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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.236 (fallimento) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 21 dicembre 2017 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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giudicando sul reclamo del 20 settembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Cevio, il 21 dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'403.40 più interessi e spese.
B. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2018 all’istanza, il convenuto ha chiesto la concessione di una dilazione facendo valere di attendere per luglio un acconto di fr. 35'000.– sui pagamenti diretti dovutigli e il saldo di alcune fatture emesse per la vendita di prodotti dell’azienda. Con scritto del 30 gennaio 2018, l’istante ha accettato eccezionalmente un’ultima proroga fino al 31 luglio 2018. L’8 luglio essa ha comunicato alla Pretura che il suo credito non era ancora stato saldato e il 28 agosto ha chiesto la continuazione della procedura.
C. Statuendo con decisione del 19 settembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 20 settembre 2018 alle ore 08:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di complessivi fr. 143.60.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto personalmente a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere impossibilitato a saldare il conto in sospeso. Il 24 settembre il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
E. Con un reclamo complementare del 1° ottobre 2018, RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore __________ PA 1, ha ribadito la sua domanda di annullamento del fallimento previa concessione dell’effetto sospensivo, facendo valere di avere nel frattempo provveduto a estinguere il credito dell’istante e le spese giudiziarie di prima sede. Preso atto di ciò, con decreto del 2 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. Il 16 ottobre 2018 il reclamante ha comunicato di aver saldato ulteriori tre esecuzioni. Nel termine impartito per esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 settembre e completato il 1° ottobre 2018 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 20 settembre 2018, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° ottobre 2018 dell’UE di Cevio relativa al versamento di fr. 1'734.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accluso al reclamo complementare) e una rilasciata dalla Pretura il 28 settembre 2018 a conferma del pagamento delle spese processuali da parte di RE 1, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio dell’UE di Cevio (al 26 settembre 2018) prodotto da reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 17 esecuzioni per complessivi fr. 22'125.95, mentre non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde appare verosimile ch’egli disponga di una sostanza immobiliare di oltre fr. 200'000.– (doc. I) e che debba ancora ricevere entro la fine dell’anno il saldo dei pagamenti diretti 2018, di circa fr. 22'000.– (doc. M) e un ulteriore contributo per la qualità del paesaggio di fr. 8'000.– circa (doc. M e O). Ciò porta a ritenere che i problemi di liquidità all’origine del fallimento siano passeggeri. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 19 settembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Cevio; – Ufficio dei fallimenti, Cevio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia, Cevio.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).