Incarto n.
14.2017.94

Lugano

13 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S17–16 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 31 gennaio 2017 da

 

 

CO 1,

CO 2,

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 maggio 2017 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’avv. CO 2 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'555.75 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2011, indicando quale titolo di credito le “prestazioni effettuate nell’ambito della successione del marito”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 gennaio 2017 gli avv. CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 febbraio 2017, contestando di dovere gli interessi, le spese di esecuzione e ogni altra spesa. Gli istanti non hanno dato seguito alla possibilità offerta loro d’inoltrare una replica.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 maggio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione inter­posta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 60.– a favore degli istanti.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2017 affermando di non essere d’accordo di pagare le spese esecutive, gli interessi, le spese e indennità “ecc.”. Invitati a esprimersi sul reclamo, gli istanti sono rimasti silenti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 maggio (allegazione non contestata), in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha rigettato l’oppo­­sizione in via definitiva senza indicare quale sia il titolo di rigetto né spendere una parola sulle osservazioni presentate da RE 1 il 20 febbraio 2017.

 

                                   4.   Nel reclamo l’escussa ribadisce di non essere disposta a pagare le spese esecutive, gli interessi, le spese e indennità “ecc.”, poiché l’avv. CO 2 non avrebbe mai fornito le delucidazioni richieste in merito alla fattura posta in esecuzione.

 

                                   5.   A ben vedere, l’istante avv. CO 1 è privo di legittimazione attiva, giacché sul precetto esecutivo (doc. G) figura come escutente la sola avv. CO 2, ma il difetto non può essere rilevato d’ufficio e non è stato eccepito dalla recla­mante (sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017, consid. 6; sentenza del Tribunale federale 4A_404/2016 del 7 dicembre 2016, SJ 2017 I 295 consid. 2). In questa sede, ad ogni modo, egli non è considerato quale parte.

 

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).

 

                                6.1   Ora, nella fattispecie l’opposizione non avrebbe dovuto essere rigettata in via definitiva, siccome agli atti non figura alcuna decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF relativa al credito posto in esecuzione. La sentenza impugnata va quindi riformata nel senso che, per quanto attiene al capitale del credito posto in esecuzione, che la reclamante non contesta, il rigetto dell’opposizione da lei interposta va concesso in via solo provvisoria.

 

                                6.2   L’avv. CO 2 fonda la sua pretesa sullo scritto del 7 gennaio 2012 con cui RE 1 ha dichiarato, in merito alla fattura n. __________ del 30 novembre 2011 di fr. 3'111.50 (doc. A accluso all’istanza), che avrebbe provveduto nei giorni successivi a versare fr. 1'387.–, lasciando intendere che il saldo sarebbe stato estinto mediante la “cauzione locazione __________ Fr. 1'724.52 che non è stato ancora restituito” (doc. C).

 

                                  a)   Sennonché RE 1 ha fatto valere in prima sede e nel reclamo di avere chiesto all’avv. CO 2 un colloquio in merito a tale fatture (e ad altre due) senza mai ricevere risposta, in particolare circa la sorte della cauzione locativa. L’istante non ha contestato tali allegazioni, che del resto trovano riscontro nel menzionato scritto del 7 gennaio 2012, in cui RE 1 ribadisce la sua richiesta di appuntamento già espressa il 15 dicembre 2011, nello scritto 19 gennaio 2012, in cui l’istante significa all’escussa e al figlio che non li riceverà prima del pagamento della fattura del 30 novembre 2011 (doc. D), e della raccomandata 30 gennaio 2012 (annesso alle osservazioni all’istan­­za), con la quale l’escussa insiste per un colloquio.

 

                                  b)   Il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 2 CO), ciò che comprende un dovere generale d’informazione (Weber in: Basler Kom­mentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9 ad art. 398 CO) e un obbligo particolare di rendiconto a ogni richiesta del mandante (art. 400 cpv. 1 CO). Nella fattispecie, l’escussa ha reso verosimile che l’istante ha rifiutato d’informarla sullo svolgimento del mandato e in particolare sulla sorte della cauzione locativa, sulla quale essa aveva proprio fatto affidamento per il pagamento della fattura del 30 novembre 2011 (sopra consid. 6.2). Vincolato, perlomeno a prima vista, a delucidazioni che non sono state fornite né prima né dopo l’avvio della causa di rigetto, la dichiarazione dell’escussa contenuta nello scritto del 7 gennaio 2012 non può essere considerata indiscutibilmente come un riconoscimento di debito senza riserve né condizioni, e di conseguenza non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF), ciò che spettava all’escutente di provare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi). D’altronde, nell’ese­­cuzione basata su un contratto bilaterale sinallagmatico – come appunto il contratto di mandato – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, se il debitore rende verosimile che l’escu­­tente non ha adempiuto correttamente la propria prestazione (op­pure, secondo la "Basler Praxis", contesta in modo non insostenibile la corretta esecuzione), il contratto non costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione (art. 82 CO; sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile 2016 consid. 6.5).

 

                                  c)   La reclamante contesta però solo gli interessi di mora e le spese, sicché la decisione impugnata va confermata limitatamente al rigetto – provvisorio – per il capitale di fr. 1'555.75 (art. 58 cpv. 1 CPC). Sulle spese esecutive deciderà l’ufficio d’esecuzione – e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta motivata in questo senso (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per quanto attiene alle spese processuali di prima sede, tenuto conto della soccombenza degli istanti sugli interessi di mora (del 5% per quasi 6 anni) e sul tipo di rigetto esse vanno poste a carico delle parti metà ciascuno (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari agli interessi di mora e alle spese, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.    L’istanza è parzialmente accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'555.75.

                                         2.    La tassa di giustizia di fr. 130.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico del­l’avv. CO 2.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

;

–;

    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).