Incarto n.
14.2018.101

Lugano

13 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 25 maggio (recte: aprile) 2018 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 25 maggio (recte: aprile) 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'448.– più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 25 maggio 2018 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 28 maggio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 29 maggio 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 150.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 1° giugno 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. L’11 giugno 2018 egli ha invece accolto un’ulteriore domanda, concedendo all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 29 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure la (seconda) domanda di concessione dell’effetto sospensivo del 7 giugno 2018, unitamente ai nuovi documenti annessi.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento dell’__________ relativa al versamento il 30 maggio 2018 di fr. 5'448.– a saldo del capitale dell’esecuzione promossa dall’i­­stante (doc. C accluso al reclamo) e di fr. 174.55 il successivo 7 giugno a saldo delle spese esecutive (doc. G, ultimo foglio), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto. Anche quello previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF è del resto realizzato, siccome l’istante ha ritirato la domanda il 4 giugno 2018 (v. comunicazione della Pretura del 6 giugno).

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione e il ritiro della domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento – con la sua domanda del 7 giugno 2018 la reclamante ha dimostrato di avere saldato nel frattempo, entro la scadenza del termine di reclamo, un’altra esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________, doc. E, F e G quinto e sesto foglio), oltre a tre esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento (n. __________, __________ e __________, doc. G). Anche se la sua situazione debitoria rimane problematica – sono tuttora pendenti nei suoi confronti 11 esecuzioni per oltre fr. 100'000.– complessivi – sono tutte esecuzioni non ancora continuate, mentre non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza finanziaria non sia minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 maggio 2018 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    Le spese processuali di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–;

    ;

–  Ufficio di esecuzione, Acquarossa;

–  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).