Incarto n.
14.2017.51

Lugano

21 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa SO.2016.6057 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 dicembre 2016 da

 

 

RE 1 I- (CO)

(patrocinato da PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 27 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 20'189.– oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016, indicando quale titolo di credito “i salari e assegni famigliari non corrisposti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016”.

 

                                  B.   Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 dicembre 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 13'321.46 (ossia fr. 11'626.– quale salario netto per i mesi da giugno a settembre del 2016 e fr. 1'695.46 quale tredicesima “pro-rata”). Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 12 gennaio 2017 la parte convenuta si è opposta all’istanza, facendo in particolare valere di avere versato al lavoratore pendente causa fr. 6'565.40 a saldo del proprio debito, e ha chiesto lo stralcio del precetto esecutivo. Nel­la sua replica spontanea del 2 febbraio 2017, l’istante ha ridotto la sua domanda a fr. 1'805.05, oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e alle spese esecutive di fr. 140.30, mentre la convenuta ha confermato le proprie conclusioni con duplica spontanea del 13 febbraio 2017.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in cui non era divenuta senza oggetto, ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e rinunciando ad attribuire ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 onde ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'805.05, oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e alle spese esecutive di fr. 140.30. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e lo stralcio del precetto esecutivo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 17 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono così irricevibili sia l’estratto del sito della Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility Services accluso al reclamo (doc. M) – ma non è comunque di rilievo (sotto consid. 5.2) – sia la fattura allegata alle osservazioni al reclamo (doc. 23), ma in realtà era già stata prodotta in prima sede (quale quarto foglio del doc. 19).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, preso atto che l’istante non aveva prodotto la convenzione collettiva cui fa riferimento il contratto individuale di lavoro prodotto quale titolo di rigetto il Pretore ha considerato che, in virtù dell’art. 324a cpv. 2 CO, l’escussa non era tenuta a pagargli più del salario per le tre prime settimane del periodo di malattia (iniziato il 1° giugno 2016), oltre alla tredicesima mensilità pro rata temporis. Il versamento di fr. 6'565.40 effettuato dalla datrice di lavoro in pendenza di procedura superando ampiamente tale debito, il primo giudice ha respinto l’i­­stanza e ha suddiviso a metà le spese processuali a carico delle parti, equiparando il pagamento dei fr. 6'565.40 a un’acquiescen­­za parziale.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 fa anzitutto carico al Pretore di non avere accertato d’ufficio il contenuto del contratto collettivo di lavoro per il settore delle imprese di pulizia e facility services, liberamente accessibile sul sito internet della competente Commissione paritetica, sostenendo che si tratta di una fonte di diritto privato con effetto normativo, che il giudice deve applicare d’uffi­­cio a norma dell’art. 57 CPC. Ora, rileva il reclamante, il contratto collettivo di lavoro in questione conferisce ai dipendenti con un grado di occupazione di almeno 12.5 ore settimanali il diritto per ogni caso di malattia all’80% dell’ultimo salario per la durata di 720 giorni. Del resto la stessa datrice di lavoro ne ha tenuto conto nel conteggio prodotto con le sue osservazioni per giustificare il pagamento a saldo di fr. 6'565.40.

 

                                         Sennonché, secondo il reclamante, così facendo la datrice di lavoro ha trattenuto senza titolo fr. 515.90, dal momento che le indennità versate dall’assicurazione LAINF durante la sua malattia sono ammontate complessivamente in fr. 7'081.30. D’altronde, il conteggio contempla una deduzione di fr. 1'125.85 per indennità di vacanze godute in eccesso (pari a 9.65 giorni), che a parere dell’istante non è giustificata, giacché secondo il proprio conteggio egli avrebbe in realtà ancora diritto a 1.75 giorno di vacanza. Tolte le deduzioni di fr. 515.90 e 1'125.85, la quota di tredicesima ad esse connessa (fr. 94.30) e un’ulteriore detrazione ingiustificata di fr. 69.– per il pagamento di una fattura del 10 dicembre 2015 emessa dalla Direzione dell’Ufficio della migrazione, il reclamante contesta che il pagamento di fr. 6'565.40 abbia estinto il suo credito, che sussiste a suo dire per fr. 1'805.05 oltre agli interessi e alle spese esecutive.

