|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 14.2018.177 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente
|
|
vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze del 16 agosto 2018 da
|
|
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo unico del 2 novembre 2018 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 1° ottobre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi entrambi il 14 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, lo CO 1 da una parte e la CO 2 dall’altra hanno escusso RE 1 per l’incasso di due attestati di carenza di beni relativi alle imposte federali e cantonali del 2010, rispettivamente di fr. 765.75 e fr. 352.–;
che statuendo con due decisioni separate del 1° ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze presentate il 16 agosto 2018 dai procedenti e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.– nella prima causa e di fr. 40.– nella secondo, e assegnando un’indennità rispettivamente di fr. 20.– e fr. 15.– a favore degli enti istanti;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 2 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento, la messa a disposizione di un avvocato e il trattamento del reclamo senza l’assegnazione di spese;
che le controparti non hanno presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, come si evince dai tracciamenti EasyTrack relativi alle raccomandate n. __________ e __________, entrambe le sentenze sono state notificate a RE 1 l’8 ottobre 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il giorno successivo è venuto a scadere il 19 ottobre 2018 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che consegnato alla posta solo il 2 novembre 2018 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che ad ogni modo le decisioni di rettifica sulle quali RE 1 fonda il ricorso riguardano l’anno 2017 e non quello (il 2010) cui si riferiscono i crediti posti in esecuzione;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle due cause in oggetto (di fr. 765.75 in quella promossa dallo Stato del Canton Ticino e di fr. 352.– in quella avviata dalla Confederazione Svizzera) è inferiore alla soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.
2. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.
3. Non si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).