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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 gennaio 2017 da
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CO 1 (patrocinata dall’avv. __________,)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 10 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'864.– oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2016, indicando quale titolo di credito: “Contributi mantenimento figlia G__________ (fr. 812.–) e assegni famigliari figli (fr. 850.–) marzo-settembre 2016, come ai decreti cautelari 27.04.2016 e 30.08.2016 Pretura Lugano, sez. 6”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 gennaio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la sua pretesa a fr. 8'784.– (anziché fr. 8'864.–) oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2016 e alle “spese e la tassa d’incasso per fr. 73.30”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 febbraio 2017.
C. Statuendo con decisione del 3 marzo 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, escludendone le spese esecutive e la tassa d’incasso e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2017 per ottenerne l’annullamento, la conferma dell’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo per fr. 8'784.– e la cancellazione dello stesso. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre, con una sorta di “copia e incolla”, i punti già sollevati davanti al primo giudice. Non spiega infatti perché la conclusione cui è giunto il Pretore, secondo cui le allegazioni da lui addotte esulano dal proprio potere di cognizione, sarebbe errata. Il reclamo potrebbe pertanto essere considerato irricevibile. Va però esaminato, giacché – come si vedrà – il magistrato non si è espresso su tutte le doglianze di RE 1 (v. sotto consid. 5.3-5.5 e 6).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza limitandosi a considerare in modo generale che la documentazione prodotta da CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione, mentre le allegazioni addotte dall’escusso nelle proprie osservazioni esulano dalla propria competenza poiché non rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 81 LEF.
4. Nel reclamo RE 1 rimprovera in generale al Pretore di non aver tenuto conto, nella decisione, di tutti i punti da lui evocati nelle sue osservazioni all’istanza. Per quanto concerne in particolare i titoli evocati dall’istante, egli critica il primo giudice per non aver considerato le risultanze delle udienze più recenti, per cui la misura degli alimenti deve ancora essere definita. Ritiene quindi “ingiusto” basarsi sull’art. 80 LEF per statuire sul rigetto dell’opposizione in esame, poiché la decisione su cui l’istante fonda la propria pretesa è stata emessa all’inizio della procedura, quando ancora non erano stati prodotti i documenti relativi all’assetto finanziario, che dimostrerebbero gli “altissimi redditi” di CO 1 e i prelievi non autorizzati dal conto in comune. Reputa i contributi di mantenimento da corrispondere esigibili solo a partire dal mese di maggio 2016 – ossia un mese dopo la decisione cautelare – anziché dal marzo 2016 e chiede inoltre che venga dedotto l’importo relativo agli assegni di settembre 2016 per i tre figli di primo letto dell’istante.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla scorta di due decreti, l’uno del 27 aprile 2016 (doc. B), l’altro del 30 agosto 2016 (doc. D). Col primo, emanato nella procedura a tutela dell’unione coniugale promossa il 2 marzo 2016 da CO 1 nei confronti di RE 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato il reclamante a versare – “non appena sarà ripristinata l’erogazione delle indennità di disoccupazione” – un contributo alimentare per la figlia di fr. 812.– mensili. Il secondo è invece stato emesso in occasione di un’udienza in cui le parti hanno raggiunto una transazione nelle more istruttorie, poi omologata dallo stesso giudice. Tra le altre cose, i coniugi avevano confermato l’importo mensile di fr. 812.– già fissato col precedente decreto del 27 aprile 2016 in via cautelare quale contributo di mantenimento per la figlia G__________, oltre a quello per gli assegni famigliari (AF, doc. D, pag. 2 ad 6), stabilendo altresì che RE 1 avrebbe girato alla moglie tutti gli eventuali assegni familiari (arretrati e correnti) che avesse percepito per i tre figli di primo letto della moglie (doc. D, pag. 2 ad 7).
5.2 Orbene, sia il decreto cautelare del 27 aprile 2016 – poiché passato in giudicato, come si evince dal timbro apposto sul retro dello stesso) – sia la transazione del 30 agosto 2016 – siccome debitamente omologata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, dichiarata “immediatamente esecutiva”, letta, approvata e firmata (doc. D, pag. 5) – costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 LEF per l’importo di fr. 8'784.– richiesto da CO 1 con l’istanza. Come si evince dal calcolo effettuato dall’escutente (pag. 4 ad 4), tale importo è composto di fr. 4'872.– (pari ai 6 contributi per la figlia G__________ di fr. 812.– per i mesi dall’aprile al settembre del 2016, il corrispettivo per il mese di marzo essendo già stato versato, cfr. doc. G), di fr. 2'600.– (riferito agli AF per i tre figli di primo letto di complessivi fr. 650.– mensili, per il periodo dal maggio all’agosto del 2016, avendo RE 1 corrisposto il dovuto per marzo e aprile, mentre l’istante ha rinunciato a chiedere la mensilità di settembre 2016, v. istanza pag. 4 ad 4) e di fr. 1'312.– (pari agli AF di fr. 200.– l’uno per la figlia G__________ per i mesi dall’aprile al settembre del 2016, oltre all’importo di fr. 112.– ancora scoperto, relativo al mese di marzo).
