Incarto n.
14.2017.75

Lugano

7 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella causa SO.2016.4973 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 ottobre 2016 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

avv. CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 aprile 2017 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso il figlio, avv. CO 1, per l’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 10 luglio 2009, indicando alla voce titolo di credito il “saldo prezzo di acquisto come da rogito __________ del 09.07.2004 (notaio __________) e atto di cessione di credito al­l’escutente del 15.07.2004 e notificata al debitore il 15.03.2005”.

 

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 14 ottobre 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lu­gano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 2 febbraio 2017 la parte convenuta si è opposta all’istanza producendo un memoriale scritto. Entro il termine impartitole a sua richiesta dal Pretore, con replica scritta del 13 febbraio 2017 l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica scritta del 27 febbraio 2017. Con gli ulteriori allegati denominati “osservazioni spontanee” e “risposta a osservazioni spontanee” rispettivamente del 29 marzo e del 4 aprile 2017 le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 26 aprile 2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore della parte convenuta.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 8 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 27 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che il contratto di compravendita immobiliare concluso il 9 luglio 2004 tra PI 1 (venditore) e il figlio CO 1 (acquirente) rappresenta in principio valido titolo di rigetto dell’opposizione per il credito di fr. 250'000.– che vanta il padre nei confronti del figlio a titolo di saldo del prezzo di compravendita delle quote di proprietà per piani (PPP) n. __________ e n. __________ RFD di __________, circostanza del resto non contestata. Tuttavia, benché sia chiaro che il 15 luglio 2004 PI 1 ha ceduto la propria pretesa alla moglie RE 1, altrettanto chiaro risulta che la cessione è avvenuta in pagamento parziale del debito che RE 1 vanta nei confronti di suo marito in base al § 6 della convenzione matrimoniale da loro stipulata l’8 luglio 2004. Ora, osserva il Pretore, la validità della convenzione è però stata messa fortemente in dubbio dai giudici penali di prima e di seconda istan­za, tanto da decretare e confermare il sequestro dei beni formalmente ceduti dal marito alla moglie con la convenzione. Sia per una questione temporale sia per il rango delle autorità in presenza, a mente del primo giudice le considerazioni relative alla convenzione matrimoniale contenute nella decisione emanata il 31 agosto 2007 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano risultano superate da quelle opposte contenute nelle decisioni 14 agosto 2012 della Corte delle assise criminali e 18 agosto 2014 della Corte di appello e revisione penale (CARP). E appare verosimile che i seri dubbi innescati dalle sentenze penali in merito alla validità della convenzione matrimoniale si riflettano anche sulla cessione di credito a prescindere dal fatto che tale credito non è oggetto di sequestro penale.

 

                                         D’altronde, il Pretore pone in evidenza come l’unica richiesta di pagamento del credito agli atti sia lo scambio di posta elettronica del 16 giugno, 18 e 19 agosto 2016, avvenuto a ridosso dell’av­­vio della procedura esecutiva, ciò che in ambito di verosimiglianza avvalora la tesi del convenuto secondo cui nessuno ha mai preteso il pagamento del saldo o degli interessi, siccome tutti attendevano l’esito dei procedimenti pendenti. A spostare l’ago della bilancia verso la tesi della validità della convenzione matrimoniale, concede il primo giudice, vi sarebbe la sentenza emessa il 6 marzo 2017 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale, la quale ha indicato nei considerandi di non ravvisare motivi di nullità della convenzione. Questa decisione è tuttavia posteriore alla domanda di esecuzione, all’istanza di rigetto, al­l’udienza di discussione e all’ulteriore scambio di allegati, senza contare che il Tribunale federale ha evidenziato come anche un giurista, qual è la parte convenuta, potesse trovarsi in una situazione di incertezza tale da giustificare il deposito giudiziale della somma posta in esecuzione, ritenuto che le decisioni penali che mettevano seriamente in dubbio la validità della convenzione erano anch’esse state prolate da giudici, giuristi e avvocati. Il Pretore ha quindi considerato che il convenuto era legittimato, al momento dell’inoltro dell’esecuzione, a rifiutare il pagamento del capitale e degli interessi a norma dell’art. 168 CO e ha respinto integralmente l’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 argomenta che l’art. 168 CO s’inserisce nel Titolo quinto dedicato alla “cessione di crediti” e all’“assunzione di debiti” e meglio nel capitolo sugli “effetti della cessione”. Secondo la sistematica della legge, la norma regola la posizione del debitore nei confronti del creditore cedente e del cessionario. Il dubbio che giustifica il rifiuto del debitore di pagare deve riguardare, a parere della reclamante, la relazione tra il creditore cedente e il creditore cessionario. In concreto tale dubbio non è mai esistito, circostanza confermata sia dalla dichiarazione rilasciata da PI 1 il 1° febbraio 2017 sia dalla sentenza impugnata, dove lo stesso giudice attesta che la ces­sione non lascia spazio a dubbi. CO 1 poteva e doveva quindi pagare ad RE 1 con pieno effetto liberatorio.

