Incarto n.
14.2017.49

Lugano

29 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.31 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio 2017 dalla

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'252.–, indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1996 come ACB del 15-11-2000 n. __________ emesso dall’ue di locarno […] (acconti dedotti – 528.00)”;

 

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 febbraio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna;

 

                                  che nel termine impartito, con scritto del 13 marzo 2017 redatto in lingua tedesca il convenuto ha comunicato di avere 82 anni, una modesta rendita e nessuna sostanza, e perciò di non più essere in grado di far fronte al debito posto in esecuzione;

 

                                  che statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50.–;

 

                                  che in merito alla sentenza appena citata RE 1 si è rivolto a questa Camera con uno scritto del 23 marzo 2017, an­ch’esso formulato in lingua tedesca, con cui, rinviando alle sue precedenti osservazioni, egli ha ribadito di non poter più pagare imposte a causa dell’esiguità della propria rendita;

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                  che presentato il 23 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 21 marzo, in concreto lo scritto 23 marzo 2017 in esame sarebbe tempestivo come reclamo;

 

                                  che – tuttavia – RE 1 non dichiara d’interporre reclamo contro la sentenza del 20 marzo 2017 e neppure ne chiede espli­citamente la modifica o l’annullamento;

 

                                  che già per questo motivo lo scritto 23 marzo 2017 andrebbe dichiarato irricevibile;

 

                                  che lo stesso non è d’altronde sufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), RE 1 non spiegando perché la notificazione di tassazione dell’imposta federale 1995-1996 prodotta dall’istante non costituirebbe un valido titolo di rigetto dell’opposi­­zione per il credito posto in esecuzione, conformemente agli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 165 cpv. 3 LIFD;

 

                                  che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

 

                                  che, invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

 

                                  che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

 

                                  che la tassa del presente giudizio andrebbe posto a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                  che le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (nei suoi confronti sono stati rilasciati sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 320'000.–), inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

 

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'252.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).