Incarto n.
14.2018.174

Lugano

2 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.644 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 2 agosto 2018 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2018 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 30 ottobre 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 2 agosto 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'511.85 più interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 29 ottobre 2018 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 30 ottobre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal 30 ottobre 2018 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2 novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento (ordinario e non senza preventiva esecuzione, il riferimento all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF essendo manifestamente il frutto di un’inav­­vertenza) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 ottobre 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 con pubblicazione edittale del 30 ottobre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento del 9 novembre 2018 con cui la reclamante ha comunicato che il proprio azionista aveva versato sul suo conto fr. 50'000.–, sufficienti a estinguere tutte le altre sue esecuzioni pendenti.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto la prova (doc. E e F) di avere versato il 31 ottobre 2018 fr. 7'378.25 a saldo dell’ese­­cuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere ottenuto dal proprio azionista il bonifico sul suo conto di fr. 50'000.– (doc. G accluso allo scritto del 9 novembre 2018) sufficienti a estinguere tutte le sue esecuzioni pendenti (allora di fr. 33'520.– complessivi, doc. H). In seguito ad alcune difficoltà di carattere bancario, il 6 e il 19 dicembre 2018 la reclamante ha prodotto le 18 ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio che attestano il pagamento di tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti, tranne una sospesa da opposizione (doc. L e M). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

 

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 ottobre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico dell’RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–  ;

–  Ufficio di esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).