 

                                         Pur volendo riconoscere che la sentenza della CARP possa far sorgere un valido dubbio in merito alla validità della convenzione matrimoniale quale causa della cessione, RE 1 ricorda che al momento dell’inoltro dell’esecuzione il Tribunale federale aveva concesso effetto sospensivo al ricorso da lei promosso contro il giudizio della CARP in punto al tema litigioso e ad ogni modo la sentenza emessa il 31 agosto 2007 dalla stessa Pretura in cui opera il primo giudice, ormai passata in giudicato, riconosceva valida la convenzione matrimoniale. In queste circostanze, la reclamante conclude che, nell’ambito di un giudizio basato sulla verosimiglianza, sia errata la conclusione cui giunge il Pretore, secondo cui CO 1 poteva validamente rifiutarsi di pagare appellandosi all’art. 168 CO.

 

                                   5.   Nel caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto del­l’opposizione sempre che dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice è tenuto a verificare d’uf­­ficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3 novembre 2014, consid. 7.2/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).

 

                                         Nel caso specifico, non è contestato ed è pacifico che la reclamante ha prodotto sia un riconoscimento del debito posto in esecuzione – il contratto di compravendita immobiliare concluso il 9 luglio 2004 tra PI 1 e il figlio CO 1 (doc. A, punti 4, 5, 9 e 10) – sia un atto di cessione del credito a favore di lei (doc. C). Siccome i titoli beneficiano della presunzione (di fatto) che i fatti in essi constatati sono esatti e le firme appostevi sono autentiche, spettava all’escusso, in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, di rendere verosimile che la cessione non era valida oppure che si era liberato depositando giudizialmente l’importo dovuto conformemente all’art. 168 CO (sentenza del Tribunale federale 5P.171/2005 del 7 ottobre 2005, consid. 4.1.2 [pubblicato in DTF 132 III 143] e 4.3.4). Nella fattispecie CO 1 si è prevalso di ambedue le eccezioni.

 

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

                                6.1   Per l’art. 168 cpv. 1 CO se è controverso a chi spetti un determinato credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale. L’art. 168 cpv. 1 CO completa la regola generale del diritto al deposito prevista dall’art. 96 CO, che permette al debitore nel caso di incertezza sulla persona del debitore, di procedere a depositare giudizialmente la prestazione dovuta (Girsberger/Hermann in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 e 2 ad art. 168 CO). In virtù del diritto federale il giudice chiamato a decidere sul deposito determina il luogo dello stesso senza esaminare se sono realizzate le condizioni materiali per poter effettuare il deposito (Probst in: Com­mentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 13 ad art. 168 CO). Allorquando tali condizioni, stabilite dal diritto federale, sono adempiute e il debitore ha depositato l’intera somma pretesa, egli è validamente liberato dalla propria obbligazione (DTF 143 III 104 seg. consid. 2.1; Probst, op. cit., n. 16 ad art. 168). In considerazione del carattere sommario della procedura di deposito giudiziale, a decidere su questa questione non può però essere il giudice che ordina il deposito, dato il suo limitato potere di cognizione. Solo il giudice ordinario (del merito) è competente a stabilire se il deposito ha avuto per il debitore effetto liberatorio nell’ipotesi in cui il presunto creditore, malgrado il deposito, chieda comunque l’adempimento da parte del debitore (DTF 143 III 104 consid. 2.1; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 5 ad art. 168).

