Incarto n.
14.2018.152

Lugano

7 marzo 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 maggio 2018 da

 

 

CO 1, __________

 

 

contro

 

 

RE 1, __________

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 settembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 23 gennaio 2015 i coniugi RE 1 e CO 1 hanno firmato una “convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio”, con cui hanno concordato d’introdurre congiuntamente una domanda di scioglimento del loro matrimonio e di omologazione della convenzione. I coniugi hanno in particolare attribuito l’abita­­zione ex coniugale di __________ in uso alla moglie, il marito essendosi già costituito domicilio separato dal gennaio 2015, fissato un contributo alimentare per la moglie (fr. 3'700.–) e i quattro figli (fr. 950.– ognuno) di fr. 7'500.– mensili complessivi, pattuito che l’ex abitazione coniugale rimane di esclusiva proprietà della moglie, così come il debito ipotecario gravante il medesimo ea liquidazione delle reciproche prestazioni di dare e avere assunte dalle parti per la casa riconosciuto al marito una pretesa di fr. 50'000.– a saldo di ogni e qualsiasi sua pretesa, e di conseguenza convenuto la compensazione delle rispettive pretese pensionistiche.

 

                                         Al punto (11) denominato “entrata in vigore e validità”, i coniugi hanno stabilito che “la presente convenzione entra immediatamente in vigore con la sua firma come convenzione di separazione di fatto. Come convenzione di divorzio con l’omologazione da parte del Pretore ai sensi dell’art. 140 CCS. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2015 come convenzione provvisionale fino al momento in cui sarà omologata dal Pretore competente”.

                                  B.   Con istanza di divorzio del 30 gennaio 2015 i coniugi hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, lo scioglimento del matrimonio e l’omologazione della convenzione. Alla loro audizione avvenuta il 21 novembre 2017, entrambe le parti hanno dichiarato di non confermare il contenuto della convenzione e il marito non ha nemmeno confermato la sua volontà di divorziare. Con sentenza emessa l’indomani, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda comune di divorzio, obbligando RE 1 a rifondere alla moglie fr. 1'500.– per ripetibili.

                                  C.   Il 17 gennaio 2018 CO 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Vallemaggia una petizione di divorzio unilaterale con istanza supercautelare e cautelare. Statuendo su un’istanza di provvedimenti supercautelari inoltrata dalla moglie il 21 marzo 2018, con decisione cautelare del 4 aprile 2018 il Pretore ha – tra l’altro – fissato i contributi di mantenimento per moglie e figli per il periodo dal 1° aprile al 18 agosto 2018, pari a fr. 9'357.80 mensili.  

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 15'000.–, 2) fr. 4'000.– e 3) fr. 1'500.–, indicando quali titoli di credito “(1) Alimenti non versati per moglie e 4 figli, secondo convenzione accessorie al divorzio firmato il 23 gennaio 2015 (mesi non versati gennaio e febbraio 2015 fr. 7'500.– x 2, (2) pagamento parziale degli alimenti marzo 2018 (fr. 7'500.– ./. fr. 3'500.–), (3) Doc. DM2015.29 del 22.11.2017 cresciuta in giudicato per ripetibili alla moglie”.

                                  E.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 luglio 2018. Con replica spontanea del 18 luglio 2018 l’istante ha confermato la sua domanda, producendo documenti nuovi. Il convenuto non ha presentato una duplica spontanea.

                                  F.   Statuendo con decisione del 30 agosto 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per complessivi fr. 19'000.– (fr. 15'000.– + fr. 4'000.–) e in via definitiva per i rimanenti fr. 1'500.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non ha assegnato ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento previa concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la reiezione dell’istanza, con assegnazione di fr. 1'500.– per ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, postulando l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 1'300.–.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 10 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia invece il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2).

