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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella causa SO.2017.184 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 27 febbraio 2017 da
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2,)
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giudicando sul reclamo del 15 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'800.– oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2016, indicando alla voce titolo di credito: “Solidale con __________ S__________ fatt. MIN241011 del 24.10.2016”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 aprile 2017.
C. Statuendo con decisione del 4 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 maggio 2017 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione degli atti alla Pretura, affinché pronunci una nuova decisione previa assegnazione di un congruo termine per la replica. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con allegati scritti spontanei di replica e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 5 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che i due contratti per le prestazioni di architetto prodotti dall’istante, dai quali risulta chiaramente il compenso pattuito, costituiscono in principio validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione a norma dell’art. 82 LEF. Il primo giudice ha però accolto l’eccezione d’inadempimento della controprestazione contrattuale sollevata dall’escusso, perché l’istante non aveva ancora portato a termine la procedura d’inoltro della domanda di costruzione volta al conferimento di una destinazione d’uso all’appartamento n. 3 edificato sulla particella n. __________ RFD di __________, come risulta dal permesso di abitabilità parziale rilasciato il 4 novembre 2016 dal Comune di __________, da cui si deduce che a quel momento l’unità abitativa sita sulla quota di comproprietà per piani n. __________ non era stata ultimata, né era ancora stata definita la sua destinazione d’uso. Così che al convenuto è stato intimato d’inoltrare un’ulteriore domanda di costruzione, incombenza che a mente del primo giudice incombeva all’istante in virtù del contratto del 14 settembre 2011.
3. Nel reclamo RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza darle il tempo di esprimersi sulle osservazioni della parte convenuta. Infatti la decisione pretorile le è pervenuta solo 8 giorni dopo l’intimazione delle osservazioni. Tale termine è stato tanto breve da non permettere di presumere una rinuncia da parte sua a inoltrare una replica spontanea, tanto che si stava infatti apprestando a presentare le proprie argomentazioni in merito alle censure dell’escusso, da lei ritenute prive di fondamento. Infine, la reclamante fa valere che l’eccezione d’inadempimento della prestazione a proprio carico, accolta dal primo giudice, è del tutto infondata, atteso che la stessa, comunque contestata, si riferisce all’allestimento di una successiva variante alla domanda di costruzione resasi necessaria dalle modifiche richieste dal committente in corso d’opera, di cui era peraltro stata incaricata un’entità giuridica diversa dalla procedente.
4. In procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, (sentenza della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 4 e i rinvii).
4.1 Stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC 2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1, 5A_465/2014 del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2017.106 già citata, consid. 4.1). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio, si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non un secondo scambio di allegati (già citate sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015, consid. 4.2.1, e della CEF 14.2017.106, consid. 4.1).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’organo giudicante può di principio emanare la decisione dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’ultimo atto delle parti (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4; 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3; 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3-2.3.4) e il destinatario deve organizzarsi per far pervenire un’eventuale replica spontanea entro tale scadenza, prorogata fino al primo giorno feriale seguente ove l’ultimo giorno del termine sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale (sentenza 5D_81/2015 già citata, consid. 2.4, che al consid. 2.5 lascia indecisa la questione di sapere se il termine è anche sospeso durante le ferie), fermo restando che la replica spontanea dev’essere presa in considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non è ancora stata pronunciata (sentenze già citata 5A_155/2013, consid. 1.5).
4.2 Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha statuito il 4 maggio 2017, ossia otto giorni dopo che le osservazioni del convenuto sono pervenute all’istante (reclamo n. 1 pag. 4), non consentendole così di esercitare il suo diritto di replica spontanea. Non può quindi esservi dubbio che il suo diritto di essere sentita è stato violato (v. sentenze della CEF 14.2017.106 già citata consid. 4.2, 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Pretore aggiunto ha fondato il suo giudizio circa l’eccezione d’inadempimento della controprestazione contrattuale proprio sulle allegazioni contenute nelle osservazioni della convenuta e sui documenti prodotti unitamente alle stesse.
4.3 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).
Nel caso specifico, di conseguenza, la Camera non può sanare la lesione del diritto di essere sentito dell’istante, poiché con il reclamo essa censura l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito alle proprie rimproverate inadempienze contrattuali, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC). La causa non può ad ogni modo ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’istante un termine per presentare una replica scritta o convocare le parti a un’udienza, l’ultima soluzione avendo il vantaggio di evitare un continuo scambio di allegati scritti.
4.4 Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Pretore aggiunto per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.3).
5. La necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Le ripetibili del presente giudizio, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC senza tenere conto del dispendio di tempo per redigere la replica spontanea, che non è stata sollecitata dalla Camera, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).
Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore aggiunto con la nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali sono poste a carico dello Stato. Fatta salva la compensazione con eventuali crediti dello Stato contro la reclamante, l’anticipo di fr. 580.– le è restituito. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).