 consid. 2.5; sentenze della CEF 14.2016.201 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b e 14.2016.179 del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a).
Quando si pone una questione d’apprezzamento, infatti, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30 maggio 2012 consid. 4.3.2; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, pag. 205 n. 475; Brunner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 320 CPC; Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 3 ad art. 310 e n. 1 ad art. 320 CPC [per il quale l’autorità superiore potrebbe intervenire solo in caso di eccesso o di abuso del potere d’apprezzamento]; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 9 ad art. 310 e n. 3 ad art. 320 CPC [per il quale non sarebbe dato alcun controllo degli errori d’apprezzamento]; contra: Stauber in: Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 10 ad art. 310 CPC), specialmente in ambito di reclamo, in cui il potere di cognizione dell’autorità superiore sul piano dei fatti è limitato (art. 320 lett. b CPC), ciò che non le consente un esame completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento.
7. Da ultimo, nel suo petitum formulato in via subordinata la reclamante indica le spese processuali di prima sede in fr. 200.– (anziché i fr. 300.– stabiliti dal Pretore) ma senz’alcuna motivazione e neppure accenno nei motivi del reclamo. Trattandosi verosimilmente di una svista, non occorre approfondire l’argomento. Sprovvisto di motivazione, il reclamo andrebbe comunque dichiarato irricevibile anche su questo punto.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 191'268.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).