Incarto n.
14.2018.189

Lugano

4 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 ottobre 2018 dallo

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

 RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 novembre 2018 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 5'359.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2018, (2) fr. 187.60 e (3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Imposta cantonale 2016 + interessi 2.5% dal 01.06.2016 risp. dal 31.10.2017; (2) Interessi aggiornati sino al 06.08.2018 e (3) Tassa di diffida (30.04.2018)”;

 

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 ottobre 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, aggiornando gli interessi fino al 30 settembre 2018 per un totale di fr. 207.70 (anziché fr. 187.60);

 

                                         che, pur non contestando l’importo preteso con l’imposta cantonale in oggetto, con osservazioni scritte del 12 novembre 2018 – inoltrate però oltre il termine fissato dal primo giudice – il convenuto ha chiesto che gli venisse concessa la possibilità di pagare il proprio debito a rate, facendo valere di percepire attualmente quale unica entrata la rendita AVS di fr. 2'340.– mensili;

 

                                         che statuendo con decisione del 14 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'359.20 oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli anteriori di fr. 187.60, ad esclusione della tassa di fr. 50.– per una diffida che non è stata prodotta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, postulando nuovamente una dilazione del pagamento dell’impo­­sta;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che presentato il 23 novembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, in concreto il reclamo è sen­z’altro tempestivo;

 

                                         che in linea di principio la Camera decide in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nel caso specifico il reclamo è quindi irricevibile, da un lato perché, essendo tardive le osservazioni da lui presentate in prima sede (circostanza peraltro ammessa in sede di reclamo), tutte le allegazioni di fatto contenute nel suo gravame sono nuove e pertanto inammissibili (art. 326 cpv.1 CPC), dall’altro perché egli si limita a postulare nuovamente una dilazione di pagamento, invocando la sua precaria situazione finanziaria, senza confrontarsi con la motivazione addotta dal primo giudice, il quale – benché non fosse tenuto a farlo – contrariamente a quanto sostiene il reclamante ha preso posizione sulla richiesta contenuta nelle sue (tardive) osservazioni, spiegando il motivo per cui la stessa non poteva essere accolta;

 

                                         che, infatti, essendo quella di rigetto una procedura documentale, il giudice è unicamente tenuto a verificare la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e a conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie elencate in modo esaustivo al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1), mentre non è competente per concedere dilazioni (sentenza della CEF 14.2018.19 del 12 giugno 2018, consid. 1.4) o sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche o sanitarie del­l’escusso (sentenza della CEF 14.2016.148 del 12 giugno 2018, consid. 1.4);

 

                                         che per quanto concerne il titolo di rigetto, che dev’essere esaminato d’ufficio, il Pretore aggiunto ha correttamente considerato che la decisione di tassazione dopo reclamo del 29 novembre 2017 relativa all’imposta cantonale per il 2016 (di fr. 5'359.–) prodotta dall’autorità istante (doc. D), poiché passata in giudicato (come risulta dal timbro apposto in calce alla medesima), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 165 cpv. 3 LIFD, 244 cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per quel­l’importo, oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli maturati sino al 6 agosto 2018, di fr. 187.60 (v. il conteggio accluso all’istanza, doc. E, togliendo dal totale di fr. 210.30 i fr. 22.70 relativi al periodo dal 7 agosto al 7 ottobre 2018, e per quanto attiene al tasso d’interesse la tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018 [RL 640.310]);

 

                                         che, se del caso, RE 1 potrà rivolgersi alla competente autorità fiscale per ottenere una facilitazione di pagamento dell’imposta (art. 245 cpv. 1 LT), fermo restando che una simile domanda non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT; sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);

 

                                         che delle difficoltà finanziarie dell’escusso si terrà pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi redditi – dovendosi lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) – o di realizzazione di eventuali beni mobili pignorati, in cui è possibile una dilazione dietro rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF);

 

                                         che per tale motivo, correttamente il primo giudice non ha tenuto conto della richiesta di dilazione inoltrata con osservazioni del 14 novembre 2018 da RE 1 all’Ufficio di esecuzione di Locarno dopo aver interposto opposizione al precetto esecutivo in oggetto;

 

                                         che la decisione impugnata va pertanto confermata;

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non entra invece in linea di conto di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, alla quale, stante l’esito del giu­dizio odierno, il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'546.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).