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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.882 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 febbraio 2017 da
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 22 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'200.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2016, indicando quale titolo di credito l’“acquisto azioni come da contratto di compravendita del 15.06.2016”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 febbraio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione rinviata all’11 maggio 2017 a domanda della convenuta, è comparsa la sola parte istante, che ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione dello stesso 11 maggio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 maggio 2017 per poter “spiegare la situazione” in merito alla sua mancata comparizione all’udienza indetta dal Pretore. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver considerato che il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 15 giugno 2016 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il saldo del prezzo pattuito.
4. Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto di non aver potuto comparire all’udienza indetta dal primo giudice l’11 maggio 2017 alle ore 9.00 per il fatto che quel giorno non ha trovato subito il palazzo della Pretura, confondendolo inizialmente con quello del Palazzo di giustizia, per lei situato in via Pretorio 16, dove è poi stata indirizzata verso l’entrata dell’Amministrazione cantonale in via Bossi 2, per poi arrivare finalmente a destinazione in via Bossi 3 alle 9.20 quando l’udienza era ormai terminata. Chiede di poter spiegare la situazione in sede di reclamo e produrre la ricevuta sottoscritta il 10 giugno 2016 dall’istante, con cui dichiara di avere ricevuto da lei fr. 50'000.–.
4.1 Orbene, la reclamante non adduce alcuna prova in merito alla serie d’inconvenienti che l’avrebbe portata ad arrivare in Pretura quando l’udienza era ormai terminata. In particolare, essa non dimostra di essersi comunque presentata – nonostante il ritardo – allo sportello della sezione 5 alle ore 9.20, annunciandosi per l’udienza delle 9.00 e spiegando il motivo del suo ritardo. In queste circostanze la sua assenza all’udienza risulta imputabile a sua colpa – per tacere del fatto ch’essa non ha comunque formalmente chiesto al Pretore di essere citata a una nuova udienza nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF (sull’applicabilità di tale norma, si veda la sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016 consid. 2.2) – di modo che l’omessa sua comparizione va considerata alla stregua di una rinuncia a determinarsi sull’istanza. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e la ricevuta del 10 giugno 2016 risultano così nuove e, siccome inammissibili (v. sopra, consid. 1.2), non possono essere esaminate (sentenza della CEF 14.2015.228 del 31 marzo 2016, consid. 3).
4.2 Ciò posto, merita conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito sottoscritto il 15 giugno 2016 da RE 1 (doc. B accluso all’istanza) per fr. 50'000.– e del pagamento di un acconto di fr. 23'800.– effettuato il 24 giugno 2016 indicato in calce allo stesso, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per il saldo di fr. 26'200.– richiesto con l’esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 30 settembre 2016 (data di scadenza del saldo del prezzo di acquisto delle azioni, doc. B ad 3).
Per mera abbondanza sia aggiunto che la ricevuta del 10 giugno 2016 non concerne verosimilmente le stesse 20 azioni di quelle oggetto del contratto del successivo 15 giugno (doc. B), altrimenti non si spiegherebbe perché la reclamante avrebbe pagato un “acconto” supplementare di fr. 23'800.– il 24 giugno 2016 (doc. B).
5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).