                                         La procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esi­­stenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha considerato che la mancata conferma davanti al giudice del divorzio sia della volontà del marito di divorziare sia del contenuto della “convenzione sulle con­seguenze accessorie al divorzio” concerne l’omologazione di tale convenzione, ma non ne infirma la valenza di riconoscimento di debito quale “convenzione provvisionale”, sia per i contributi alimentari di gennaio e febbraio del 2015, sia per quello di marzo del 2018, tanto più che il marito ha versato per quest’ultimo mese un acconto di fr. 3'500.– ammettendo così il proprio obbligo. Il Pretore ha d’altronde reputato apparentemente “falsa” la censura del convenuto secondo cui egli avrebbe ancora vissuto con la famiglia durante i mesi di gennaio e febbraio del 2015 e avrebbe provveduto al suo sostentamento, dal momento che dalla convenzione sulle conseguenza accessorie del divorzio, da lui firmata, risulta ch’egli si è costituito un domicilio separato dal gennaio 2015. Sulla scorta delle allegazioni non contestate dal marito contenute nella replica spontanea, il primo giudice non ha poi ritenuto credibile l’esistenza del credito di fr. 405'000.– posto in compensazione da costui sulla base del contratto di compravendita del 23 gennaio 2009, con cui ha ceduto alla moglie la sua quota di comproprietà della casa coniugale.

                                         Di conseguenza egli ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per complessivi fr. 19'000.– (fr. 15'000.– a titolo di contributi per moglie e figli per gennaio e febbraio del 2015 e fr. 4'000.– a titolo di saldo degli alimenti per marzo del 2018), e in via definitiva per fr. 1'500.– (corrispondenti alle ripetibili assegnate alla moglie nella sentenza 22 novembre 2017 dal Pretore aggiunto, sopra ad B).

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce prima di tutto che la convenzione di divorzio è stata revocata ed è decaduta con l’audizione dei coniugi del 21 novembre 2017 (sotto consid. 6.1). Contesta pure di avere versato alla moglie un acconto di fr. 3'500.– per il contributo di mantenimento di marzo del 2018, trattandosi in real­tà di un versamento di fr. 3'536.70 a titolo di “pensione” (consid. 6.2). L’escusso sottolinea poi che, pur avendo lasciato l’abitazio­­ne coniugale l’11 gennaio 2015, ha comunque coperto tutte le spese della famiglia per i mesi di gennaio e di febbraio del 2015 (consid 6.3). Si lamenta inoltre del fatto che il primo giudice non si è confrontato con la sua censura relativa all’indebito prelievo di fr. 70'000.– da parte della moglie (consid 6.4). Da ultimo, egli eccepisce nuovamente la compensazione con il proprio credito di fr. 405'000.– nei confronti della moglie per la vendita della casa coniugale (consid. 6.5).

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1).

                                5.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                  a)   In particolare, un contratto di mantenimento (o una convenzione in tal senso) non omologato da un giudice vincola le parti e legittima di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre 2012, consid. 2.4 segg.; sentenza della CEF 14.2009.81 del 16 novembre 2009, consid. 1, massimata in RtiD 2010 II 718 n. 59c). Il debitore del contributo può però rendere verosimile che successivamente la convenzione sia stata revocata in modo informale o che sia stata modificata. Il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso anche nel caso in cui è pendente una procedura per fissare i contributi di mantenimento. La possibilità che un tribunale modificherà l’obbligo contrattuale non costituisce (né giu­stifica) un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, n. 142 ad art. 82 LEF e i rinvii).

 

                                  b)   Nel caso specifico, il reclamante ha firmato la “convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio”, obbligandosi così a versare, a partire dal 1° gennaio 2015 contributi alimentari di complessivi fr. 3'800.– (4 x fr. 950.–) mensili per i quattro figli e di fr. 3'700.– mensili per la moglie (doc. F), e ciò da subito in quanto “convenzione provvisionale” fino al momento dell’omologazione da parte del Pretore competente (doc. F, pt. 11 a pag. 5). RE 1 obietta che la convenzione è stata revocata ed è decaduta il 21 novembre 2017, poiché “entrambi i coniugi hanno dichiarato di non confermare il contenuto della convenzione”. Trattandosi però di una circostanza successiva alla firma della stessa, incombe a lui, come convenuto, di renderla verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF e sopra consid. 5.1/a). La censura andrà quindi esaminata come tale con le altre eccezioni da lui sollevate (sotto consid. 6.1).