 

                                   5.   Un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determi­nabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). Anche il verificarsi di una condizione sospensiva cui è subordinato il debito riconosciuto può essere comprovato dal creditore con la produzione di altri documenti (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF), non necessariamente firmati dal debitore (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82 con rinvii, secondo il quale tale prova può essere fornita con ogni mezzo consentito nella procedura sommaria). Se l’escusso non contesta i fatti da cui dipende la determinazione dell’importo del debito riconosciuto o la realizzazione della condizione cui il riconoscimento di debito è subordinato, essi possono considerarsi provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), salvo che sussistano notevoli dubbi sulla loro esistenza (art. 153 cpv. 2 CPC) (a titolo esemplificativo, v. sentenze della Camera 14.2016.143 del 3 novembre 2016 consid. 2 e 3, 14.2016.152 del 2 dicembre 2016 consid. 4.2, 14.2016.152 del 4 settembre 2017 consid. 5.4/b e 14.2017.55 del 4 settembre 2017 consid. 4.2).

 

                                5.1   Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin, op. cit., n. 126 ad art. 82).

 

                                5.2   Nel caso in esame, il contratto di lavoro del 17 novembre 2015 prodotto dall’istante (doc. B), poiché sottoscritto dalla datrice di lavoro, costituisce in sé un titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per gli ultimi quattro stipendi mensili da lui fatti valere. Non è per vero contestato ch’egli non ha lavorato dal 1° giugno al 30 settembre 2016, data in cui il contratto è stato regolarmente disdetto, ma le parti convengono anche ch’egli è stato assente per malattia dal 1° giugno al 21 settembre 2016 e che secondo il contratto collettivo di lavoro la datrice di lavoro era tenuta a rifondergli durante quel periodo l’80% del salario convenuto (v. os­servazioni all’istanza, act. II ad 10). Non contestate, tali circostan­ze sono da ritenere accertate (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sopra consid. 5). Si può quindi lasciare aperta la questione di sapere se i contratti collettivi di lavoro di cui è stata dichiarata l’obbligatorietà generale sul piano cantonale sono parificabili al diritto materiale, che il giudice del rigetto dovrebbe applicare d’uf­­ficio (art. 57 CPC; in tal senso per i contratti collettivi nazionali di lavoro: DTF 136 III 285 consid. 2.3.2, in cui il Tribunale federale ha consultato d’ufficio una norma di un simile contratto pubblicato in internet; sentenza 4A_40/2008 del 19 agosto 2008 consid. 3.1, che qualifica come “diritto privato federale” un contratto collettivo nazionale cui è stato conferito carattere obbligatorio ge­nerale).

 

                                   6.   A ben vedere, la controversia verte sul calcolo del saldo dovuto al lavoratore a fine contratto, che la datrice di lavoro quantifica in fr. 6'565.40 e ritiene di conseguenza estinto con il pagamento di pari importo versato all’escutente il 16 gennaio 2017 (doc. 20), mentre quest’ultimo considera che manchino all’appello ancora fr. 1'805.05.

 

                                6.1   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni liberatorie che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

 

                                6.2   Nel caso specifico, il pagamento di fr. 6'565.40 è pacifico. L’uni­­ca questione è determinare se l’escussa ha reso verosimile di avere così estinto integralmente il debito posto in esecuzione, ciò che il reclamante contesta, limitatamente però a solo tre determinate posizioni del conteggio della datrice di lavoro: unicamente quelle devono essere esaminate in questa sede.

 

                                6.3   In merito alla pretesa trattenuta senza titolo di fr. 515.90, in prima sede la convenuta ha esposto nella duplica che tale importo è dovuto alle differenze tra quanto versato al dipendente e quanto è poi stato effettivamente accertato essergli dovuto per i mesi da gennaio a maggio del 2016, come risulta dal noto conteggio (doc. 19, ultime due colonne). Nelle osservazioni al reclamo essa ha pure precisato che tali differenze sono dovute a errori nel calcolo di alcune trattenute (AVS, premi dell’assicurazione malattia e imposte alla fonte) e a modifiche del salario di marzo e aprile 2016 in seguito ad assenze del lavoratore per malattia. L’istante non si è affatto determinato su tali spiegazioni nel reclamo né ha criticato il conteggio sulle differenze in questione. Possono quindi essere ritenute verosimili, sicché la censura cade nel vuoto.