                                6.2   Nel caso di specie il 2 settembre 2016 CO 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza di deposito giudiziale, chiedendo di essere autorizzato a depositare in giudizio il noto saldo di fr. 250'000.–. Con decisione del 13 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l’istanza e il successivo 20 ottobre CO 1 ha depositato la somma presso la cancelleria della Pretura del Distretto di Lugano (doc. 8). L’efficacia di tale deposito è controversa nella causa in oggetto. Il Pretore ha ritenuto verosimile che l’escusso si trovasse in una situazione d’incertezza tale da giustificare il deposito giudiziale della somma posta in esecuzione, ritenuto che le decisioni penali mettevano seriamente in dubbio la validità della convenzione matrimoniale. La reclamante obietta che l’art. 168 CO si applica solo se è dubbio chi tra il cedente e il cessionario è titolare della pretesa ceduta (sotto consid. 6.3), incertezza che nel caso concreto non sussiste alla luce della documentazione agli atti (sotto consid. 6.4).

                                6.3   Non si disconosce che la facoltà di deposito giudiziale in virtù del­l’art. 168 CO presuppone una controversia tra cedente e cessio­nario in merito alla titolarità del credito ceduto (Probst, op. cit., n. 4 ad art. 168). È però solo un caso particolare di deposito giudiziale previsto nel caso in cui l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo “per un altro motivo dipendente dalla persona del creditore o per un’incertezza non colpevole sulla persona dello stesso” (art. 96 CO; Probst, op. cit., n. 1 ad art. 168). Perché il debitore sia legittimato a deporre la prestazione basta che la titolarità del credito sia incerta (DTF 105 II 277 consid. 2).

                                         Ora, CO 1 ha fondato sin dall’inizio la sua richiesta di deporre giudizialmente i fr. 250'000.– sia sull’art. 96 CO sia sull’art. 168 CO, invocando il rischio di nullità della cessione alla luce della decisione 18 agosto 2014 della CARP (istanza 2 settembre 2016, doc. 2 ad n. 29-32; v. pure la risposta 2 febbraio 2017, act. II pagg. 9-10, n. 25-30), secondo cui la convenzione matrimoniale di separazione di beni, firmata dai coniugi PI 1 l’8 luglio 2004, poco prima dell’arresto del marito (il 10 agosto 2004) e del sequestro delle proprietà immobiliari di lui e dei suoi famigliari (il 21 settembre 2004), “non ha alcun fondamento e non consentirebbe di preservare i beni intestati alla signora RE 1” (doc. 3 accluso all’istanza di deposito già citata [doc. 2, pag. 8], pag. 278). Siccome la nota cessione è avvenuta “in pagamento parziale” del credito vantato dalla moglie nei confronti del marito in base a detta convenzione matrimoniale (doc. C allegato all’istanza), si può ritenere verosimile l’incertezza in cui l’escusso dice di trovarsi in merito alla validità del trapasso del credito e di conseguenza all’identità del legittimo creditore, tanto più che il figlio è già stato coinvolto in prima persona nel processo penale a carico del padre, o quanto meno non può dirsi manifestamente errato l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice. La sentenza resiste quindi alla critica.