 

                                  c)   Per quanto attiene alla convenzione come riconoscimento di debito, a questo stadio del ragionamento basta constatare che in assenza di omologazione essa ha continuato a reggere le relazioni tra le parti fino alla sua sostituzione con la decisione del 4 aprile 2018 del Pretore del Distretto di Vallemaggia, con effetto dal 1° aprile 2018 (doc. W e 12). La convenzione non prevede infatti la propria revoca o decadenza in caso di mancata omologazione. Anzi, le parti hanno convenuto ch’essa entrava immediatamente in vigore con la sua firma “come convenzione di separazione di fatto” (doc. F ad 11). Ed è costante e incontestato che le parti vivono tuttora separate di fatto, che la convenzione non è stata omologata, che una modifica giudiziale del loro accordo di fatto è avvenuta solo con la suddetta decisione del 4 aprile 2018 e che, comunque sia, il marito si è attenuto a quanto pattuito per i mesi da marzo del 2015 a febbraio del 2018 (osservazioni al­l’istanza pag. 3 ad c: “i coniugi si sono accordati nel senso che il pagamento dei contributi di mantenimento avrebbe avuto inizio con il mese di marzo 2015”; replica spontanea a pag. 2 in alto).

                                         La decisione impugnata, laddove considera la convenzione come un valido riconoscimento di debito per gli alimenti di gennaio e febbraio del 2015 (per fr. 15'000.–) e di marzo del 2018 (per fr. 4'000.–, dedotto l’acconto di fr. 3'500.– che l’escutente allega di avere già ricevuto) resiste quindi alla critica sia in fatto che in diritto.

 

                                      5.2   Per quanto riguarda la pretesa di fr. 1'500.– vantata dalla moglie per ripetibili, come rettamente accertato dal primo giudice la decisione del 22 novembre 2017 con la quale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto la domanda comune di divorzio (inc. DM.2015.29, doc. C), giustifica il rigetto de­finitivo dell’opposizione per le ripetibili di fr. 1'500.– poste a carico del marito, ciò ch’egli neppure contesta, poiché tale decisione è esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF (è addirittura passata in giudicato: doc. C, sul retro).

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

 

                                6.1   RE 1 ha anzitutto fatto valere che la convenzione sulle con­seguenze accessorie del divorzio è stata revocata ed è decaduta in occasione dell’udienza del 21 novembre 2017, nel corso della quale entrambi i coniugi hanno dichiarato di non confermare il contenuto della convenzione.

 

                                  a)   Il Pretore ha respinto l’eccezione rilevando come la manifestazione di volontà delle parti di non confermare la convenzione con­cernesse la sua omologazione, ma non infirmasse la sua valenza come riconoscimento di debito.

 

                                         RE 1 gli rimprovera di avere omesso di considerare che neppure la moglie ha accettato il contenuto della convenzione e che la procedura inerente alla domanda comune di divorzio con intesa totale è stata stralciata dai ruoli, i coniugi avendo rinunciato a proporre l’azione di divorzio nel termine impartito. A mente del reclamante la convenzione avrebbe così perso validità ed esecutività contestualmente alla dichiarazione dei coniugi. Il ragionamento del primo giudice inerente alla sussistenza del riconoscimento di debito come convenzione provvisionale non avreb­be senso, poiché una sua omologazione sarebbe ormai esclusa dopo che ambedue i coniugi hanno dichiarato di non confermarne il contenuto, tanto più che né nella petizione di divorzio del 17 gennaio 2018, né nell’istanza di provvedimenti supercautelari del 21 marzo 2018, la moglie ne ha chiesto l’omologazione, sicché essa rimarrebbe valida sine die.

 

                                  b)   Sta però di fatto che in occasione dell’udienza del 21 novembre 2017, le parti si sono limitate a dichiarare di non confermare la convenzione del 23 gennaio 2015, ma come rettamente rilevato dal Pretore “nell’ambito della domanda comune di divorzio con intesa totale” (v. la frase introduttiva del verbale, doc. 2), mentre nulla hanno detto sulla sua validità come “convenzione di separazione di fatto” (doc. F ad 11). A ragione il Pretore non ha quindi ritenuto verosimile la revoca della convenzione, per tacere del fatto che il marito ha poi effettivamente versato integralmente gli alimenti convenuti dal marzo del 2015 al febbraio del 2018 (sopra consid. 5.1/b).

