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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 16 luglio 2018 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1, che ha interposto opposizione, per l’incasso di complessivi fr. 958.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;
che statuendo con decisione del 17 settembre 2018 sull’istanza presentata il 16 luglio 2018 da CO 1, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco l’ha accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia e degli interessi e il tempo necessario a pagare le rate rimanenti, ammontanti a suo dire complessivamente in fr. 570.– senza interessi;
che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come indicato dal Giudice di pace in fondo al proprio giudizio;
che presentato solo l’8 ottobre 2018 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 già il 20 settembre 2018 (tracciamento EasyTrack della relativa raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;
che il termine d’impugnazione è infatti scaduto il 1° ottobre 2018;
che il reclamo è di conseguenza irricevibile, sicché non può essere trattato nel merito;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 958.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile per tardività.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).