 

                                6.4   Quanto alla deduzione di fr. 1'125.85 per indennità di vacanze godute in eccesso (pari a 9.65 giorni), nelle osservazioni al reclamo la datrice di lavoro ribadisce che durante i nove mesi in cui è stato alle sue dipendenze egli è stato assente cinque mesi per incapacità lavorativa dovuta a malattia, 30 giorni dal 21 marzo al 19 aprile 2016 (doc. 21 e 22) e altri quattro mesi tra giugno e settembre dello stesso anno. A parere del reclamante, per contro, i giorni di vacanze da dedurre durante il periodo di malattia devono essere calcolati su tre (e non cinque) mesi e gli ultimi 9 giorni del contratto a fine settembre dopo la cessazione dell’inca­­pacità lavorativa possono, secondo la giurisprudenza, essere dedotti dal diritto alle vacanze nella misura di un quarto solo, sicché egli non ha in realtà usufruito di 9.65 giorni di ferie supplementari come indicato nel conteggio, bensì avrebbe ancora diritto a 1.75 giorno in più.

 

                                  a)   Ora, stante l’art. 329b cpv. 1 CO, se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro; se invece l’impedimento non dura complessivamente più d’un mese nel corso d’un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze (art. 329b cpv. 2 CO).

 

                                         Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, nella seconda ipotesi (impedimento non colpevole) la riduzione di un dodicesimo interviene solo dopo un’assenza di almeno due mesi, sommandosi il termine di attesa di un mese del cpv. 1 con il termine di grazia del cpv. 2 (sentenza del Tribunale federale del 10 settembre 1998 pubblicata in: JAR 1999, pag. 169 consid. 3/b/aa; Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art. 329b CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3a ed. 2014, pag. 395 ad II/6/5.4/b; Aubert in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad art. 329b CO; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar VI/2/2/1, 2010, n. 2 ad art. 329b CO). Per “mese completo” s’intende quattro settimane, con riferimento all’art. 329a cpv. 1 CO, compresi i sabati e le domeniche (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 3 ad art. 329b), ossia 28 giorni (7 x 4). Qualora il periodo di riferimento sia inferiore all’anno di servizio, occorre dedurre da quel periodo l’intero periodo di assenza (non ridotto pro rate temporis) espresso in mesi completi, meno l’eventuale termine di grazia, e poi calcolare il diritto alle vacanze pro rate temporis (sentenza del Tribunale federale già citata, JAR 1999, pag. 170 consid. 3/b/aa; Portmann/Ru­dolph, op. cit., n. 2 ad art. 329b; Wyler/Heinzer, op. cit., pagg. 397 seg. ad II/6/5.4; Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 329b; Rehbin­der/Stöckli, op. cit., n. 5, terzo paragrafo, ad art. 329b).

 

                                  b)   Nel caso specifico, non è contestato che il diritto alle vacanze era di quattro settimane (doc. B, 2a pag. ad 5) e che le assenze del lavoratore, non causate da sua colpa bensì da malattia, hanno totalizzato più di 5 mesi (30 giorni tra il 21 marzo e il 19 aprile 2016 e 116 giorni tra il 6 giugno (doc. 3) al 30 settembre 2016, ovvero 146 giorni, pari a 5.21 mesi a 28 giorni/mese). Dedotti quei cinque mesi d’assenza meno un mese di grazia (art. 329b cpv. 2 CO), il periodo di servizio, di dieci mesi (dal 16 novembre 2015 [doc. B] al 30 settembre 2016 [doc. C]), andava ridotto a sei mesi (10 ./. [5 ./. 1]) sicché il diritto alle vacanze era di due settimane (6 : 12 x 4). Dato che il reclamante ha usufruito di una sola settimana di vacanza dal 4 all’8 gennaio 2016 (doc. 19 e reclamo a pag. 6) – essendo il 1° gennaio festivo (e pertanto non computabile: Wyler/ Heinzer, op. cit., pagg. 388 ad II/6/5.2; Rehbinder/ Stöckli, op. cit., n. 2 ad art. 329a) e il 2, 3, 9 e 10 cadendo di sabato o di domenica – la datrice di lavoro non poteva dedurre nulla dal suo salario, anzi egli aveva ancora diritto a un’altra settimana di vacanze.

