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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 dicembre 2017 dalla
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CO 1 (già CO 1),
(patrocinata dagli avv. PA 2 e __________, Bellinzona)
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 15 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 marzo 2017 la RE 1 ha firmato un riconoscimento di debito a favore della società CO 1 (in seguito: CO 1) per fr. 2'040'000.– complessivi, corrispondenti a sei fatture, tre del 10 novembre 2016 e le altre tre del 10 marzo 2017, relative a una conferma di mandato del 22 aprile 2016 circa la fornitura e la posa di un cavo per la trasmissione di dati nel tunnel di base ferroviario del San Gottardo tra Erstfeld e Biasca. Le parti hanno d’altronde convenuto che la somma sarebbe stata pagata in quattro rate (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2017) e che dall’ottavo giorno di ritardo nel pagamento di una rata l’intero importo sarebbe divenuto immediatamente esigibile, con gli interessi del 5% da tale giorno.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'040'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 maggio 2017, indicando quale titolo di credito il riconoscimento di debito e convenzione di rateazione appena citati (“Schuldanerkennung und Ratenzahlungsvereinbarung vom 9./13.3. 2017”).
C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 dicembre 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 febbraio 2018. L’istante ha ribadito le proprie domande con replica spontanea del 21 febbraio, mentre la controparte ha confermato la sua opposizione con duplica spontanea del 28 febbraio 2018.
D. Statuendo con decisione del 6 giugno 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 4'000.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 18 giugno 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2018, la CO 1 (nuova ragione sociale dell’CO 1 dal 6 luglio 2018) ha concluso per la reiezione del reclamo. In sede di allegati scritti di replica spontanea del 31 luglio 2018 e di duplica spontanea del 13 agosto 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antagoniste tesi.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice della RE 1 il 7 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato pacifico che il riconoscimento di debito firmato dalla reclamante il 9 marzo 2017 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’intero ammontare di fr. 2'040'000.–, diventato esigibile dall’8 maggio 2017, cioè dall’ottavo giorno di mancato pagamento della prima rata. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione d’incorretto adempimento della prestazione dell’istante, secondo cui 28 fibre ottiche sarebbero risultate difettose (14 delle quali parrebbero essere irrimediabilmente compromesse), ritenendo che non rientrasse nel suo compito, nel quadro di una procedura di natura sommaria, di esaminare approfonditamente se l’offerta dell’istante allegata al riconoscimento di debito ne fa parte integrante, e in particolare se si applica il rinvio agli art. 172 segg. della norma SIA 118, secondo cui i difetti possono essere fatti valere in ogni momento durante due anni dal collaudo dell’opera. Non ha infine mancato di rilevare che secondo il suo stesso testo il riconoscimento di debito risulta indipendente dall’esistenza del credito riconosciuto.
4. Nel reclamo la RE 1 ribadisce l’eccezione d’inadempimento contrattuale secondo l’art. 82 CO e di ogni altra ragione riconducibile all’errata esecuzione da parte dell’istante dell’offerta del 29 giugno 2015 acclusa al riconoscimento di debito. A suo parere, la clausola secondo cui quel riconoscimento ha validità a prescindere dall’esistenza del credito non comporta alcuna rinuncia sua a sollevare eccezioni sulla scorta del contratto concluso dalle parti, tanto meno per i difetti da lei eccepiti – riferiti alle fibre ottiche fornite –, dacché il rapporto finale di collaudo delle stesse le è stato consegnato, l’8 settembre 2017, solo dopo il riconoscimento di debito. E tale rapporto rende verosimile che 28 fibre ottiche non sono funzionanti, di cui 14 in modo irrimediabile.
5. Non è seriamente contestato – ed è comunque pacifico – che la convenzione di riconoscimento di debito e di pagamento a rate (“Schuldanerkennung und Ratenzahlungsvereinbarung”) sottoscritta dalle parti il 9 e il 13 marzo 2017 (doc. I accluso al reclamo) costituisce in sé un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le sei fatture emesse dall’istante (doc. C-H), tre di esse il 10 novembre 2016 per fr. 420'000.– ognuna e le altre tre il 10 marzo 2017 per fr. 260'000.– ognuna, ovvero per complessivi fr. 2'040'000.–, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal momento in cui l’intero debito riconosciuto è diventato esigibile, ossia dall’8 maggio 2017, ovvero dall’ottavo giorno dopo il mancato pagamento della prima rata pattuita (doc. I ad 2.1 e 3.1).
