Incarto n.
14.2018.14

Lugano

22 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.4750 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre 2017 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv.  PA 1 )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2018 dal Pretore, con cui ne ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dal 30 gennaio 2018;

ricordate l’ordinanza 16 febbraio 2018, con cui il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, e l’ordinanza 4 marzo 2020, con cui ha accertato la sospensione della procedura di reclamo durante la moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi concessa dal Pretore ad RE 1 il 2 marzo 2020, sostituita il 30 giugno con una moratoria definitiva di sei mesi;

 

preso atto che con decisione del 4 gennaio 2021 il Pretore ha decretato nuovamente il fallimento di RE 1 in virtù dell’art. 296b LEF dopo aver accertato la manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato;

 

appurato che la sentenza appena citata non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato;

considerato che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC);

rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

atteso che il reclamo era a prima vista verosimilmente destinato all’insuccesso, come risulta anche dall’esito della procedura concordataria;

ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 300.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .

                                         Comunicazione a:

                                         –  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         –                                                                              –      avv.     

                                         –    

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).