Incarto n.
14.2018.140

Lugano

28 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 marzo 2018 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, )

 

 

contro

 

 

RE 1

(già patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Tra il 2010 e il 2016 la RE 1 ha sottoscritto nove offerte della CO 1 relative alla fornitura di attrezzatura d’ufficio (software, hardware e altro materiale di tecnologia del­l’informazione [IT]) così come alla sua installazione e configurazione. Per i mesi da agosto a ottobre 2017 la CO 1 ha emesso tre fatture di fr. 552.85, 526.95 e fr. 545.–, indicanti, la prima 16 posizioni e le altre due 15. Con email del 17 ottobre 2018 essa ha poi disdetto tutti i contratti per il 31 ottobre 2017 e il 1° novembre 2017 ha emesso un’ultima fattura per fr. 3'842.75 (incluso un “saldo canoni per disdetta in un’unica soluzione” di fr. 3'501.89).

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'467.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017, indicando quale titolo di credito le “Fatture no. __________, __________, __________, __________”.

 

                                  C.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 marzo 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lu­gano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 maggio 2018, cui sono seguite la replica del 30 maggio e la duplica del 14 giugno 2018, con cui le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti domande.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 22 agosto 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 3 ottobre 2018 la CO 1 ha presentato una domanda di prestazione di una cauzione (ai sensi dell’art. 99 CPC) chiedendo inoltre – in attesa del pagamento della stessa da parte dell’istante – la sospensione della procedura e l’annullamento del termine per presentare le osservazioni al reclamo. Con decreto del giorno successivo il presidente della Camera ha respinto le richieste dell’istante, che nel termine impartito non ha poi inoltrato osservazioni al reclamo. Il 23 gennaio 2019, l’avv. PA 1 ha informato la Camera di non più rappresentare la RE 1 e chiesto d’inviare ogni futura corrispondenza direttamente alla società.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 agosto 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 23 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Nel reclamo, la RE 1 ritiene, tra le altre cose, “superficiale ed errata” la conclusione cui è giunto il primo giudice, in particolare laddove ha ritenuto che le sue allegazioni “risultano prive di fondamento e non infirmano, quindi, la validità della pretesa avan­zata”. Ribadisce al proposito l’eccezione di mancato adempimento contrattuale da parte della procedente (ai sensi dell’art. 82 CO), sostenendo ch’essa non era legittimata a chiedere alcunché né per il mese di luglio 2017 – non essendole per tale mese state fornite le credenziali di accesso ai servizi e le password – né per i tre mesi successivi, dal momento che oltre ad aver disdetto il contratto con effetto immediato al 31 luglio 2017, le credenziali successivamente fornitele non erano funzionanti, impedendole così di usufruire dei servizi della società istante. Rimprovera poi al Pretore di non aver minimamente esaminato l’eccezione secondo cui le prestazioni indicate sulle fatture in oggetto – oltre ad essere “errate ed esorbitanti” – non fanno riferimento ai servizi indicati negli ordini da essa sottoscritti, sottolineando in particolare come il “saldo dei canoni per disdetta in un’unica soluzione” (di fr. 3'501.89) non sia mai stato da lei accettato (reclamo, pag. 6 ad 5).

 

                                   3.   Ora, è giurisprudenza consolidata che, sebbene il giudice non sia tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse – potendosi limitare a trattare quelle di rilievo per il giudizio –, la motivazione della sua decisione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’es­­sere redatta in modo tale che l’interessato possa capirne la portata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio al­l’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenze della CEF 14.2016.29 del 13 luglio 2016 consid. 5 e 14.2014.162 del 18 dicembre 2014 consid. 5).

 

                                3.1   Sennonché nella fattispecie il Pretore non si è affatto determinato sugli argomenti sollevati dalla reclamante già nelle sue osservazioni all’istanza (pag. 3 ad 17-18 e 25-26), ribaditi sia con la duplica (pag. 3 ad 13 e 17) sia davanti a questa Camera, ma si è limitato a considerare in modo generico che “l’insieme della documentazione prodotta dall’istante – ossia le offerte menzionanti il prodotto/servizio, il prezzo unitario e il prezzo totale, debitamente sottoscritte dalla convenuta unitamente alle condizioni generali e alle fatture […] costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e a qualificare le censure dell’e­­scussa come “prive di fondamento”. Così facendo, egli non ha dato modo alla convenuta di capire i motivi – appunto non esplicitati – per cui ha respinto le argomentazioni da essa addotte per infirmare il titolo di rigetto.

 

                                  a)   In effetti, siccome è pacifico che le fatture prodotte dall’istante da sole non possono, poiché non sottoscritte dall’escussa (come invece esige l’art. 82 cpv. 1 LEF), assurgere a titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il Pretore avrebbe dovuto accertare d’uf­­ficio (e a maggior ragione a fronte dell’esplicita contestazione del­la convenuta) che ogni posizione delle singole fatture corrispondesse a una delle prestazioni comprese nelle offerte sottoscritte dall’escussa (e prodotte dall’istante), o perlomeno che tali corrispondenze siano state esplicitate in modo convincente dall’i­­stante, sul quale grava l’onere di allegazione al fine di consentire una verifica senza eccessive difficoltà degli importi posti in esecuzione. Non solo. Il Pretore avrebbe dovuto inoltre dare atto puntualmente dell’esito di tale verifica nella sua motivazione.

 

                                  b)   D’altronde, il primo giudice non ha neppure spiegato il motivo per cui ha ritenuto priva di fondamento l’eccezione d’inadempimento delle prestazioni dovute dalla società procedente, ribadita a più riprese dall’escussa già in prima sede. Occorre ricordare al riguardo che ove l’escusso contesti in modo sufficientemente circostanziato e non palesemente insostenibile la correttezza del­l’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’am­­bito di un contratto bilaterale, incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’in­­casso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente: sentenze 14.2017.131 del­l’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).

 

                                3.2   L’assenza di motivazione – non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC – costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentita della reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC). Ora, un tale vizio comporta – per principio – l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza di tale decisione nel merito. Eccezioni sono possibili solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per disattenzioni che, pur gravi, l’autorità di ricorso può sanare essa medesima poiché rinviare gli atti al primo giudice sarebbe una vana formalità e causerebbe un’inutile protrazione della procedura (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con richiami). Nella fattispecie la violazione del diritto di essere sentito lamentata dalla reclamante non è di poco conto, giacché riguarda le sue due principali censure, relative al titolo di rigetto medesimo (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF), e l’esito della controversia non appare evidente. Non incombe a questa Camera, nelle descritte circostanze, di sanarla in questa sede, pronunciandosi sulla causa per la prima volta al posto del giudice naturale e sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione. La decisione impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata al Pretore affinché provveda a emanare un nuovo giudizio debitamente motivato nel senso dei soprastanti considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

 

                                   4.   La tassa per il presente giudizio e la decisione sulla domanda di prestazione di una cauzione, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo (art. 105 CPC e sentenza della CEF 14.2013.125 del 31 ottobre 2013 consid. 2). Quanto alle spese ed eventuali ripetibili di prima sede, esse saranno fissate dal Pretore un’altra volta con il nuovo giudizio.

 

                                   5.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'467.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                  2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, già anticipati dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–, ,;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).