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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.31 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio 2017 dalla
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Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 23 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'252.–, indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1996 come ACB del 15-11-2000 n. __________ emesso dall’ue di locarno […] (acconti dedotti – 528.00)”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 febbraio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna;
che nel termine impartito, con scritto del 13 marzo 2017 redatto in lingua tedesca il convenuto ha comunicato di avere 82 anni, una modesta rendita e nessuna sostanza, e perciò di non più essere in grado di far fronte al debito posto in esecuzione;
che statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50.–;
che in merito alla sentenza appena citata RE 1 si è rivolto a questa Camera con uno scritto del 23 marzo 2017, anch’esso formulato in lingua tedesca, con cui, rinviando alle sue precedenti osservazioni, egli ha ribadito di non poter più pagare imposte a causa dell’esiguità della propria rendita;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 23 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 21 marzo, in concreto lo scritto 23 marzo 2017 in esame sarebbe tempestivo come reclamo;
che – tuttavia – RE 1 non dichiara d’interporre reclamo contro la sentenza del 20 marzo 2017 e neppure ne chiede esplicitamente la modifica o l’annullamento;
che già per questo motivo lo scritto 23 marzo 2017 andrebbe dichiarato irricevibile;
che lo stesso non è d’altronde sufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), RE 1 non spiegando perché la notificazione di tassazione dell’imposta federale 1995-1996 prodotta dall’istante non costituirebbe un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il credito posto in esecuzione, conformemente agli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 165 cpv. 3 LIFD;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che, invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);
che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posto a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);
che le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (nei suoi confronti sono stati rilasciati sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 320'000.–), inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'252.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).