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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.2036 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 aprile 2018 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2018 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 13 aprile 2018, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 79'554.20 oltre agli accessori.
B. All’udienza di discussione del 12 settembre 2018, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, facendo valere di essere intenzionata a far fronte al debito mediante pagamenti rateali.
C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dall’11 ottobre 2018 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnatole, l’istante non ha presentato osservazioni scritte al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 ottobre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto lunedì 12 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel caso specifico, tutti i documenti acclusi al reclamo risultano nuovi, siccome non sono stati prodotti in prima sede. Come visto, essi sono ad ogni modo ricevibili, ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).
3. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2 Con il reclamo l’RE 1 ha prodotto la prova del versamento da parte di una sua cliente, la __________ SA, sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano di fr. 120'000.– a saldo di 23 esecuzioni pendenti nei suoi confronti (doc. J e K), che ha permesso l’estinzione integrale di 22 di esse, tra cui 11 promosse dall’istante (v. doc. H) per complessivi fr. 69'282.90, e la parziale riduzione della ventitreesima (n. __________), rimasta scoperta per fr. 196.95. Rimangono tuttora in corso 9 esecuzioni per poco più di fr. 70'000.– complessivi, di cui 7 della CO 1, ammontanti in totale a fr. 27'190.95, ma sono tutte sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF). A parte il fatto che le pretese oggetto di quelle esecuzioni non possono ancora dirsi certe, la reclamante ha comunque provato di aver pagato in gran parte le pretese fatte valere dall’istante (quantificate nell’istanza in fr. 79'554.20, oltre a non meglio precisati interessi di mora) e così ha dimostrato di aver ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.
4. Come già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2 Nel caso specifico, come visto, sono tuttora pendenti nei confronti della reclamante solo esecuzioni sospese da opposizione e a suo carico non risultano essere stati rilasciati attestati di carenza di beni. Pare d’altronde verosimile ch’essa paghi gli stipendi dei suoi operai e i canoni d’affitto (doc. L). La sua sopravvivenza economica non sembra dunque minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
5. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 ottobre 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).