Incarto n.
14.2017.3

Lugano

13 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 22 novembre 2016 dalla

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12 gennaio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 gennaio 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 ottobre 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'400.– oltre agli interessi del 5% dal 24 gennaio 2016 e di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 24 gennaio 2016, indicando quali titoli di credito rispettivamente la “fattura n. __________ e lo “sconto non più concesso”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni al reclamo.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 4 gennaio 2017, il Giudice di pace ha parzialmente ammesso l’istanza limitatamente a fr. 1'400.– oltre agli interessi del 5% dal 4 marzo 2016 (anziché dal 24 gennaio 2016), respingendola invece per quanto riguarda lo “sconto non più concesso” di fr. 800.–, e ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 gennaio 2017 per ottenere l’accoglimento dell’istanza anche per quanto attiene alla somma di fr. 800.–. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 5 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                          1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esec­utiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il rapporto di lavoro sottoscritto dal convenuto l’11 dicembre 2015 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­zione per l’importo di fr. 1'400.– riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dalla prima messa in mora dimostrata, ovvero dal 4 marzo 2016 (e non già dal 24 gennaio 2016 come invece richiesto dall’istan­te), mentre non ha esteso il rigetto allo “sconto non più concesso” di fr. 800.–, siccome non è menzionato nel rapporto di lavoro.

 

                             4.  Nel reclamo la RE 1 si duole del mancato riconoscimento dell’importo di fr. 800.–, che ritiene ingiusto, poiché sulla fattura è precisato che lo sconto è concesso "solo per il pagamento 15 giorni oltre da listino".

 

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante di proprio pugno, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Ora, nel caso in esame l’unico documento agli atti firmato da CO 1 è il rapporto di lavoro dell’11 dicembre 2015, con il quale egli ha riconosciuto di dovere alla RE 1 fr. 1'400.–. Non è menzionato alcuno sconto né le conseguenze di un ritardo di pagamento. Il rapporto di lavoro non rinvia d’altronde alla fattura, la quale è del resto stata allestita solo successivamente, il 24 dicembre 2015, non è firmata dall’escusso e non indica alcuno sconto precisamente quantificato. A ragione, quindi, il Giudice di pace non ha concesso il rigetto dell’opposizione anche per la maggiorazione di fr. 800.–. Il reclamo va pertanto respinto.

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).