 

                                  c)   Non si disconosce che la reiezione dell’istanza comune di divorzio e la mancata introduzione di un’azione di divorzio unilaterale nel termine impartito ai coniugi hanno reso senza oggetto le domande di misure cautelari e supercautelari, determinando lo stral­cio delle relative procedure dal ruolo (doc. 10 e 11). Siffatte decisioni non paiono però di natura a influire sull’accordo dei coniugi circa il mantenimento di moglie e figli durante la separazione di fatto. Siccome non è stato omologato, tale accordo non può infatti essere considerato come una misura cautelare che sarebbe decaduta con la fine della procedura principale. Del resto le decisioni in questione non dispongono nulla in proposito. E un accordo di mantenimento, pur non omologato da un giudice, vincola le parti e legittima di principio il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione finché – come nella fattispecie – non è stata resa verosimile la sua revoca o modifica (sopra consid. 5.1/a).

                                  d)   Che la convenzione abbia validità sine die non è una conseguen­za ineluttabile del ragionamento del Pretore, quantunque ne dica il reclamante. È risaputo che i coniugi possono in ogni tempo, insieme o separatamente, adire il giudice a protezione della loro uni­one, in particolare perché decreti contributi di mantenimento (art. 173 e 176 cpv. 1 n. 1 CC) od ordini i necessari provvedimenti cautelari durante la procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Anche se il giudice deve prendere come punto di partenza l’inte­sa dei coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e delle risorse durante la vita in comune giusta l’art. 163 cpv. 2 CC, egli la può (e deve) modificare quanto occorre per tenere conto della nuova situazione, in specie delle spese supplementari dovute al­l’esistenza di due economie domestiche separate (DTF 137 III 387 consid. 1; sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello 11.2015.58 del 29 maggio 2017, consid. 4).

                                         Ne consegue, nel caso concreto, che i coniugi potevano in ogni tempo far modificare o adattare la nota convenzione a eventuali cambiamenti rilevanti della loro situazione economica. Essa non era quindi valida a tempo indeterminato. A un esame sommario anche su questo punto il ricorso manca di consistenza.

 

                                6.2   Rimprovera poi il reclamante al Pretore di avere accertato arbitrariamente il versamento da parte sua alla moglie di un “acconto” di fr. 3'500.– per il contributo di mantenimento di marzo del 2018, mentre si tratta in realtà di un versamento di fr. 3'536.70 a titolo di “pensione” come risulta dall’estratto bancario della Postfinance (doc. B, pag. 5).

 

                                         La questione è senza interesse. Come spiegato al considerando precedente, il titolo di rigetto per gli alimenti di marzo del 2018 è, come per i mesi precedenti, la nota convenzione. Che il versamento verta poi su fr. 3'536.70 (e non su fr. 3'500.– come allegato dall’istante e preso in considerazione dal Pretore) è un’allega­­zione che spettava all’escusso formulare in prima sede (art. 82 cpv. 2 LEF) – e non al primo giudice accertare d’ufficio (sentenza della CEF 14.2015.119/121 del 13 novembre 2015 consid. 9.2). In sede di reclamo essa è tardiva e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2).

 

                                6.3   Per quanto riguarda i contributi di gennaio e febbraio del 2015, il Pretore ha constatato che secondo il terzo punto della convenzione RE 1 ha lasciato l’abitazione coniugale nel gennaio del 2015, costituendosi altrove un domicilio separato. Appare così come falsa – a suo giudizio – l’argomentazione secondo cui egli avrebbe continuato a vivere nell’abitazione coniugale ancora per due mesi, provvedendo al sostentamento della famiglia.

 

                                         Il reclamante ribadisce invece di aver lasciato l’abitazione coniugale solo l’11 gennaio 2015 e sostiene di aver coperto tutte le spese della famiglia per i mesi di gennaio e di febbraio del 2015, iniziando a versare i contributi di mantenimento stabiliti a suo tempo a partire dal marzo del 2015. In quei due mesi, egli soggiunge, la moglie avrebbe avuto a disposizione anche le sue carte bancarie, mentre lui avrebbe pagato gli interessi ipotecari relativi all’abitazione coniugale per lo stesso periodo, di fr. 1'150.– mensili.