 

                                  c)   Per quel che concerne l’ultimo periodo dal 22 al 30 settembre 2016, RE 1 non si è più presentato sul lavoro e ha atteso la sera del terzo giorno dopo la fine dell’incapacità lavorativa (lunedì 26) per chiedere alla datrice di lavoro, via email spedita alle ore 18:25 (doc. 16), l’organizzazione di una “visita medica legale presso SUVA per idoneità alla ripresa del lavoro”, precisando che visti i riscontri positivi della cura “potre[bbe] ritornare al lavoro ed essere reintegrato nell’organico della ditta CO 1”. Solo nella sua raccomandata del 28 settembre (doc. 17) egli ha chiaramente dichiarato la sua disponibilità a rientrare al 100% sul posto di lavoro, senza però apparentemente dare concretamente seguito al suo proposito. D’altronde, contrariamente a quanto afferma, non appare verosimile alla luce delle allegazioni e della documentazione di prima istanza (sulle quali la Camera deve fondare il proprio giudizio, v. sopra consid. 1.2), che la datrice di lavoro l’abbia liberato dall’obbligo di fornire la prestazione lavorativa durante gli ultimi giorni di settembre, di modo che la giurisprudenza e la dottrina da lui citate sulla limitazione del computo delle vacanze a un quarto del periodo di liberazione non è di rilievo in concreto. Dato ch’egli non risulta avere lavorato dal 22 al 30 settembre 2016, la datrice di lavoro poteva legittimamente rifiutare di pagare il salario di quei sette giorni lavorativi (art. 82 e, a contrario, 324a CO; sopra consid. 5.1; Portmann/Ru­dolph, op. cit., n. 5 ad art. 324a; Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 200 ad II/5/5.1 e pag. 207 ad II/5/5.4; Aubert, op. cit., n. 32-33 ad art. 324a) e quindi compensarli con i rimanenti cinque giorni di vacanza. Tutto sommato, la deduzione di salario da essa operata dev’essere ridotta da 9.65 giorni a 2 giorni lavorativi, vale a dire da fr. 1'125.83 a fr. 233.33 (2/9.65), e la tredicesima aumentata da fr. 1'211.90 a fr. 1'286.27 (cfr. doc. 19 foglio 2). Il reclamo risulta così fondato limitatamente alla differenza pari a fr. 966.87 (ovvero fr. 1'125.83 ./. 233.33 + 1'286.27 ./. 1'211.90).

 

                                6.5   Il reclamante ritiene infine ingiustificata la detrazione di fr. 69.– effettuata dalla datrice di lavoro in relazione con una fattura emessa il 10 dicembre 2015 dalla Direzione dell’Ufficio della migrazione. A suo parere sarebbe “evidente che la convenuta [gli] abbia addebitato tale somma – dopo più di un anno – senza alcun titolo per pura volontà persecutoria”. Orbene, la fattura riguarda verosimilmente l’autorizzazione al cambiamento del posto di lavoro del reclamante, visto che la stessa menziona il suo nome e la causale “cambiamento di posto”, ed è stata emessa dall’Ufficio della migrazione (doc. 19, 4° foglio). La convenuta non spiega, tuttavia, in base a quale norma o convenzione essa potrebbe pretendere dal reclamante il rimborso o la compensazione di una fattura emessa a nome della società. La bontà della deduzione di tale costo non è quindi verosimile e non può essere ammessa come eccezione dell’art. 82 cpv. 2 LEF. In definitiva, il reclamo va accolto limitatamente a fr. 1'035.85 (fr. 966.87 + 69.–) – anziché fr. 1'805.05 – oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 (data della messa in mora, doc. E). Sulle spese esecutive, invece, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gen­naio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC sulla base di un valore litigioso di fr. 13'321.46 in prima sede e di fr. 1'805.05 in seconda, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5 per quanto riguarda il reclamante in prima ([fr. 6'565.40 + 1'035.85] / fr. 13'321.46) come in seconda sede (fr. 1'035.85 / 1'805.05).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'805.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, l’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'035.85 oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico dell’istante per 2/5 e a carico della convenuta per i rimanenti 3/5. Essa gli rifonderà fr. 250.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per 2/5 e a carico della controparte per i rimanenti 3/5. Essa gli rifonderà fr. 50.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).