Incarto n.
14.2017.37

Lugano

25 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.1205 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 dicembre 2016 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2017 dal Pretore con cui ha rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dal reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda di CO 1 per l’in­­casso dell’attestato di carenza beni n. __________ del 29 agosto 1995 di fr. 67'747.15;

preso atto dello scritto del 23 marzo 2017 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

 

ritenuto che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

considerato nondimeno, nel caso concreto, che si giustifica eccezionalmente di prescindere dal riscuotere spese vista la situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui si trova il reclamante;

 

precisato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'747.15, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).