Incarto n.
14.2018.156

Lugano

14 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 332 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 8 agosto 2018 da

 

 

 CO 1

 

 

contro

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 settembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2018 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di fr. 3'465.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2018, indicando quale titolo di credito il “mancato versamento alimenti aprile-giugno-luglio 2018 (fr. 1'155.– mensili)”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza datata 8 agosto 2018 (ma pervenuta a destinazione solo il 24 agosto) CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il 7 settembre 2018 il convenuto ha trasmesso al Giudice di pace una serie di documenti, senza però esprimersi sull’istanza.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 14 settembre 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, così come l’am­­missione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 settembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Nella fattispecie, in prima sede il reclamante non ha presentato osservazioni all’istanza ma si è limitato a trasmettere alla Giudicatura di pace – entro il termine assegnatogli – un plico di documenti senza commentarli. Ne discende che tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono da considerare nuove e pertanto irricevibili in questa sede, così come la dichiarazione del Comune di __________ del 25 settembre 2018 (doc. D). Diversa è invece la questione relativa alla (contestata) qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione della transazione contenuta nel verbale d’udienza, su cui la procedente fonda la propria pretesa, poiché il divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC riguarda solo le allegazioni di fatto e non (anche) quelle di diritto. E ad ogni modo la Camera è tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato che la decisione del 4 ottobre 2010 prodotta dall’escutente, poiché regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione per l’importo posto in esecuzione. Dall’esame dei documenti prodotti dall’escusso senza alcun commento, il primo giudice ha dedotto che quest’ultimo è senz’altro confrontato con “gravi problemi economici”, ma che tale circostanza non lo esime dal rispettare il pagamento dei contributi alimentari stabiliti nella decisione prodotta.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto che il verbale di udienza del 4 ottobre 2010 sul quale l’istante fonda la propria pretesa possa costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizio­­ne, dal momento che non risulta munito dell’“apposito e usuale” timbro di passaggio in giudicato formale. Rileva inoltre che la decisione prodotta concerne una procedura di trattenuta salariale, valida unicamente nei confronti del terzo debitore, che non è dato di sapere né se – come si evince dal verbale – è stato fissato un termine alle parti per determinarsi a seguito di tale udienza, né se il Pretore ha nel frattempo ricevuto qualsivoglia comunicazione dalle medesime, e non è stato prodotto il precedente verbale del 1° marzo 2010 citato dal Pretore.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1; sentenza della CEF 14.2017.139 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.1).

 

                                5.2   Nel caso concreto l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sul verbale dell’udienza tenutasi il 4 ottobre 2010 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in una causa di protezione dell’unione coniugale promossa da CO 1 nei confronti del marito. Preso atto della volontà dei coniugi di riconoscere anche nel merito l’assetto cautelare vigente, che secondo il verbale del 1° marzo 2010 prevedeva a favore della moglie alimenti di fr. 1'155.– mensili, salvo a stabilire ch’es­­si sarebbero stati pagati per trattenuta, anche in caso di riconciliazione, il Pretore ha omologato “nel merito l’assetto di cui al verbale del 1. marzo 2010, con la seguente precisazione riguardante il punto 4: l’alimento è fissato in CHF 1'155.– mensili, pagati per trattenuta da __________ Sagl e ha stralciato la lite “per transazione”.

 

                                         Orbene, poiché firmata dalle parti e debitamente verbalizzata dal Pretore, l’intesa da esse raggiunta soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, che come tale costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF per le tre mensilità di aprile, giugno e luglio 2018 convenute a titolo di contributo alimentare per la moglie per complessivi fr. 3'465.– (3 x fr. 1'155.–). Siccome non risulta dal verbale che sia stata stabilita una scadenza mensile fissa entro la quale il contributo alimentare doveva essere versato (nel senso degli art. 102 cpv. 2 e, a contrario, 105 cpv. 1 CO), gli interessi di mora, al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), decorrono dal 6 luglio 2018, ossia dal giorno (non computato) della notifica del precetto esecutivo (Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’op­­position, 2017, n. 62 ad art. 82 LEF con rinvii), e non dal 1° aprile 2018 come richiesto dall’istante. La decisione impugnata va quin­di modificata su questo punto.