                                  a)   L’allegazione del marito secondo cui egli avrebbe lasciato l’abita­­zione coniugale l’11 gennaio 2015 è nuova e quindi irricevibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, non appare idonea a rendere verosimile ch’egli abbia provveduto a mantenere la famiglia durante i mesi di gennaio e di febbraio del 2015. Egli stesso ammette del resto che “le prove documentali di cui dispone […] sono poca cosa…” (reclamo pag 6 ad c). Ciò vale anche per l’afferma­­zione relativa all’uso delle sue carte bancarie da parte della moglie. In prima sede ha citato genericamente al riguardo i doc. 3, 7, 8 e 9, ma il primo estratto conto e l’ordine di bonifico si riferiscono a operazioni avvenute nel marzo del 2015, mentre per i due ultimi estratti conto il reclamante non ha indicato quali prelievi o acquisti sarebbero da imputare alla moglie, se non i due trasferimenti di fr. 1'150.– ciascuno del 19 gennaio 2015 (doc. 8 pag. 5) e del 19 febbraio 2015 (doc. 9 pag. 4) con la causale “RE 1 e/o CO 1 interessi ipotecari”.

 

                                  b)   È vero che il Pretore non si è determinato su questi due trasferimenti. È altrettanto vero che non è dato di sapere a chi essi sono stati destinati (alla moglie, al marito, a entrambi) né a quale mutuo e a quale periodo si riferiscono. La moglie sostiene che gli importi sarebbero rimasti nella disponibilità del marito. Egli non fornisce indizi di segno contrario. In queste circostanze non può essere seriamente rimproverato al Pretore di non aver considerato verosimile l’estinzione degli alimenti dovuti per gennaio e febbraio del 2015.

 

                                6.4   Il reclamante si lamenta inoltre che il Pretore non si sia confrontato con l’eccezione di compensazione da lui sollevata in prima sede in merito al prelievo a suo dire indebito di fr. 70'005.– effettuato il 6 marzo 2015 dalla moglie dal conto congiunto dei coniugi senza il consenso del marito, per di più dopo l’avvenuta separazione e la sottoscrizione della convenzione.

 

                                  a)   Non si disconosce che il Pretore non si è espresso al riguardo. Non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, poiché neppure il reclamante chiede tanto – conclude per la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione dell’istanza –, la causa è matura per il giudizio e i fatti pertinenti non sono contestati, sicché la Camera può statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, consid. 7).

 

                                  b)   In prima sede RE 1 ha sì reso verosimile un prelievo della moglie di fr. 70'005.– dal conto congiunto il 6 marzo 2015 (doc. 3 pag. 2 e doc. 7), ma non il suo asserito carattere “indebito”, che gli darebbe un diritto al rimborso da porre in compensazione con i crediti posti in esecuzione. Al contrario, è la moglie, nella replica spontanea all’istanza (pag. 2) – e nelle osservazioni al reclamo – ad avere reso verosimile che la somma in questione proveniva da un credito limitato a fr. 170'000.– concesso dalla __________ nella forma di anticipi a termine fisso e garantito da pegni gravanti l’abitazione coniugale di proprietà esclusiva della mo­glie, in base al contratto concluso dai coniugi il 17 febbraio 2015 allo scopo di procurare alla moglie le “liquidità per la gestione del­l’attività [sua]” e il proprio “fabbisogno personale” (contratto di credito, doc. X). RE 1 non si è espresso al riguardo, neppure in sede di reclamo. A un esame sommario – che semmai potrà essere approfondito nella procedura di divorzio – l’eccezione di compensazione invocata dal marito non pare verosimile e dunque va respinta.