                                6.4   La reclamante controbatte invero che la cessione non lascia spa­zio a dubbi alla luce della dichiarazione confermatoria rilasciata da PI 1 il 1° febbraio 2017, della decisione del 25 novembre 2014 con cui il Tribunale federale ha concesso effetto sospensivo al ricorso da lei promosso contro il giudizio 18 agosto e 29 settembre 2014 della CARP e alla sentenza emessa il 31 agosto 2007 dalla stessa Pretura.

                                  a)   Sennonché la dichiarazione di PI 1 (doc. H) è successiva al deposito giudiziale e non è quindi determinante per stabilire se i dubbi del figlio erano fondati quando, il 20 ottobre 2016, ha depositato l’importo del credito. Anche la sentenza emanata il 6 marzo 2017 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale sul ricorso di RE 1 contro la decisione della CARP (acclusa alle osservazioni spontanee del 29 marzo 2017, act. V, inc. 6B_966/2014) è successiva al deposito giudiziale e non poteva quindi essere di rilievo nella decisione di CO 1 di deporre in giudizio la somma dovuta (per tacere dell’inammissibilità di un documento prodotto dopo la chiusura dello scambio degli allegati). In effetti, siccome il deposito appariva giustificato al momento in cui è stato effettuato, egli è stato immediatamente liberato (art. 168 cpv. 1 CO) e fatti successivi non hanno potuto avere alcun effetto nei suoi confronti (v. Probst, op. cit., n. 6 ad art. 168).

                                  b)   Il decreto 25 novembre 2014 del presidente della Corte di diritto penale del Tribunale federale (doc. K) è poi di natura solo provvisionale e non poteva quindi essere decisiva nella decisione di CO 1 di deporre in giudizio la somma dovuta. Tanto più che l’effetto sospensivo è stato limitato ai punti 6.1.3, 7, 8 e 10 del dispositivo della sentenza della CARP, mantenendo per il resto il sequestro dei beni di PI 1, “compresi quelli detenuti o intestati alla di lui moglie” (consid. 2). Nulla invece è stato detto sulla validità della convenzione matrimoniale, sicché CO 1 non aveva motivo di ritenere che le considerazioni della CARP fossero state rimesse in discussione.

                                  c)   Quanto alla sentenza emessa il 31 agosto 2007 dalla stessa Pretura (doc. I), il Segretario assessore ha esaminato la questione della valenza della convenzione matrimoniale solo in via pregiudiziale, per le necessità della causa di contestazione del­l’elenco oneri relativo alle PPP n. __________ e n. __________ RFD di __________ e la sua pertinenza è comunque stata superata con l’e­manazione delle due sentenze penali del 2012 e del 2014.

                                  d)   Ciò posto, gli argomenti della reclamante non permettono di ritenere gli accertamenti del Pretore in punto alla verosimiglianza del carattere liberatorio del deposito giudiziale come manifestamente errati.

                                6.5   Nelle circostanze appena descritte, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se il giudice del rigetto dell’opposizione era davvero competente per valutare se il deposito giudiziale aveva verosimilmente avuto per CO 1 effetto liberatorio, oppure se, come il giudice adito con un’istanza di deposito giudiziale (sopra consid. 6.1), non aveva alcuna competenza in ragione del carattere sommaria della procedura, l’unica via aperta agli interessati per sbloccare il deposito essendo l’avvio di una causa ordinaria o la presentazione di un’istanza congiunta al giudice che ha ordinato il deposito.

                                6.6   Nel reclamo viene ancora una volta sottolineato come il deposito giudiziale si sia limitato al capitale di fr. 250'000.– senza interessi né spese, ma la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, che ha ritenuto verosimile la tesi del convenuto, secondo cui prima dell’avvio dell’esecuzione non è mai stato preteso il rimborso del saldo né il pagamento d’interes­si di mora, siccome tutti attendevano l’esito dei vari procedimenti pendenti (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Insufficientemente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC), la censura relativa agli interessi, nella misura in cui debba essere considerata tale, è irricevibile.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella miusra in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).