Incarto n.
14.2018.188

Lugano

26 marzo 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° ottobre 2018 da

 

 

 CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2018 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 237'560.– oltre agli accessori;

 

preso atto della richiesta di stralcio della causa per intervenuta transazione formulata dall’istante con scritto del 28 dicembre 2018, cui la reclamante non si è opposta;

 

constatato che la procedura di reclamo è diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo come richiesto dalle parti (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

 

ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

considerato, nel caso specifico, che l’istante ha chiesto di porre le eventuali spese processuali a carico della reclamante e di compensare le ripetibili;

 

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

 

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 237'560.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono ridotte a fr. 50.– e sono poste a suo carico, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte di anticipo eccedente, pari a fr. 350.–, le è restituita.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).