 

                                6.5   Infine, relativamente all’eccezione di compensazione con il credito di fr. 405'000.– vantato nei confronti della moglie sulla base del contratto di compravendita del 23 gennaio 2009 (con cui il convenuto ha venduto all’istante la propria quota di ½ della particella n. __________ RFD di __________), egli fa valere che il Pretore ha accertato i fatti in modo arbitrario nel seguire la tesi della moglie, secondo cui essa avrebbe comprato la quota del marito a scopo di ottimizzazione fiscale, e nel ritenere l’intero suo credito inesistente senza nemmeno considerare l’apporto di fr. 14'463.45 pro­veniente dal terzo pilastro di lui. A suo parere l’indicazione del prezzo nel contratto di compravendita, “di gran lunga inferiore al prezzo di mercato”, non è falsa, tanto che il primo giudice non ha segnalato il caso al Ministero pubblico. Va quindi presunta esatta (art. 9 CC). Il reclamante afferma inoltre di aver finanziato l’ac­­quisto iniziale della particella non solo con il proprio terzo pilastro, ma di non essere tenuto a dimostrarne l’entità in questa sede. Egli precisa poi di non aver presentato una duplica spontanea in prima sede, perché non la reputava necessaria, avendo già contestato l’istanza con le proprie osservazioni.

 

                                         Per abbondanza il reclamante evidenzia che nella nuova procedura di divorzio (unilaterale) la moglie non ha più rinunciato alla suddivisione dell’avere previdenziale pattuita nella convenzione di divorzio del 2015 “a compensazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, tra cui vi era appunto il credito del marito di fr. 405'000.–”. Tutte le pretese tra i coniugi sarebbero così nuovamente valide.

 

                                  b)   Se eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi concreti e oggettivi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

 

                                aa)   Nelle proprie osservazioni all’istanza, l’escusso ha fatto valere la compensazione rinviando al contratto di compravendita del 23 gennaio 2009, da cui risulta ch’egli ha venduto alla moglie la sua quota di comproprietà di un mezzo per fr. 405'000.–, “importo che viene pagato separatamente tra le parti”, e sostenendo che la moglie “sino ad oggi non ha mai versato alcunché al marito, sebbene nel frattempo abbia venduto l’intera particella no. __________ RFD __________, compresa pertanto la quota a suo tempo acquistata dal ma­rito e non ancora pagata” (osservazioni all’istanza, pagg. 3 e 4).

 

                                         La moglie, da parte sua, ha documentato in modo dettagliato la provenienza dei soldi con cui i coniugi, il 5 giugno 2008, avevano acquistato la particella metà ciascuno. Dai documenti agli atti risulta che il marito aveva investito per tale acquisto fr. 14'463.45 (e nulla di più) e la moglie fr. 69'453.55 (doc. H, I, L, M, N, O e P). Sei mesi dopo tale operazione, il marito ha venduto alla moglie la propria quota di comproprietà, a dire di quest’ultima a sco­po di ottimizzazione fiscale, poiché “a settembre del 2008 [essa] aveva infatti venduto un immobile di sua esclusiva proprietà e l’ac­­quisto dell’intera proprietà da parte sua era finalizzato e necessario all’ottenimento del differimento della TUI (imposta sugli utili immobiliari) per un importo maggiore” (doc. Q).

 

                                bb)   A un sommario esame, in fatto come in diritto, come quello che gl’incombe (Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 107-108 ad art. 82 LEF con i rinvii), ben poteva il Pretore ritenere la tesi della moglie più verosimile di quella del marito e considerare non credibile il credito di fr. 405'000.– opposto da quest’ultimo in compensazione, dal momento ch’egli non si è determinato sulle allegazioni della moglie. Vero è che non era tenuto a farlo, ma non può ora lamentarsi di non essere stato creduto. Ch’egli avesse contestato “i fatti dell’istanza” non è di rilievo, poiché la questione della compensazione si è posta solo dopo ch’egli l’aveva eccepita in sede di risposta all’istanza. Il Pretore poteva quindi a buon diritto reputare le spiegazioni della moglie non contestate dal marito – né dal profilo formale né dal profilo materiale – e considerare da lui condiviso lo scopo di ottimizzazione fiscale invocato dalla moglie, specie perché a quel momento i coniugi non erano ancora separati. Senza contare che l’esigibilità del prezzo di compravendita è discutibile, le parti avendo apparentemente escluso un pagamento immediato nel prevedere che l’importo in questione “viene pagato separatamente tra le parti”.

