Incarto n.
14.2018.118

Lugano

5 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.426 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 maggio 2018 dalla

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore aggiunto;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’in­­casso di otto pretese di fr. 5'000.– (indicando quale titolo di credito l’“inc. __________ Ripetibili”), di fr. 300.– (“Inc. __________ Ripetibili”), di fr. 1'000.– (“Inc. __________ Ripetibili”), di fr. 696.40 (“Corpo pompieri __________”), di fr. 16'800.– (“Diritto di ritenzione al debito per beni __________ di fr. 1'000.– (“5A_836.2017.ZHE Ripetibili”), di fr. 1'000.– (“__________ Ripetibili”) e di fr. 600.– (“Inc. __________ e __________ Ripetibili”), in tutti i casi oltre agli interessi del 3% dal 1° gennaio 2017.

 

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 maggio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 giugno 2018, alle quali sono seguite la replica 20 giugno 2018 dell’istante e la duplica 27 giugno 2018 della convenuta.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 3 luglio 2018, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 440.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della parte convenuta.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2018 per ottenerne la revoca e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che i documenti presentati dall’istante non soddisfano i requisiti formali necessari alla concessione del rigetto definitivo – e neppure provvisorio – dell’opposizione. Le decisioni sono infatti state prodotte in estratto e non risulta, a parere del primo giudice, che le stesse siano esecutive. Per di più l’estratto del decreto 14 novembre 2017 del Tribunale federale relativo a una richiesta d’an­­ticipo non indica se lo stesso è poi stato versato né se per finire è stato posto a carico della convenuta. Per il Pretore aggiunto, infine, né il rapporto d’intervento del Corpo pompieri di __________ né la dichiarazione 10 giugno 2015 della __________ SpA hanno carattere di decisione, e quest’ultima non varrebbe neppure come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e titolo di rigetto provvisorio. Onde la reiezione totale dell’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 sostiene che ripetibili decise da giudici sono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposi­­zione e allega genericamente di disporre di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico e scrittura privata, che le permetterebbe di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione e la continuazione dell’esecuzione senza che la convenuta possa far accertare l’inesistenza del credito né farlo disconoscere.

 

                                   5.   Ora, il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

 

                                5.1   In tutta evidenza il reclamo in esame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. La RE 1 non si confronta minimamente con la sentenza impugnata indicando per ogni singolo credito perché la motivazione del primo giudice sarebbe errata o quali fatti sarebbero stati accertati in modo manifestamente erroneo. Il reclamo è pertanto irricevibile.

 

                                5.2   Per abbondanza, se è vero che decisioni di condanna dell’escus­­so a pagare ripetibili a favore dell’escutente possono configurare titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF – ciò che non è comunque il caso di due degli otto crediti posti in esecuzione dalla reclamante (v. doc. E e F, che peraltro non sono neppure decisioni giudiziarie o amministrative emesse nei confronti dell’escussa) – è inoltre necessario che l’obbligo di rifondere le ripetibili sia contenuto nel dispositivo della decisione (condizione non data per i doc. B e G), che la decisione sia chiara, in particolare riguardo all’identità del creditore e del debitore (non indicata negli estratti di decisioni di cui ai doc. H e I), e sia esecutiva, presupposto quest’ultimo da dimostrare in linea di principio con un’attestazione di esecutività (art. 336 cpv. 2 CPC; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 55 ad art. 80 LEF), non presente sui documenti C e D agli atti. Nessuno dei documenti prodotti dall’istante, d’altronde, è assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio, ovvero a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (cioè allestito da un pubblico ufficiale come un notaio ticinese) o scrittura privata (vale a dire firmata manualmente dall’escusso) giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.

 

                                         Stante il carattere formale della procedura di rigetto dell’opposi­­zione, che giustifica la “scorciatoia esecutiva” evocata nel reclamo, per cui l’esecuzione può essere continuata senza decisione di merito sul credito dell’escutente – fatta salva, comunque sia, l’azione di disconoscimento di debito nei casi in cui l’opposizione sia stata rigettata in via provvisoria (art. 83 cpv. 2 LEF) – in mancanza di titoli di rigetto dell’opposizione chiari e completi, il cui carattere esecutivo sia debitamente attestato, nel merito la decisione impugnata si rivelerebbe ad ogni modo fondata, fermo restando che la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti com­pleti o mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'396.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).