Incarto n.
14.2018.182

Lugano

18 marzo 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 settembre 2018 da

 

 

 CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 4'999.– oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2018 e 2) fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Salari dicembre – febbraio 2018 + assegni familiari” e “(2) Spese generali”.

 

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 novembre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese proces­suali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 novembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 7 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame, non avendo l’escussa presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, così come lo sono pure l’email del 17 settembre 2018 e il “conteggio assegni figli 2018” del 31 marzo 2018, presentati per la prima volta solo davanti a questa Camera. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su questi nuovi documenti e su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui all’istante sarebbero sta­ti corrisposti sia il saldo dello stipendio di febbraio 2018 sia gli assegni familiari dovuti – il reclamo si rivela insufficientemente motivato (nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) e di conseguenza irricevibile. La censura era del resto tardiva, poiché sarebbe dovuta essere sollevata “immediatamente” in prima sede (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018 con­sid. 7.2). Stante l’irricevibilità del reclamo, la Camera non deve entrare nel merito dello stesso.

 

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'029.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).