|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 21 marzo 2018 dalla
|
|
CO 1
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 (rappresentato dalla RA 1, __________)
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 13 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 marzo 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'415.05 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 13 giugno 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 6 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 16 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Con complemento del reclamo del 31 luglio 2018, RE 1 ha prodotto altra documentazione e chiesto la concessione dell’effetto sospensivo “definitivo”. Nelle sue osservazioni del 27 agosto 2018 l’istante ha postulato la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 6 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento di reclamo del 31 luglio 2018, tenuto conto del fatto che il termine di ricorso è scaduto al più presto il terzo giorno utile dopo le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) in virtù dell’art. 63 LEF (per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia lunedì 6 agosto 2018, il 1° agosto essendo festivo (Festa nazionale), il 4 agosto un sabato e il 5 una domenica.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3. Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata l’11 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'471.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
4. Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante si è limitato a rilevare che il fallimento è dovuto a un eccessivo indebitamento creatosi in seguito all’avvio nel 2016 di una ditta individuale (la “PI 1 di RE 1”), poi chiusa nel novembre del 2017, mentre la sua attività aziendale attuale gli garantisce introiti regolari (all’incirca di fr. 18'000.– mensili), che rendono possibile un accordo di rateazione con i suoi creditori, per lo più istituzionali. Nel complemento al reclamo, egli allega di avere pagato l’unico attestato di carenza di beni a suo carico e l’unica esecuzione giunta allo stadio del fallimento, e s’impegna ad aumentare da fr. 370.– ad almeno fr. 500.– la rata mensile corrisposta all’Ufficio d’esecuzione.
Da parte sua l’istante, nelle osservazioni al reclamo, afferma che il convenuto paga costantemente in ritardo i premi dell’assicurazione malattia dal settembre del 2016, al punto che il saldo degli arretrati ammonta ora a fr. 20'300.–. Lamenta inoltre ch’egli non abbia neppure rimborsato l’anticipo di fr. 1'000.– da essa versato. Ritiene pertanto che il presupposto della solvibilità non sia dato, motivo per cui postula la reiezione del reclamo.
4.1 Spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2 Nel caso specifico, si evince dall’estratto conto prodotto con il reclamo che il reclamante pare effettivamente conseguire entrate regolari (con l’eccezione di quelle versate dalla __________) dell’ordine di fr. 18'000.– mensili e che per i primi sei mesi del 2018 ha incassato fr. 131'910.10, ossia quasi fr. 22'000.– mensili (dall’estratto relativo al periodo dall’11 aprile al 31 dicembre 2017 risulta d’altronde sostanzialmente la stessa cifra). Ciò gli permette apparentemente di far fronte alle trattenute di reddito operate dall’ufficio d’esecuzione per le procedure esecutive pervenute allo stadio del pignoramento e persino di aumentarne l’importo, di modo che il raggiungimento di un accordo con i creditori, tutti istituzionali, non può al momento essere escluso. Oltre al credito dell’istante, il reclamante ha del resto estinto ultimamente anche altre esecuzioni, sicché al 31 luglio 2018 non aveva (più) attestati di carenza di beni né esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Alla stessa data, d’altronde, risultava pendente una sola esecuzione dell’istante (n. __________) per nominali fr. 2'802.75. Il mancato pagamento dei premi LAMal correnti fatturati dall’istante costituisce invero un cattivo segno, ma con un adeguato supporto contabile il regolare pagamento di quei premi sembra possibile in considerazione delle consistenti entrate dell’attività corrente e, debitamente comprovato, gli permetterebbe inoltre di chiedere all’Ufficio d’esecuzione un aumento del proprio minimo esistenziale.
Tutto ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della ditta del reclamante non possa considerarsi minacciata a breve, un risanamento della sua situazione finanziaria, gravata dai debiti contratti in passato in occasione dell’infelice esperienza fatta con la “PI 1”, apparendo possibile a medio termine alla luce dei contratti in essere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Egli è però sin d’ora reso attento che, ove dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato in fallimento, in caso di reclamo egli non potrà contare sulla medesima indulgenza da parte della Camera nell’apprezzamento della sua solvibilità.
5. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegna indennità d’inconvenienza, non avendo la stessa formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado le sarà riversata prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. L’anticipo di fr. 920.– prelevato a copertura delle spese di liquidazione del fallimento sarà retrocesso all’istante direttamente dall’Ufficio dei fallimenti non appena il reclamante avrà pagato le spese esecutive sorte dopo il fallimento.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
|
|
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).