Incarto n.
14.2018.100

Lugano

6 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.307 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 aprile 2018 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’ PA 1,)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 maggio 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso l’ex-marito RE 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2017, indicando quale titolo di credito “pretese derivanti dal diritto di famiglia”;

 

                                         che statuendo con decisione del 23 maggio 2018, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza di CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al suddetto precetto esecutivo limitatamente a fr. 20'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 agosto 2017 (anziché dal 14 luglio 2017), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità di fr. 900.– a favore dell’istante;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2018, allegando di non essere in grado di pagare l’importo da lui richiesto con la propria pensione;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che presentato il 28 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 24 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

 

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

 

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nel caso in esame in prima sede RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza entro il termine assegnatogli, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono irricevibili;

 

                                         che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

 

                                         che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­prozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

 

                                         che nella fattispecie il reclamante si limita principalmente ad affermare di non essere in grado di pagare l’importo richiesto con la propria pensione;

 

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

 

                                         che, invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

 

                                         che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

 

                                         che il reclamo si rivela pertanto infondato, la decisione 12 giugno 2017 con cui il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha obbligato RE 1 a versare alla (ex) moglie “un importo di fr. 40'000.– a titolo di indennità adeguata ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC” costituendo senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF;

 

                                         che per il resto le censure relative al preteso accordo con la moglie relativo a una rinuncia al divorzio e al fatto ch’essa “non ha mai fatto niente” sarebbero dovute essere fatte valere nella procedura di divorzio e, esulando dalle eccezioni ricevibili in virtù dell’art. 81 LEF, non possono essere esaminate nella procedura di rigetto dell’opposizione;

 

                                         che le spese processuali per il presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, che peraltro risulta sprovvisto di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).