Incarto n.
14.2018.114

Lugano

9 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 aprile 2018 dalla

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

AP 1 

(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 luglio 2018 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza del 25 aprile 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della AP 1, facendo valere che la convenuta ha so­speso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 38'567.25 oltre a interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione prorogata al 2 luglio 2018 non è comparso nessuno.

                                  C.   Statuendo con decisione 3 luglio 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della AP 1 dal 4 luglio 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo. Il 3 agosto 2018 la recla­mante ha chiesto la sospensione del trattamento della causa in attesa del pagamento, allora dato per imminente, di tutte le esecuzioni. Il 17 aprile 2019, la stessa ha comunicato di aver versato fr. 116'980.– all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona a saldo della maggior parte delle esecuzioni in corso nei suoi confronti, oltre ad altre somme corrisposte a singoli creditori con i quali erano stati conclusi accordi separati, e il successivo 3 maggio ha informato sul pagamento di fr. 22'317.03 all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona a saldo di un debito nei confronti della __________ in liquidazione, confermando la richiesta di annullamento del proprio fallimento.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 luglio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore della AP 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è sen­z’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 di­cembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

                                   2.   La reclamante si duole di violazioni del suo diritto di essere sentita, da un lato perché il Pretore aggiunto le ha direttamente spedito la citazione alla nuova udienza del 18 giugno 2018 anziché al suo patrocinatore e non ha statuito sulla domanda di (ulteriore) rinvio espressa da quest’ultimo il 15 giugno 2018, l’udienza non avendo del resto avuto luogo siccome nessuna parte si è presen­tata, e dall’altro perché la sentenza impugnata non è motivata.

 

                                2.1   I fatti esposti dalla reclamante non sono contestati dalla controparte e trovano conferma negli atti. La motivazione della decisione impugnata appare d’altronde insufficiente per una causa di fallimento senza preventiva esecuzione, in cui la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d’ap­­prezzamento.

 

                                2.2   Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF) e la sentenza impugnata essendo comunque formalmente viziata, essa andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio. Da ciò si può però prescindere dal momento che l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). In effetti, nel frattempo la reclamante ha estinto pressoché tutte le esecuzioni a suo carico (tra cui 21 promosse dalla CO 1), tranne due nuove iniziate quest’anno per poco meno di fr. 11'000.– complessivi. In queste circostanze, il Pretore aggiunto altro non potrebbe che respingere l’istanza – ricordata la ricevibilità senza limiti dei nova anteriori alla pronuncia del fallimento (sopra consid. 1.2) – in manifesta assenza di sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. In accoglimento del recla­mo, l’istanza della CO 1 va di conseguenza respinta e il fallimento della AP 1 annullato (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo, non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata è così riformata:

                                          1.    L’istanza è respinta e la dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della AP 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della AP 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–    ;

     ;

–  Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

–  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).