Incarto n.
14.2018.110

Lugano

11 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 dicembre 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2018 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con istanza del 5 dicembre 2017, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 19'289.40.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 29 gennaio 2018 è comparsa la sola convenuta, che ha formulato una proposta di estinzione delle pretese dell’istante mediante il versamento di cinque rate men­sili di fr. 4'000.– cadauna. L’istante avendo poi accettato la proposta, il Pretore aggiunto ha fissato una nuova udienza di discussione per l’11 giugno 2018, alla quale però nessuno si è presentato.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 20 giugno 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento. Il 2 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione dei suoi crediti e al conseguente ritiro della domanda di fallimento.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                        Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                   2.   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

 

                                         Nel caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso due ordini di pagamento di fr. 11'127.40 e fr. 3'815.– eseguiti il 27 giugno 2018 all’ordine dell’istante (doc. F), un messaggio elettronico della CO 1 che dichiara la sua istanza priva d’oggetto – ciò che è parificabile a un ritiro della stessa – e due scritti della stessa istante all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con cui comunica di ritirare le esecuzioni n. __________ (sfociata in un attestato di carenza di beni) e __________. Tutti e tre i documenti sono datati 27 giugno 2018 (doc. G), ossia sono successivi alla dichiarazione del fallimento del 20 giugno. Questi documenti sono ricevibili e consentono di ritenere adempiuto il primo dei due presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF (cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF; v. sentenza della CEF 14.2018.66 del 4 giugno 2018 con­sid. 3).

 

                                   3.   Essendo i pagamenti dei crediti dell’istante e (l’implicito) ritiro del­l’istanza successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

 

                                3.1   Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                3.2   Nel caso di specie, la reclamante ha dimostrato di avere depositato fr. 60'036.25 all’Ufficio di esecuzione a copertura di tutti gli altri e otto attestati di carenza di beni e di ulteriori 8 esecuzioni aventi superato lo stadio dell’opposizione (doc. D e E). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia seriamente minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

 

                                   4.   All’Ufficio di esecuzione di Bellinzona dev’essere ordinato di prov­vedere a ripartire la somma di fr. 60'036.25 depositata dalla reclamante tra le esecuzioni indicate sulla ricevuta del 26 giugno 2018 (doc. E), conformemente alla sua stessa volontà (sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 4.4).

 

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 19 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                          4.    È ordinato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona di procedere al riparto della somma di fr. 60'036.25 depositata sul conto terzi della RE 1 tra le esecuzioni menzionate sulla ricevuta del 26 giugno 2018 relativa a quel deposito.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–    ;

– __________;

–  Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

–  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).