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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 maggio 2018 da
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, )
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, )
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giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 207'632.– oltre agli interessi del 5% dal 4 aprile 2014, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito – restituzione mutuo contrattuale per EUR 190'000.–, al cambio 4 aprile 2014 EUR 1:1,0928 CHF”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 maggio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 207'632.– oltre agli interessi del 5% dal 25 aprile 2014 su fr. 43'712.– e dal 16 maggio 2014 sul saldo di fr. 163'920.– (anziché dal 4 aprile 2014 sull’intero importo). All’udienza di discussione tenutasi il 15 ottobre 2018, l’istante ha confermato la sua domanda sulla scorta di un memoriale scritto accluso al verbale, mentre la parte convenuta vi si è opposta producendo i propri documenti di difesa. In sede di replica e duplica orali, le parti sono poi rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.
C. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 2'500.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 16 novembre 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, mentre il 20 novembre ha dichiarato irricevibile la domanda di prestazione di una cauzione per le spese ripetibili (ai sensi dell’art. 99 CPC) presentata il giorno prima da CO 1. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2018, l’istante ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 novembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 30 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di falso sollevata dall’escusso in merito alla sua presunta firma sul contratto di prestito prodotto dall’istante, dopo averla confrontata con quella apposta su un contratto di compravendita di azioni sottoscritto dal debitore un mese dopo. Per il primo giudice le firme di RE 1 risultano identiche e si differenziano tra loro solo per il formato, leggermente ridotto nel primo contratto, a suo parere volutamente giacché anche quelle di CO 1 evidenziano la medesima peculiarità. Egli ha poi ritenuto pacifico che il contratto di prestito sul quale il creditore fonda la propria pretesa costituisce di principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, considerata peraltro la perfetta corrispondenza tra le date e gli importi in esso stabiliti con quelli risultanti dagli estratti dei bonifici bancari effettuati a favore dell’escusso. Onde l’accoglimento dell’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 eccepisce anzitutto nuovamente di falso le firme apposte sul contratto di prestito, di cui dice di essere venuto a conoscenza per la prima volta solo con l’avvio della presente procedura di rigetto, il documento non essendo mai stato oggetto di proposte o di trattative in precedenza. Ricordato che incombe all’istante provare l’autenticità di un documento qualora la stessa sia contestata dalla controparte (art. 178 CPC), egli ritiene poco credibile l’affermazione dell’istante secondo cui il contratto sia stato allestito in un unico esemplare – il cui originale sarebbe depositato presso la M__________ SA – considerato anche che non è prassi né per il diritto italiano (cui lo stesso soggiace) né per quello svizzero stendere accordi sottoscrivendo un unico testo. Il reclamante evidenzia poi come le pretese sue cinque firme (e non tre, come indicato dal primo giudice) apposte su ciascuna pagina del contratto di prestito siano assolutamente uguali (come d’altronde quelle del presidente della M__________ SA G__________ __________, mentre quella dell’istante figura solo sull’ultima pagina), se non per una leggera riduzione del formato, dovuta a suo dire a un’operazione di manipolazione del testo.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a sostenere l’inapplicabilità dell’art. 178 CPC, dal momento che il contenuto del contratto di prestito è confortato dai contestuali bonifici operati sul conto dell’escusso. Ritiene pertanto inconferente l’eventuale prassi italiana (e svizzera) di non stendere un solo contratto in originale, reputando corretto l’apprezzamento operato dal Pretore in base alle prove documentali prodotte.
5. Secondo l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato. Stante la presunzione di fatto secondo cui il documento di cui si prevale una parte è autentico, la controparte deve pertanto indicare quali sarebbero i motivi – tali da far sorgere dei dubbi al giudice sull’autenticità del medesimo – che la farebbero decadere (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 e 8 ad art. 178 CPC, con rinvii).
5.1 Se il documento è prodotto in copia e vi è motivo di dubitarne dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per il titolo di rigetto dell’opposizione, che può pertanto essere prodotto in copia purché non vi siano motivi di ritenere che la copia non sia conforme all’originale (sentenza della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017, consid. 4.2/a, con rinvii al FF 2006, 6695; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 17 ad art. 82 LEF [v. pure n. 53 ad art. 80]; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 180 CPC e i rinvii).
La valutazione dell’autenticità della firma è una questione di apprezzamento delle prove (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1, 5A_402/2008 consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamento dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234 consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, consid. 6.2 con rinvii).
5.2 Nella fattispecie, già in occasione dell’udienza di discussione del 15 ottobre 2018 RE 1 ha dichiarato di non aver mai visto né negoziato il contratto di prestito prodotto dall’istante, né tantomeno di averlo sottoscritto, e ha affermato che le pretese sue firme apposte sul medesimo sono verosimilmente “elettroniche” e che, in quanto tali, risultano essere state manipolate nel loro formato (verbale, pag. 3). Motivo per cui egli aveva esplicitamente chiesto che CO 1 producesse l’originale del contratto.
a) Orbene, sulla richiesta dell’escusso il Pretore non ha speso una parola, ma si è limitato, come visto, a confrontare le firme apposte sul contratto di prestito (doc. B) con quella figurante sul contratto di compravendita (doc. 4) prodotto da RE 1, a suo parere identiche. In realtà, è invece manifesto che le prime sono diverse della seconda (diverso angolo della stanga discendente dell’inziale, altezza differente del terzo carattere e presenza di bianco al suo interno solo nella seconda firma, diversa estensione orizzontale del quarto carattere, altezza del trattino orizzontale, presenza di un puntino a destra solo delle prime firme) e che le cinque firme sul contratto di prestito sono tutte rigorosamente uguali, se non per il formato, ciò che potrebbe indiziare che il documento è stato elaborato con un programma informatico e le firme aggiunte con un “copia-incolla”.
b) Ne discende che, in presenza di un evidente motivo di dubbio sull’autenticità della (foto)copia del contratto di prestito prodotto dall’istante – e quindi sulla sua valenza come titolo di rigetto, ricordato che per essere tale il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF deve recare la firma manoscritta dell’escusso (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) –, il Pretore avrebbe dovuto richiedere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Sono al riguardo senza rilievo per la questione in esame i bonifici sul conto di RE 1. La procedura di rigetto dell’opposizione è, va ricordato (sopra consid. 2), una procedura documentale. Se l’escutente non produce un riconoscimento di debito firmato dall’escusso o un atto pubblico, egli non può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se dovesse essere in grado di dimostrare l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito con altri mezzi di prova. In tale ipotesi, gli rimane comunque aperta la via della procedura ordinaria, con la quale, se ottiene ragione, potrà ottenere, se l’ha chiesto, il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).
c) Si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice affinché provveda a fissare all’istante un termine per produrre l’originale del contratto di prestito e, se verrà prodotto, dia l’occasione all’escusso di esprimersi al riguardo. Non incombe a questa Camera, infatti, sostituirsi al giudice naturale, completando l’istruttoria e pronunciandosi per la prima volta sulla causa debitamente istruita (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC a contrario).
6. La tassa per il presente giudizio stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle spese ed eventuali ripetibili di prima sede, esse saranno fissate dal Pretore un’altra volta con il nuovo giudizio.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 207'632.–, supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipati dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).