Incarto n.
14.2018.195

Lugano

7 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2018 da

 

 

 RE 1

 

 

contro

 

 

 

 CO 1  ()

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2018 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza del 21 novembre 2018 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dellart. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro del conto bancario detenuto dal debitore “presso l’Istituto Bancario __________ di __________, n. IBAN __________” fino a concorrenza di fr. 8'000.–, oltre agli interessi del 6% dal 1° giugno 2018. Quale titolo del credito l’istante ha indicato il mancato pagamento di due fatture, l’una del 30 marzo (di fr. 4'500.–) e l’altra del 3 aprile 2018 (di fr. 3'500.–), per diverse prestazioni da lui effettuate a favore del debitore nell’ambito di una richiesta di ottenimento del permesso B.

                                  B.   Statuendo con decisione del 22 novembre 2018 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2018 – con il quale erroneamente si rivolge al Pretore – per ottenerne implicitamente l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istan­­za. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). La via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 26 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.4   Nel caso specifico sono dunque inammissibili tutti i documenti (doc. A-L e doc. 1A-1E) che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo allo scopo di rendere verosimile il ben fondato delle due fatture (da lui stesso allestite) presentate davanti al primo giudice e da quest’ultimo ritenute insufficienti per poter decretare il sequestro dei beni di CO 1. Trattandosi infatti di documenti nuovi, il principio sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC vieta a questa Camera di tenerne conto.

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Di regola una semplice fattura non avallata dal debitore non è considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid. 5.2, massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c), trattandosi di un atto allestito unilateralmente dal sedicente creditore, che non ha una forza probante superiore a semplici allegazioni.

                                2.1   Nel caso in esame, il Pretore ha quindi correttamente considerato che le due fatture prodotte da RE 1 in sé non bastano a rendere verosimile la pretesa da lui vantata nei confronti di CO 1. Non si tratta di “complicanze burocratiche”, ma unicamente di applicazione della legge svizzera, e meglio del­l’art. 272 LEF, il quale non consente di decretare un sequestro sulla scorta delle sole allegazioni dell’istante.

                                2.2   Nelle predette circostanze, il reclamo non può quindi ch’essere respinto e la sentenza impugnata confermata, non senza ricordare a RE 1 che il pronunciato, ad ogni modo, non lo priva del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i documenti idonei a rendere verosimile la propria pretesa (e quindi l’esistenza di un credito ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) nei confronti del debitore, oltre ai due altri presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF (cpv. 1 n. 2 e 3). Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 (sopra consid. 1.2).

 

                                   3.   Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il carattere unilaterale della procedura.

 

                                   4.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a RE 1,  .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).