5.3 Contrariamente a quanto sostenuto da RE 1, i calcoli appena esposti tengono conto dei versamenti da lui già effettuati (contributo e parte dell’AF di marzo per la figlia G__________, AF di marzo e aprile per i figli di primo letto dell’istante, doc. C, G e H) e dovuti. D’altronde RE 1 non contesta di aver ricominciato a percepire indennità di disoccupazione a partire da marzo 2016, come da lui stesso ammesso nelle email inviate alla moglie (doc. C), sicché in virtù del decreto cautelare del 27 aprile 2016 – cui la transazione omologata il 30 agosto 2016 si riferisce – gli alimenti possono essere richiesti retroattivamente da tale mese (doc. B, dispositivo n. 3), così come gli AF (doc. D, pag. 2 n. 7). Sotto questo aspetto, il reclamo va pertanto respinto.
5.4 Nemmeno il reclamante ha dimostrato che l’esecutività dei decreti in questione sia stata sospesa né che sia stata modificata né superata da un successivo accordo transattivo, né tantomeno revocata dal giudice che le ha emanate. Al proposito, il dibattimento del 1° dicembre 2016 cui egli si avvale per sostenere che “la misura dell’alimento deve essere ancora definita” non giova alla sua tesi, giacché oltre a riferirsi all’eventuale alimento dovuto alla moglie, l’unica transazione che il Pretore aveva omologato in occasione di tale udienza era riferita alla procedura di diffida ai debitori nel frattempo avviata da CO 1 (doc. I) senza che l’obbligo alimentare per i figli pattuito col noto decreto venisse modificato (doc. 6, pag. 2). Anche tale censura risulta quindi infondata.
5.5 Il reclamante va invece seguito laddove chiede la deduzione degli AF del mese di settembre 2016 per i figli di primo letto di CO 1. Invero, già nella sua istanza la stessa escutente aveva limitato la propria pretesa iniziale, deducendo l’importo di fr. 650.– relativo a tali AF poiché non le era chiaro se gli stessi fossero stati versati al marito dalla Cassa di disoccupazione (istanza, pag. 4 ad 4). Ora, pur avendo fatto riferimento, nella sua decisione, al conteggio dettagliato dei contributi ancora scoperti presentato da CO 1 con l’istanza (sentenza impugnata, pag. 2), probabilmente per una svista il Pretore ha nondimeno rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo per l’intero importo di fr. 8'864.– iniziale, anziché limitatamente a quello di fr. 8'784.– richiesto con l’istanza. Stante il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), la decisione impugnata va modificata nel senso di limitare il rigetto a fr. 8'784.–, oltre agli accessori.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
6.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
6.2 Nel caso specifico, il reclamante ribadisce nuovamente che il calcolo dei “presunti contributi di mantenimento” non tiene conto di un prelevamento di fr. 4'510.– effettuato da CO 1 dal conto postale comune senza la sua autorizzazione. A suo dire, tale importo è da considerare come (suo) versamento dei contributi alimentari per la figlia G__________, eccependo così implicitamente la compensazione, “visto che questo montante copriva ampiamente ogni qual possibile bisogno finanziario per alcuni mesi”. Al proposito, RE 1 fa riferimento a “tutta la documentazione inerente i pagamenti già effettuati e agli atti presso la Pretura sez. 6”, che il Pretore non ha considerato e da cui a suo dire si evincerebbe tale prelevamento.
6.3 Sennonché il reclamante non ha prodotto in prima sede – come gli incombeva – alcun valido documento atto a comprovare l’asserito prelevamento effettuato dalla moglie senza il suo consenso, un mero rinvio generico agli atti depositati presso la Pretura di Lugano non essendo sufficiente in procedura sommaria (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5). Ed CO 1 non risulta avere riconosciuto di dovere restituire al marito gli importi posti in compensazione. D’altronde, egli avrebbe dovuto far valere la compensazione già nella procedura sfociata nella decisione di omologazione del 30 agosto 2016 e non solo in sede di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 6 e sentenza della CEF 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 consid. 5.1). Anche se l’avesse esaminata, dunque, il Pretore avrebbe comunque dovuto respingere l’eccezione di compensazione.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal Pretore (fr. 80.–), il dispositivo sulle spese processuali può rimanere invariato.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'784.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8'784.– oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2016.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).