Incarto n.
14.2018.165

Lugano

30 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dal giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 11 ottobre 2018 di

 

 

 RE 1

 

 

contro

 

la decisione emessa il 26 settembre 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa SO.2018.683 (rigetto definitivo dell’opposizione) promossa contro il reclamante dalla

 

 

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

 

 

 

 

 

richiamata l’ordinanza 16 ottobre 2018 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 2 novembre 2018 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 800.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 novembre 2018 al reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

rammentato che con scritto del 14 novembre 2018 RE 1 ha comunicato di essere intenzionato a pagare fr. 540.–, asserendo di avere già versato al Tribunale d’ap­­pello fr. 260.–, e ha chiesto d’inviargli una (nuova) polizza di versamento, altrimenti ne avrebbe utilizzato una della posta;

accertato che, ciò nonostante, il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche il termine suppletorio, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);

appurato, in effetti, che il reclamante non ha versato in realtà alcun anticipo nella causa in esame, l’importo di fr. 260.– cui accenna riferendosi verosimilmente alla tassa di giustizia emanata in via definitiva in una precedente procedura di rigetto provvisorio del­l’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.177 del 14 novembre 2016 relativa all’ese­­cuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa contro RE 1 dalla __________);

precisato, per mera abbondanza, che né il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione né l’autorità giudiziaria superiore è competente per riesaminare nel merito la decisione giudiziaria che obbliga l’escusso a versare all’escutente l’importo posto in esecuzione;

considerato, di conseguenza, che era in ogni caso inutile sentire il reclamante sulle sue recriminazioni relative al credito dell’istante, ch’egli avrebbe dovuto far valere impugnando la decisione 13 aprile 2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. 72.2006.15+40);

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

ricordato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 248'296.50, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).