 

                                5.3   Contrariamente poi a quanto sostiene RE 1, l’assenza dell’apposito ed usuale timbro di crescita in giudicato formalenon osta a conferire alla transazione valenza di titolo di rigetto definitivo: anzitutto perché, in linea di principio, è sufficiente che il titolo sia esecutivo (art. 80 cpv. 1 LEF) – non è più, dal 2011, richiesto il passaggio in giudicato (RtiD 2012 I 975 n. 48c consid. 4.3) – sicché basta la produzione di un’attestazione di esecutività (art. 336 cpv. 2 CPC), perlomeno per le decisioni appellabili, ma anche perché la transazione giudiziaria – e l’art. 241 cpv. 2 CPC lo esplicita chiaramente – ha per legge l’effetto di una sentenza “passata in giudicato”, impugnabile solo con il rimedio giuridico straordinario della revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 134 consid. 1.3), che non preclude l’efficacia e l’ese­­cutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC). Senza contare che non è il decreto di stralcio a essere parificato a un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, bensì la transazione in esso contenuta (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 40 ad art. 242 CPC e sopra consid. 5.1). La censura manca pertanto di consistenza.

 

                                5.4   Il reclamante non può neanche essere seguito laddove afferma che il verbale si riferisce (esclusivamente) a una procedura di trattenuta salariale, che varrebbe unicamente nei confronti del terzo debitore (nella fattispecie la __________ Sagl). La transazione omologata dal Pretore, infatti, verte anche sulla fissazione, nel merito, degli alimenti a favore della moglie. Certo, l’accor­­do conferma l’assetto cautelare vigente, stabilito nel verbale del 1° marzo 2010, ma costituisce comunque una regolamentazione nuova, che si sostituisce, “nel merito”, a quella provvisionale antecedente. Poco importa, in queste circostanze, che l’istante non abbia prodotto il verbale del 1° marzo 2010. Quello del 4 ottobre 2010 agli atti basta a dimostrare l’esistenza di un (nuovo) accordo sugli alimenti, che vincola le parti ed è parificabile a un titolo di rigetto definitivo in virtù della sua trascrizione nel verbale d’u­­dienza. Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                5.5   Il reclamante denuncia ancora una pretesa “mancanza di chiarezza documentale”, asserendo che non è dato di sapere né se – come si evince dal verbale – è stato fissato un termine alle parti per determinarsi a seguito di tale udienza, né se il Pretore ha nel frattempo ricevuto qualsivoglia comunicazione dalle medesime. In realtà, la richiesta dei coniugi di assegnare loro “un termine per determinarsi” appare solo interlocutoria. A fronte della rassicurazione del Pretore per cui avrebbero sempre potuto riconciliarsi, essi hanno firmato il verbale quand’anche non fosse stato impartito loro alcun termine. Del resto l’effettività della transazione omologata dal Pretore non è subordinata a una conferma dei coniugi. Ove essi avessero revocato o modificato la loro intesa dopo l’udienza, oppure ove la stessa fosse stata annullata in una procedura di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC e sopra consid. 5.3), sarebbe spettato al marito escusso eccepirlo in prima sede e dimostrarlo con documenti (art. 81 cpv. 1 LEF). Tale ipotesi non essendosi verificata, il reclamo non può ch’essere respinto, tranne che per gli interessi di mora (sopra consid. 5.2).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Sulla sua domanda di gratuito patrocinio valgono le seguenti considerazioni.

 

                                6.1   Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

 

                                6.2   Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostiene RE 1, l’esito del reclamo appariva già di primo acchito privo di possibilità di successo, tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Ha infatti egli stesso firmato nel 2010 un verbale d’udienza in cui “l’alimento [a favore della moglie] è fissato in CHF 1'155.– mensili”, che peraltro non ha mai preteso di avere contestato prima del 2018. Può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se la designazione di un patrocinatore d’ufficio fosse necessaria per tutelare i propri diritti, pur dovendo constatare che la causa in oggetto era oggettivamente di scarsa complessità e la moglie non era assistita da un avvocato. Non essendo pertanto adempiute le condizioni – cumulative – per l’ottenimento del gratuito patrocinio, la domanda va pertanto respinta.

 

                                6.3   In considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal Giudice di pace (limitata alla questione degli interessi, v. consid. 5.2), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'465.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3'465.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2018.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–     ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).