Incarto n.
14.2018.121

Lugano

21 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.2148 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 aprile 2018 dalla

 

 

CO 1 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 luglio 2018 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 24 aprile 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'391.31 più interessi.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 27 giugno 2018 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 13 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo provvisorio parziale. Il 3 agosto 2018 RE 1 ha prodotto un complemento di reclamo e ulteriori documenti. Né il reclamo né il complemento sono stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento del 3 agosto 2018, posto che la notifica è avvenuta durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio, art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di reclamo è iniziato solo il 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), per scadere lunedì 13 agosto 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. 6) relativa al versamento di fr. 3'802.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 18 luglio 2018) prodotto dal re­clamante (doc. 7) si evince che nei suoi confronti erano pendenti ben 43 esecuzioni per oltre fr. 850'000.–. Tolte però le esecuzioni pendenti allo stadio della notifica del precetto esecutivo (in particolare l’esecuzione n. __________ per fr. 783'019.75) o sospese da opposizione, la cui reale consistenza non può ancora dirsi certa, ne rimanevano 20 allo stadio del pignoramento per circa fr. 20'000.– (ora 18 in seguito al pagamento di fr. 894.10 il 31 luglio 2018, doc. 15 accluso al complemento di reclamo), che paiono coperte dal valore di stima dei due fondi pignorati, pur tenuto conto delle ipoteche nominali. Quanto alle sette esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento ancora pendenti al momento dell’inoltro del reclamo, RE 1 ha dimostrato con il complemento del 3 agosto 2018 di averne pagato cinque (per complessivi fr. 7'566.85, doc. 10) e di avere ottenuto una dilazione per le altre due esecuzioni, previo il versamento di due acconti iniziali di fr. 1'200.– (doc. 11) e 1'000.– (doc. 12 e 14). Considerati ancora altri pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento per fr. 3'522.05 (doc. 7 pag. 5, es. 2577438 e doc. 8), risulta che il reclamante ha ridotto ultimamente il proprio indebitamento di quasi fr. 18'000.– (fr. 3'802.85 + 3'522.05 + 894.10 + 7'566.85 + 2'200.–). Non risultano infine essere stati rilasciati attestati di carenza di beni nei suoi confronti (doc. 7).

 

                                         Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–     ;

    ;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).