Incarto n.
14.2018.186

Lugano

2 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 24 settembre 2018 da

 

 

CO 1, __________

CO 2, __________

(rappresentati dalla RA 1

, __________)

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 novembre 2018 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'600.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2018, indicando quale titolo di credito i “canoni di locazione arretrati appartamento Via __________ come da contratto di locazione dell’08 febbraio 2017”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre 2018 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Con decisione del 26 settembre 2018, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza irricevibile e l’ha trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno per competenza, siccome il valore litigioso non era superiore a fr. 5'000.–. Nel termine impartito dal Giudice di pace, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 5 novembre 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 80.– a favore degli istanti.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. In reazione all’assegnazione, il 12 dicembre 2018, di un ultimo termine di 10 giorni per versare fr. 150.– a titolo di anticipo delle spese processuali presumibili, il 21 dicembre 2018 la reclamante ha presentato domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

                                         Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 novembre 2018 (data di consegna alla posta) contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 novembre, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso specifico, siccome la reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e pertanto inammissibili.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di locazione prodotto dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma posta in esecuzione (di fr. 3'600.–, pari alla pigione e all’acconto spese di fr. 900.– complessivi per settembre 2017, al saldo di fr. 400.– per novembre 2017, al saldo di fr. 700.– per gennaio 2018 e ai saldi di fr. 800.– ognuno per febbraio e marzo 2018), oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° febbraio 2018.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 esprime anzitutto dubbi sulla competenza della Giudicatura di pace del circolo di Locarno, siccome ritiene che la pretesa degli istanti riguarda un caso di locazione di un appartamento sito a M__________, per cui è “normalmente” competente l’ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio.

                                         La reclamante misconosce però che la causa in esame è una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il cui oggetto non è la pretesa di locazione in sé, bensì la questione di sapere se il contratto di locazione giustifica o no il rigetto provvisorio del­l’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF (v. sopra consid. 2). Ora, nel Canton Ticino competente per pronunciarsi sulle istanze di rigetto dell’opposizione per crediti fino a fr. 5'000.– (nella fattispecie esso ammonta a fr. 3'600.–) è il giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1]) del luogo d’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF) – nel caso di specie il circolo (di Locarno: Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100) in cui l’escussa ha il domicilio (M__________) (sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018 consid. 2) –, e ciò senza preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC). La critica è di conseguenza infondata.

                                   5.   La reclamante rimprovera inoltre al Giudice di pace di non avere tenuto conto del fatto che la parte istante dispone già di una cauzione di fr. 2'700.–.

                                         L’allegazione è invero nuova e così inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, le garanzie fornite dalla SC Swisscaution sono semplici fideiussioni a favore del locatore incluse in un contratto di assicurazione concluso con l’inquilino. Non sono quindi pegni nel senso dell’art. 37 LEF (Viviane Aebi, Poursuite en réali­sation de gage et procédure de mainlevée, JdT 2012 II 28 nota 21), per tacere del fatto che l’eccezione fondata sull’esistenza di un (vero) pegno deve comunque essere fatta valere, pena la perenzione, con un ricorso contro il precetto esecutivo entro dieci giorni dalla sua notificazione (art. 41 cpv. 1bis LEF e DTF 120 III 106 consid. 1). Ne discende che il locatore, malgrado la Swiss­caution, può anche scegliere di escutere l’inquilino per le pigioni insolute, specie se intende conservare la garanzia per coprire future pigioni o eventuali danni all’ente locato. Ove dovesse saldare tutti i suoi debiti nei confronti degli istanti, del resto, RE 1 potrà sempre chiedere la liberazione della cauzione.

                                   6.   Per i motivi già esposti (sopra consid. 4), cade ugualmente nel vuoto la censura secondo cui il Giudice di pace non sarebbe stato abilitato a statuire su pretese il cui valore supera fr. 2'000.–. Ancora una volta essa pare riferirsi alla procedura (ordinaria) di conciliazione (art. 212 cpv. 1 CPC), mentre la causa in oggetto ha carattere sommario e riguarda una questione esclusivamente esecutiva.

                                   7.   Per il resto, come correttamente deciso dal primo giudice, il contratto di locazione, in quanto firmato dalla reclamante, costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le pigioni e gli acconti di spese accessorie esigibili e insoluti, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° febbraio 2018 (data media del periodo scoperto).

                                   8.   La reclamante reputa eccessiva la tassa di giustizia stabilita dal Giudice di pace (di fr. 260.–), poiché "non ha proposto neanche un termine di ’pace’ rispettivamente di conciliazione". Orbene, già si è detto ch’egli non era tenuto a conciliare le parti (sopra consid. 4). E, comunque sia, le spese processuali in questione rientrano nella "forchetta" prevista dalla legge, che per un valore litigioso di fr. 3'600.– spazia tra un minimo di fr. 50.– e un massimo di fr. 300.– (art. 48 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OT­LEF, RS 281.35]).

                                   9.   La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante non pare infatti avere diritto al gratuito patrocinio, poiché non ha reso verosimile la propria "dipendenza assistenziale", ovvero la mancanza dei mezzi necessari a pagare l’anticipo di fr. 150.– richiestole (nel senso dell’art. 117 lett. a CPC), esponendo dettagliatamente la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC). E il reclamo appariva comunque d’acchito privo di possibilità di successo (giusta l’art. 117 lett. b CPC).

                                         Eccezionalmente, si prescinde tuttavia dal prelevare la tassa di giustizia, tenuto conto che la reclamante ha proceduto senza l’ausilio di un legale.

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

 

– .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).