 

                                cc)   Ciò posto, non si disconosce che la tesi della moglie possa risultare problematica dal punto di vista fiscale e penale. Tuttavia, in una procedura di tipo sommario limitata ai fatti (e ai documenti) che le parti sono disposte a rivelare in sede giudiziaria, il giudice del rigetto solitamente non è in grado di determinare se vi sono sufficienti indizi di reati penali o d’infrazioni fiscali. Nel caso in rassegna, i termini della questione si evinceranno in modo sufficientemente chiaro solo in sede di scioglimento del regime matrimoniale. Allo stadio attuale della causa, non si può rimproverare al Pretore di non aver segnalato il caso al Ministero pubblico.

 

                                dd)   Quanto a un’eventuale compensazione limitata ai fr. 14'463.45 prelevati dal proprio terzo pilastro, l’escusso non ha contestato, in prima sede, la (contro) compensazione opposta dalla moglie con un suo credito in restituzione di fr. 50'000.– versati al marito in base alla convenzione sugli effetti del divorzio del 2015, poi non omologata (replica spontanea, pag. 4 a metà). E nel reclamo egli non spende una parola in merito. Non è così necessario approfondire la questione.

 

                                 ee)   È infine tardiva la censura – espressa per abbondanza nel reclamo – secondo cui le reciproche pretese dei coniugi sarebbero risorte dopo che la moglie, con la nuova petizione di divorzio, ora non rinuncia più alla suddivisione dell’avere di previdenza professionale. Essa, infatti, sarebbe dovuta essere invocata “immediatamente”, secondo il testo dell’art. 82 cpv. 2 LEF, già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2). Sia come sia, la questione è prematura: andrà risolta in sede di scioglimento del regime matrimoniale.

 

                                  ff)   Ne discende che sia l’accertamento dei fatti sia la conclusione in diritto cui è giunta il Pretore in merito alla compensazione eccepita dal reclamante non prestano il fianco alla critica.

                                        7.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Poiché si è già verificato che, a un esame di mera verosimiglianza, il Pretore ha giustamente respinto l’eccezione di compensazione con il credito di fr. 405'000.– vantato dal marito, a maggior ragione tale eccezione è senza pregio nella misura in cui è diretta contro il credito per ripetibili, in assenza di prove documentali assolutamente chiare e univoche giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 115 III 100).

                                   8.   La tassa del presente giudizio, in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                8.1   RE 1 chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio in questa sede, asserendo di non essere in grado di assumere le spese di procedura e di patrocinio. Egli si propone di comprovare la sua situazione finanziaria “con la produzione del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, non appena in suo possesso”. Secondo lui sarebbe inoltre adempiuta la condizione della probabilità di esito favorevole del gravame, motivo per cui sarebbero date tutte le condizioni per la concessione dell’assi­­stenza giudiziaria.

 

                                  a)   Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). L’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre (art. 119 cpv. 2 CPC).

 

                                  b)   In concreto, il reclamante non ha né prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, né esposto la sua situazione finanziaria. Mancando già uno dei presupposti per l’am­­missione al gratuito patrocinio, l’istanza va respinta. Dalla decisione cautelare del 4 aprile 2018 del Pretore del Distretto di Vallemaggia risulta del resto a favore del marito, dedotto il proprio fabbisogno e quello della famiglia, un’eccedenza di fr. 2'729.70 mensili (doc. W consid. 8), apparentemente sufficiente a far fronte alle spese processuali – contenute visto il carattere sommario della procedura – della causa in esame.

 

                                8.2   Da parte sua CO 1 postula l’assegnazione di un’inden­­nità d’inconvenienza di fr. 1'300.– arrotondati per i costi di preparazione delle osservazioni al reclamo esposti dall’avv. PI 1, che ci avrebbe dedicato almeno quattro ore a fr. 280.– l’u­na (e-mail del 3 ottobre 2018 allegato alle osservazioni).

                                  a)   Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (sentenze del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pag. 25 seg. n. 2046, consid. 4.5, e della CEF 14.2018.135/136 del 4 febbraio 2019 consid. 6.2 e i rinvii).

                                         Eccezioni sono ammesse in casi debitamente motivati ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5).

                                  b)   Nel caso concreto, CO 1 non ha quindi diritto né a un’in­­dennità per ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, l’avv. PI 1 non rappresentandola professionalmente in questa causa e in questa sede, né a un’indennità d’inconvenienza a norma del­l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, siccome essa non ha motivato di avervi diritto.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                  2.   L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono poste a suo carico del reclamante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–     ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).