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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Pfister |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.1155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 22 novembre 2017 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2017 presentato da contro la decisione emessa il 18 dicembre 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 agosto 2006 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha rilasciato a favore della __________ un attestato di carenza di beni a carico di RE 1 per fr. 54'576.70, indicante quale titolo di credito: “1) Contratto di prestito del 23.07.1990 no. 15-42303, + 4.5% spese amministrative. 2) Interessi scaduti fino al 28.11.1990. 3) Interessi scaduti dal 29.11.90 al 28.02.1996”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'426.70, indicando quale titolo di credito: “Contratto di prestito no. 15-42303 del 23.07.1990 ACB-No: 468653 del 05.08.1996”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 dicembre 2017. Con replica del 7 dicembre 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 16 dicembre 2017.
D. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2017, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2017 chiedendo il riesame del caso. Il 17 febbraio 2018 egli ha poi fatto pervenire alla Camera il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
Nel caso in esame, il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a sostenere nuovamente che l’attestato di carenza di beni su cui l’istante basa la sua pretesa è prescritto. Egli asserisce di non essere d’accordo con quanto deciso dal Pretore aggiunto e chiede che venga riesaminato il caso. Ciononostante, pur essendo il reclamo al limite dell’irricevibilità, si giustifica di entrare nel merito, dovendo l’impugnativa ad ogni modo venir respinta per i motivi che seguono.
b) Al reclamo è acclusa una lettera 12 maggio 2017 dell’escusso al Pretore aggiunto concernente l’incarto __________, la copia per il debitore del precetto esecutivo n. __________ e la decisione __________ del 31 maggio 2017 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Sennonché trattasi di documenti prodotti per la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) e che non sono peraltro di alcuna rilevanza per l’odierno giudizio.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, considerando che il termine di prescrizione ventennale per gli attestati di carenza di beni, sancito dagli art. 149a LEF e 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994, è stato interrotto, in virtù dell’art. 135 n. 1 CO, mediante il pagamento d’interessi e di acconti da parte del debitore. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce l’eccezione di prescrizione della pretesa poiché, a suo dire, il 1° gennaio 2017 è sopraggiunta la prescrizione ventennale dell’attestato di carenza di beni in virtù degli art. 149a LEF e 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. Egli si rifà al riguardo a una sentenza della Pretura di Mendrisio-Sud, che in un caso precedente, concernente il medesimo attestato di carenza di beni, aveva accolto l’eccezione di prescrizione, respingendo così l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dall’CO 1. RE 1 ripete inoltre che dall’estratto del registro delle esecuzioni non risulta alcun attestato di carenza di beni nei suoi confronti. In conclusione, egli chiede che venga riesaminato il caso.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Innanzitutto è incontestato che nel 1998 la __________ sia stata disciolta, ai sensi dell’allora vigente art. 748 CO, mediante assunzione del suo attivo e del passivo da parte della __________, la quale, nel medesimo anno, ha cambiato la sua ragione sociale in __________, come dimostra l’estratto del foglio ufficiale svizzero di commercio prodotto dall’escutente (doc. C). È parimenti pacifico che il credito derivante dall’attestato di carenza di beni sia stato ceduto dalla __________ alla __________ (doc. D e E), poi rinominata __________ e infine CO 1 (doc. F). Non vi sono quindi dubbi sull’identità tra la creditrice menzionata sull’attestato di carenza di beni e l’escutente indicata sul precetto esecutivo.
5.2 Un attestato di carenza di beni costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. Sennonché, a mente dell’escusso, la prescrizione dell’attestato di carenza di beni sarebbe sopraggiunta il 1° gennaio 2017, come confermerebbero una decisione della Pretura di Mendrisio-Sud del 31 maggio 2017 e l’assenza di qualsivoglia attestati di carenza di beni sul suo estratto del registro delle esecuzioni (doc. 1).
a) Ora, in concreto il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni sarebbe di principio giunto a scadenza il 31 dicembre 2016 in virtù dell’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. La prescrizione può tuttavia essere interrotta mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento d’interessi o di acconti (art. 135 n. 1 CO). Il pagamento di un acconto interrompe la prescrizione se il debitore così facendo ammette il principio stesso del suo obbligo di pagamento e non esclude l’esistenza di un debito residuo. Nulla mutano riserve o incertezze in merito all’ammontare del residuo (DTF 134 III 594 consid. 5.2.1-2; sentenza del Tribunale federale 5A_269/2014 del 17 marzo 2015 consid. 9.1.1).
b) Quanto precede porta a ritenere che non è intervenuta alcuna prescrizione del noto debito, avendo l’escusso pagato rate mensili di fr. 100.– dal 15 aprile 2012 fino al 22 dicembre 2016 (doc. G) apparentemente senza escludere un suo debito residuo – ciò che del resto egli non contesta –, se non forse dopo l’ultimo versamento. Ogni acconto (ad esclusione forse dell’ultimo) ha così interrotto la prescrizione e fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale (art. 135 n. 1 e 137 CO).
c) A mente dell’escusso, l’estratto del registro delle esecuzioni dimostra che non esiste più alcun attestato di carenza di beni a suo carico. Egli misconosce tuttavia che per istruzione dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (l’Ufficio federale di giustizia) l’estratto semplice menziona solo il numero degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento non ancora estinti rilasciati durante gli ultimi 20 anni, ad esclusione di quelli emessi prima, seppure ancora validi in seguito all’interruzione della prescrizione (Istruzione n. 4 sull’estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti 2016, n. 9, www.bj.admin.ch/dam/data/bj/ wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-4-i.pdf). Sempre secondo tale direttiva, la cancellazione di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento non ha poi alcun influsso sulle esecuzioni promosse in base a quell’attestato. Ne viene quindi che, risalendo al 13 dicembre 2017 (doc. 1), l’estratto prodotto dall’escusso non poteva riportare l’attestato di carenza beni rilasciato il 5 agosto 1996 – quindi più di 20 anni prima – nonostante il medesimo, come visto, non sia ancora prescritto. Anche su questo punto il reclamo è quindi infondato.
d) Infine, non è qui di alcuna rilevanza la sentenza della Pretura di Mendrisio-Sud __________ del 31 maggio 2017, pur riferendosi a una fattispecie analoga concernente il medesimo attestato di carenza di beni. La reiezione della precedente istanza di rigetto dell’opposizione non impediva infatti alla CO 1 di avviare un nuova procedura esecutiva fondata sul medesimo attestato di carenza di beni e presentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, corredandola dei documenti atti a dimostrare l’interruzione della prescrizione (DTF 140 III 461 consid. 2.5. e sopra consid. 2).
6. Il ricorrente pare chiedere l’esenzione delle spese processuali, siccome ha prodotto il certificato comunale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ancorché dopo aver pagato l’anticipo richiesto. Il reclamo appariva però già di primo acchito privo di probabilità di successo, tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Non è dunque data una delle condizioni per esentare il reclamante dal pagamento delle spese processuali (art. 117 lett. b CPC), per tacere del fatto ch’egli ha comunque trovato le risorse per anticiparle.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'426.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).