Incarto n.
14.2017.36

Lugano

24 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio 2017 da

 

 

CO 1

(rappr. dalla RA 2,

 

 

contro

 

 

RE 1

(c/o il RA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2017 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 28 febbraio 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° di­cembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso dell’affitto di maggio 2016 di fr. 3'100.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2016 e di quello di giugno 2016 di fr. 3'100.– oltre agli interessi del 5% dal 5 giugno 2016;

                                  che statuendo con decisione del 28 febbraio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza presentata il 27 gennaio 2017 dalla CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante;

                                  che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta alla Pretura con un’“opposizione” “ai sensi dell’art. 238 lett. f CPC” del 9 marzo 2017 per ottenere che la stessa sia “dichiarata nulla” e modificata nel senso di aggiungervi i rimedi giuridici, e di far decorrere il termine di reclamo a partire dalla notifica della decisione completata;

                                  che il 10 marzo 2017 la Pretura ha trasmesso quell’“opposizione” a questa Camera per una sua valutazione circa un suo trattamento come reclamo contro la sentenza del 28 febbraio 2017;

                                  che tale sentenza – emanata in materia di rigetto dell’opposizio­­ne – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che in quella materia non è infatti prevista alcuna possibilità di opposizione allo stesso giudice che ha emanato la decisione contestata (come invece esiste in materia di sequestro, v. art. 278 LEF);

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato il 9 marzo 2017 contro la sentenza notificata alla all’RE 1 il 2 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo;

                                  che la legittimazione dei firmatari del ricorso, PI 1 e PI 2, a rappresentare l’RE 1 è dubbia sia a titolo personale – non sono infatti avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero secondo l’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC – sia quali rappresentanti del RA 1, la cui idoneità a fungere da rappresentante professionalmente qualificato giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC è già stata negata dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con decisione del 23 febbraio 2016 (inc. 13.2015.112), cui si può rinviare;

                                  che ad ogni modo anche i rappresentanti professionalmente qua­lificati nel senso dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC non possono esercitare in tale qualità nelle procedure sommarie della LEF giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, in cui vige nel Canton Ticino il monopolio degli avvocati e dei fiduciari commercialisti iscritti nell’apposito albo (art. 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]; sentenze della CEF 14.2014.154 del 28 agosto 2014 consid. 2 e 15.201.259 del 10 ottobre 2001);

                                  che si può comunque prescindere dall’assegnare alla reclamante un termine per firmare personalmente il ricorso o farlo firmare da un rappresentante autorizzato poiché esso è manifestamente infondato;

                                  che, in effetti, la ricorrente si limita a lamentare la mancata indicazione dei rimedi giuridici sulla decisione impugnata, la cui omissione, però, non rende inefficace la decisione (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 238 CPC), ma semplicemente non deve portare alcun pregiudizio alla parte che vi si è affidata in buona fede (sentenza del Tribunale federale 5A_536/2011 del 12 dicembre 2011, RSPC 20012 227 consid. 4.1; DTF 138 I 53 consid. 8.3.2), ciò che si può escludere quando, come nel caso concreto, la parte ha impugnato tempestivamente la decisione;

                                  che, del resto, la sentenza impugnata trasmessa alle parti indica in realtà il rimedio giuridico in calce al secondo foglio;

                                  che se tale indicazione non è visibile sulla fotocopia di qualità scadente prodotta dalla reclamante (doc. B), ciò è dovuto al fatto che l’originale del secondo foglio è stato sufficientemente ingran­dito perché il fondo della pagina originale, sul quale figura la via di ricorso, non sia riprodotto sulla copia, come dimostra il fatto che non si vede neppure il logo del Cantone, presente invece sull’originale trasmesso dalla Pretura;

                                  che il reclamo va quindi respinto e il sotterfugio sanzionato con l’inflizione di una multa disciplinare di fr. 200.– a ognuno dei rappresentanti (illegittimi) della reclamante per avere agito in malafede (art. 128 cpv. 3 CPC), essendo loro noto che l’indicazione dei rimedi giuridici è solitamente riprodotta in calce alla decisione (come da loro stessi menzionato nel reclamo), sicché non potevano non avvedersi del sotterfugio;

                                  che stante la chiarezza dei fatti si prescinde dal sentire gli interessati (v. DTF 111 Ia 275 consid. 2/c; sentenze del Tribunale federale 6A_83.2001 consid. 1/b e 4P.63/1990 del 18 aprile 1990, SJ 1990, 585 consid. 1/a; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 8 ad art. 128 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 13 e 31 ad art. 128 CPC; Gschwend/ Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 18 ad art. 124 e n. 24 ad art. 128 CPC), ferma restando la facoltà per loro di postulare la riconsiderazione della sanzione disciplinare con un’istanza motivata entro dieci giorni dalla notifica del giudizio odierno, trattandosi di disposizione ordinatoria in senso lato (cfr. A. Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 128; Frei, op. cit., n. 35 ad art. 128; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 2 ad art. 124 e n. 26 ad art. 128), modificabile in ogni tempo prima del passaggio in giudicato della decisione sul merito (Frei, op. cit., n. 17 ad art. 124; Hoffmann-Nowotny in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 116 ad art. 325 segg. CPC);

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e va addossata ai rappresentanti illegittimi personalmente per averla causata inutilmente (art. 108 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono poste a carico di PI 1 e di PI 2 in solido.

                             3.  A PI 1 è inflitta una multa disciplinare di fr. 200.–.

                             4.  A PI 2 è inflitta una multa disciplinare di fr. 200.–.

                             5.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

 

Contro le decisioni di sanzione disciplinare è anche possibile presentare istanza di riconsiderazione motivata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello entro 10 giorni dalla notificazione.