Incarto n.
14.2017.70

Lugano

23 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.514 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 febbraio 2017 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 24 aprile 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2017 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 15'498.48 oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016, indicando quale titolo di credito la “fattura no. 024.2016 del 11.10.2016”.

 

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 febbraio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 febbraio 2017. Nella replica del 6 marzo 2017 e nella duplica del 14 marzo 2017 le parti sono rimaste sulle proprie posizioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 aprile 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 2 maggio 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, nel senso che ha limitato l’esecuzione della sentenza impugnata a fr. 8'998.48 (anziché fr. 15'498.48) oltre agli interessi. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2017, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 aprile 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 13 aprile 2017 durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di ricorso, iniziato il 24 aprile dopo la fine delle ferie, essendo scaduto il 4 maggio 2017.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante, segnatamente l’e-mail 26 settembre 2016 d’incarico di lavori di posa pavimenti e rivestimenti con annesso il preventivo, sottoscritto dalla convenuta, che menziona gli interventi dettagliati e il prezzo unitario, unitamente alla fattura dell’11 ottobre 2016, al pagamento di acconti per fr. 6'000.– e alle videate dei messaggi telefonici scambiati dalle parti, costituisce valido riconoscimento di debito anche per quanto attiene alle opere fuori preventivo, che mai sono state contestate dalla convenuta. A giudizio del Pretore, poi, l’eccezio­ne relativa a difetti dell’opera non è stata resa verosimile, posto che le fotografie prodotte dall’escussa nulla provano, non essendoci indicazione alcuna in merito alla loro provenienza e all’og­getto cui si riferiscono. Inoltre l’eccezione è confutata dalla perizia della ditta M__________ del 24 gennaio 2017, che attesta come il prodotto impiegato risulti conforme allo standard di produzione. Secondo il primo giudice, d’altronde, non figura agli atti alcuna tempestiva e regolare notifica dei difetti, la cui esistenza è stata evocata per la prima volta con le osservazioni del 28 febbraio 2017, ossia a ben tre mesi dall’invio della fattura di data 15 novembre 2016.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 contesta che la documentazione prodotta costituisca nel suo insieme valido riconoscimento di debito in quanto, sebbene essa abbia sottoscritto un preventivo per la fornitura di merce e abbia provveduto al pagamento degli acconti richiesti dalla parte istante per l’esecuzio­­ne dei lavori, non ha mai riconosciuto, neppure indirettamente, di dovere all’istante fr. 15'498.48.

 

                                   5.   A mente dell’istante, invece, l’insieme della documentazione da essa prodotta costituisce un valido riconoscimento di debito per la remunerazione di tutte le opere eseguite, ivi comprese quelle all’infuori del preventivo pattuite successivamente, perché non sono mai state contestate o discusse dalla convenuta, se non tardivamente e pretestuosamente in sede di rigetto.

 

                                   6.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

 

                                6.1   Nella fattispecie, il preventivo n. 26-2016 del 27 settembre 2016 (doc. A), che altro non è che un contratto d’appalto tra RE 1 in qualità di committente e CO 1 in qualità di appaltatore, mediante il quale la procedente si è incaricata di eseguire opere da parchettista nell’immo­­bile ex P__________ in via P__________, costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la mercede di fr. 14'478.48, che l’escussa si è impegnata a corrispondere al­l’istante sottoscrivendo il preventivo. La RE 1 non ha d’altronde riproposto con il reclamo l’ecce­zione d’incorretto adempimento del contratto da parte della CO 1 respinta dal Pretore in prima sede. Non è quindi necessario trattare la questione, l’esame della Camera essendo limitato alle censure motivate contenute nel reclamo (sopra consid. 1.2).

 

                                6.2   Ciò posto il preventivo costituisce un titolo di rigetto provvisorio, per l’importo di fr. 14'478.48 nello stesso menzionato, dedotti gli acconti di complessivi fr. 6'000.– già versati dall’escussa e riconosciuti dalla stessa procedente, ossia per fr. 8'478.48 oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 23 gennaio 2017, ossia a contare dalla prima valida messa in mora documentata, reputata essere la data di ricezione della raccomandata 16 gennaio 2017, ossia il 18 gennaio 2017, a cui vanno aggiunti i cinque giorni assegnati all’escussa per provvedere al pagamento (doc. D e allegato tracciamento dell’invio).

 

                                6.3   Il riconoscimento di debito può, è vero, essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare de­v’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno 2017 consid. 5.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

 

                                         Nel caso specifico, tuttavia, nessuno degli ulteriori documenti prodotti dall’istante oltre al preventivo ha le caratteristiche di un atto pubblico o reca la firma manoscritta della convenuta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5) né il preventivo rinvia ad altre prestazioni, per ipotesi quantificate nel resto della documentazione, se non a quelle elencate. Ciò vale sia per la fattura dell’11 ottobre 2016 (doc. C) sia per lo scambio di messaggi telefonici avvenuto tra il 13 dicembre e il 20 dicembre con __________ R__________, comunque non autorizzato, sebbene socio, a rappresentare l’e­­scussa (doc. G, doc. 1). E il pagamento di due acconti o il preteso riconoscimento (tacito) per atti concludenti del(l’intero) debito posto in esecuzione non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non sono una scrittura privata firmata a mano dall’escusso o dal suo rappresentante (sentenze della CEF 14.2016.141 già citata, consid. 5). In assenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’im­porto eccedente fr. 8'478.48, il Pretore non era legittimato ad accogliere integralmente l’istanza (ovvero per fr. 15'498.48). Il reclamo va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla differenza (pari a fr. 7'020.–).

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pressoché identica per ambedue le parti. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'498.48, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 8'478.48 oltre interessi del 5% dal 23 gennaio 2017.

                                          2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il restante ½ a carico della RE 1, compensate le ripetibili.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il restante ½ a carico della CO 1, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).