6. Controversa, invece, rimane la questione di sapere se l’eccezione di cattivo adempimento sollevata dall’escussa in ragione della pretesa difettosità di parte delle fibre ottiche installate costituisce un motivo per respingere l’istanza giusta l’art. 82 CO. Al riguardo, la Camera considera ora che, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente: sentenze 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).
6.1 Tuttavia, prima di esaminare, in concreto, se la contestazione della reclamante soddisfa le condizioni poste dalla giurisprudenza, occorre verificare se, come statuito dal Pretore e sostenuto dall’istante, la clausola n. 1.2 del riconoscimento di debito, secondo cui esso ha valenza indipendentemente dall’esistenza del credito riconosciuto (“Diese Schuldanerkennung hat Gültigkeit unabhängig vom Bestand der obgennanten Forderung”, doc. I), non fa ostacolo all’eccezione di cattivo adempimento invocata dalla reclamante.
6.2 Contrariamente a quanto scrivono il Pretore e l’istante, non è precluso al giudice del rigetto interpretare il riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto. Anzi, egli è tenuto a farlo, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza andrà respinta – l’escutente dovendo provare, e non solo rendere verosimile, che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione (sentenza appena citata, consid. 3.1.3 con rimandi) – e la questione litigiosa, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.3 Nella fattispecie, non sussiste alcun dubbio che la validità del riconoscimento di debito in sé è indipendente dall’esistenza del debito riconosciuto. Ne consegue logicamente che gli effetti di tale riconoscimento si producono anche se il debito non dovesse esistere o essere contestato. Tra questi effetti si annovera in particolare l’idoneità del riconoscimento, ove sia sottoscritto dal debitore (come nel caso concreto), a fungere da titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF. In altre parole è indubbio che la RE 1, nel firmare il riconoscimento di debito, ha rinunciato a poterne infirmare la validità in un’eventuale causa di rigetto dell’opposizione contestando l’esistenza, l’entità o l’esigibilità del credito riconosciuto. In particolare, essa ha quindi rinunciato alla facoltà d’eccepire la mancata o carente esecuzione del contratto d’appalto in sede di rigetto dell’opposizione. È l’unico senso razionale attribuibile a questa clausola e del resto la reclamante non si azzarda a proporne un altro. Vero è che un riconoscimento di debito non ha “di principio” alcun’influenza sull’esistenza materiale del credito riconosciuto (sentenza del Tribunale federale 4C.214/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 4.3.2), ma nel caso in rassegna proprio la clausola n. 1.2 deroga a tale principio.
6.4 Che del resto la nota clausola comporti inoltre, dal profilo del diritto materiale e della procedura di merito, una rinuncia dell’escussa a qualunque eccezione derivante dal contratto d’appalto, come pare sostenere la resistente, è un quesito che non è necessario risolvere in questa sede. Verrà semmai esaminato nella causa di disconoscimento di debito già avviata dalla reclamante. Ne segue anche che tutte le censure sollevate da quest’ultima nel reclamo riguardo alle condizioni di una rinuncia ai diritti di garanzia sono senza oggetto a questo stadio della procedura, giacché la sentenza impugnata non impedisce in sé alla reclamante di far valere le sue eccezioni nella causa di disconoscimento di debito.
6.5 È altresì senza rilievo il fatto che al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito l’istante non avesse ancora consegnato il rapporto finale di collaudo. La reclamante, infatti, non si prevale – per avventura – di un vizio di volontà o di un motivo di nullità. Deve così lasciarsi opporre quanto da lei stessa pattuito.
6.6 Il reclamo va di conseguenza respinto senza che sia necessario vagliare le altre censure della reclamante in merito alla “relazione” tra il riconoscimento di debito e l’offerta del 29 giugno 2015, all’applicabilità della Norma SIA 118 sulla prescrizione dei diritti di garanzia nel contratto d’appalto o all’entità del danno da essa lamentato.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'040'000.–, supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).